Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 febbraio 2016, n. 3498

Ricorso per cassazione - Nullità dell'atto introduttivo del giudizio - Vizio - Indeterminatezza dell'oggetto della domanda

 

Fatto

 

Con sentenza depositata il 5.4.2012, la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile per mancanza di motivi l'appello proposto da A.R. avverso la statuizione di primo grado che aveva rigettato le sue domande volte alla condanna della s.p.a. R.A.I. a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno la stessa indennità riconosciuta in altri giudizi ai colleghi M.S. e A.L. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre A.R. con ricorso affidato a tre motivi.

Resiste la s.p.a. RAI con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Diritto

 

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte di merito ravvisato nella controversia sottoposta alla sua decisione la diversità di petitum e di causa petendi rispetto all'altra controversia proposta dal medesimo ricorrente nei confronti dell'odierna intimata e conclusasi con sentenza di questa Corte n. 9987 del 2001.

Ora, posto che con la decisione impugnata in questa sede la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente perché privo di specifica contestazione della ratio decidendi della sentenza da lui impugnata, tale non potendo ritenersi la generica prospettazione di un presunto contrasto tra detta sentenza e altre pronunce intervenute nei confronti di altri soggetti (in specie, la sentenza n. 98/2007 resa dalla Corte d'appello di Milano nella controversia tra M.S. e la s.p.a. RAI e la sentenza n. 1522 del 2009 resa da questa Corte di legittimità nella controversia fra A.L. e la medesima s.p.a. R.A.I.), il motivo è inammissibile per palese estraneità al decisum: è infatti evidente che la Corte di merito non ha motivato l'inammissibilità con riguardo alla violazione del divieto di bis in idem, ma con riferimento alla mancanza di motivi, per modo che il motivo di censura proposto nel ricorso per cassazione non può essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 339 ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l'appello difettasse di motivi di impugnazione. Il motivo - erroneamente prospettato sia con riferimento agli artt. 339 ss. c.p.c. (venendo semmai in rilievo gli artt. 433 ss. c.p.c.) che con riguardo all'art. 360 n. 3 c.p.c. (essendo semmai questione di error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c.) - è parimenti inammissibile, difettando di qualsiasi raffronto tra il dictum della sentenza di primo grado e i motivi dell'appello, riprodotti solo per stralcio, ed essendo invece consolidato il principio secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti nel ricorso stesso gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale in discussione (cfr. da ult. Cass. n. 19410 del 2015).

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce "mancata conformità agli artt. 366 comma 1 n. 6 e art. 369 comma 2 n. 4, con riferimento alla sentenza Sezioni Unite Civili 8-22 maggio 2012 n. 8077" per ricorrere a suo avviso "nella fattispecie, relativamente alle sentenze di 10 e 2° grado, una vera e propria carenza di valutazioni [...] con riferimento alla decisione della [sic] Sezione [sic] Unite Civili di questa Corte di Cassazione" (cfr. ricorso per cassazione, pag. 17).

Anche tale motivo è formulato in modo inammissibile. Posto infatti che la decisione n. 8077 del 2012 delle Sezioni Unite di questa Corte afferma il potere del giudice di legittimità di vagliare direttamente gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione quando venga denunciato un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento (e sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito agli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), è agevole rilevare che trattasi di censura ancora una volta inconferente rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali.