Giurisprudenza - TRIBUNALE DI CATANIA - Ordinanza 15 settembre 2015

Reati tributari - Omessa dichiarazione IVA - Previsione, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, di una soglia di punibilità di euro 77.468,53 - Art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011 - Questione di legittimità costituzionale

 

Con decreto di citazione a giudizio del 20 novembre 2014 M.S. è stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74/2000 perché in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva di presentava la dichiarazione annuale relativa all'anno 2010 per un ammontare di imposta evasa pari ad euro 87.428,00.

All'udienza del 26 maggio 2015, costituite le parti, la difesa dell'odierno imputato ha eccepito in via preliminare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, d.lgs. n. 74/2000 limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza per l'ingiustificato trattamento deteriore dalla norma stessa previsto rispetto alla più grave ipotesi della dichiarazione infedele, di cui all'art. 4, del d.lgs. n. 74/2000, nella formulazione anteriore al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148.

Ad avviso di questo Giudice non è manifestatamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5, d.lgs. n. 74/2000, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, nella parte in cui punisce la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa e superiore a 77.468,53 € ma inferiore a 103.291,38 €.

Invero, prima della modifica introdotta dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera F) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 138, (ndr legge 14 settembre 2011, n. 148) la punibilità della «dichiarazione infedele» era subordinata al superamento della soglia di punibilità di 103.291,38 €, vale a dire di un importo superiore a quello previsto per la punibilità del delitto di cui all'art. 5 sopra citato.

Dal confronto della normativa testè menzionata ed in particolare delle differenti soglie di punibilità emerge una disparità di trattamento - relativamente ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011 - tra il soggetto che non presentava alcuna dichiarazione e ometteva di versare l'I.V.A. (condotta punibile per un'imposta evasa superiore a 77.468,00 €), da un lato, e il soggetto che commetteva una condotta non meno grave, presentando una dichiarazione infedele e omettendo di versare l'I.V.A. per un importo inferiore a 103.291,38 € (importo previsto come soglia di punibilità), dall'altro. Sul punto giova evidenziare che la condotta di cui all'art. 4, del d.lgs. n. 74/2000, appare di gravità maggiore o quanto meno analoga a quella di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo avuto riguardo alla previsione edittale (entrambi le fattispecie sono punite con la pena della reclusione da uno a tre anni) e al fatto che entrambe implicano, oltre all'evasione, anche un ostacolo all'accertamento tributario. Peraltro la norma di cui all'art. 5, del d.lgs. n. 74/2000, punisce non solo la condotta di evasione fiscale, ma anche quella fraudolenta dell'omessa indicazione di elementi attivi di reddito e/o dell'indicazione di fittizi elementi negativi di reddito al fine di non superare la soglia di punibilità prevista dal Legislatore per rimanere esente da pena.

Tale disparità di trattamento si pone in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. che impone che condotte di uguale gravità debbono essere punite in modo eguale e che condotte di minore gravità non possono trovare trattamento deteriore rispetto a condotte di maggiore gravità addirittura esenti da pena.

Invero, l'attuale assetto normativo vigente in relazione ai fatti commessi in epoca precedente al 17 settembre 2011, condurrebbe alla seguente paradossale situazione: rendere esente da responsabilità il contribuente che anziché omettere di versare l'imposta dovuta, abbia agito con dolo o mala fede presentando una dichiarazione infedele per occultare il debito reale nei confronti dell'Erario, qualora l'imposta evasa sia addirittura superiore a 77.468,54, ma inferiore a 103.291,38 €.

La questione sopra posta, inoltre, assume i connotati della rilevanza rispetto al caso in esame poiché secondo l'ipotesi di accusa il sig. M.avrebbe omesso di presentare la dichiarazione annuale relativa all'imposta I.V.A. per l'anno d'imposta 2010 per importo inferiore a 103,291,38 €. Ne segue che se il M., anziché omettere di presentare la dichiarazione annuale, avesse creato una situazione di apparenza falsa mediante dichiarazione infedele, per il medesimo importo di cui al capo d'imputazione, non poteva essere esercitata alcuna azione penale nei suoi confronti, non essendo stata superata la soglia di punibilità di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000, norma che sanziona una condotta più grave o comunque di gravità analoga rispetto a quella di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo.

Ciò posto, ai fini della decisione del presente procedimento appare necessario il vaglio di costituzionalità della norma oggi in contestazione nell'ipotesi in cui, conformemente al caso in esame, l'imposta I.V.A. - non dichiarata non sia superiore al limite previsto dall'art. 4, del d.lgs. n. 74/2000 nella formulazione anteriore al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 138 (ndr legge 14 settembre 2011, n. 148) (relativamente ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011).

Per le considerazioni sopra esposte si impone la rimessione della questione alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento ed immediata trasmissione degli atti alla stessa Corte costituzionale.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p.

Sospende il procedimento a carico di M.S. come sopra generalizzato ed i termini di prescrizione dei delitti allo stesso contestati;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria;

Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché la comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente delle due Camere del Parlamento.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 24 febbraio 2016, n. 8