Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2016, n. 3420

Rapporto di lavoro - Individuazione della specifica professionalità - Esame della declaratoria di livello - Requisiti

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza resa dal locale Tribunale, ha respinto la domanda proposta da il quale, nel convenire in giudizio l'A. s.p.a., aveva chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel profilo professionale di "assistente di nucleo", anziché in quello di "capo cantoniere", e la conseguente condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive.

La Corte, per quel che qui rileva, dopo avere comparato le declaratorie delle posizioni organizzative B1 e B nonché i due profili professionali, ha evidenziato che l'attività di sorveglianza della tratta di competenza, comune ad entrambi i profili, viene svolta con modalità diverse, poiché l'assistente di nucleo coordina più squadre addette alla manutenzione, mentre il capo cantoniere effettua personalmente la sorveglianza ed è preposto al coordinamento di un'unica squadra.

Ha aggiunto che l'assistente di nucleo svolge anche ulteriori attività (segnalazione al capo nucleo di situazioni di pericolo, attività di contatto e relazione con gli uffici tecnici locali, gli enti territoriali e le forze di polizia) che presuppongono "preparazione professionale" e comportano "responsabilità circoscritte ma dirette", ossia i requisiti che caratterizzano la declaratoria della posizione organizzativa B.

Ha, quindi, escluso la fondatezza della domanda, in quanto dalle stesse generiche allegazioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione prodotta si evinceva che l'appellato aveva svolto l'attività di sorveglianza del tronco stradale di sua competenza, avvalendosi di un'unica squadra e limitandosi a segnalare irregolarità o danni già verificatisi, senza svolgere l'attività di tipo preventivo tipica del profilo professionale rivendicato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

L'A. ha resistito con tempestivo controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1 - Con il primo motivo di ricorso è denunciata "violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2700 c.c., artt. 64 e 66 CCNL A. del 1999".

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato le declaratorie delle due posizioni organizzative a confronto, violando l'art. 64 del CCNL A., in base al quale l'inquadramento deve essere effettuato sulla base delle declaratorie di area, e non di posizione organizzativa, nonché in relazione alle peculiarità proprie del profilo professionale. Da ciò fa discendere l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilievo, per escludere la fondatezza della domanda, alla assenza di preparazione professionale adeguata allo svolgimento di compiti, di media difficoltà, di tipo istruttorio o di supporto. Rileva, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe anche errato nel non valorizzare l'altro requisito richiesto dalla declaratoria della posizione organizzativa, ossia quello della assunzione di responsabilità.

2 - Non sussiste la inammissibilità del motivo, eccepita dalla difesa della società controricorrente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'onere della specificità imposto dall'art. 366 n. 4 c.p.c. non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo,delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.(Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931).

Nel caso di specie il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso la asserita violazione e falsa applicazione delle disposizioni contrattuali dettate in tema di inquadramento ed il vizio è senz'altro riconducibile alla ipotesi prevista dall'art. 360 n. 3 c.p.c.D'altro canto questa Corte ha anche affermato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché non è necessario, ai fini della ammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi in modo specifico i criteri di ermeneutica contrattuale asseritamente violati (Cass. 19 marzo 2014 n. 6335; Cass. 9.9.2014 n. 18946 e Cass. 16.9.2014 n. 19507).

3 - Il motivo, peraltro, è infondato nel merito, in quanto la interpretazione della disciplina contrattuale sulla quale il giudice di merito ha fondato la pronuncia di rigetto è corretta e condivisibile. La sentenza impugnata, dopo avere comparato le declaratorie delle posizioni organizzative a confronto, ha esaminato anche i due profili professionali di capo cantoniere e di assistente di nucleo ed ha individuato il primo ed imprescindibile elemento distintivo nelle diverse modalità di controllo del tratto stradale di competenza: in un caso effettuato personalmente, coordinando gli addetti ad un'unica squadra, nell'altro espletato mediante il coordinamento di una pluralità di squadre, assegnate al servizio di sorveglianza e manutenzione. Ha evidenziato, poi, che mentre il capo cantoniere si limita a mere segnalazioni, l'assistente di nucleo svolge una attività di tipo prognostico e preventivo. Ha escluso, pertanto, la fondatezza della domanda, sia perché il aveva coordinato un'unica squadra, sia perché dall'esame della documentazione prodotta emergeva che i contatti con gli enti competenti e con il capo nucleo erano limitati ad irregolarità riscontrate ed alla denuncia di danni già prodottisi e non comportavano quelle valutazioni di tipo prognostico caratterizzanti la diversa professionalità dell'assistente.

3.1 - Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe dovuto in alcun modo considerare le declaratorie delle due posizioni organizzative a confronto, poiché le parti collettive avevano inteso valorizzare ai fini dell'inquadramento solo la declaratoria di area e le caratteristiche proprie dei singoli profili professionali.

L'assunto non è condivisibile.

L'art. 64 del CCNL 17.5.1999, dopo avere stabilito che "per ciascuna area di inquadramento sono previsti profili professionali distribuiti su posizioni organizzative ed economiche differenziate", aggiunge che "la declaratoria determina per ciascuna area le caratteristiche indispensabili per l'inquadramento nell'area stessa", mentre i "profili inseriti nell'ambito delle posizioni organizzative ed economiche differenziate descrivono il contenuto professionale delle mansioni in essi individuate". La disposizione si conclude con la precisazione che "l'inquadramento dei lavoratori nelle aree e nelle posizioni organizzative ed economiche viene effettuato sulla base delle declaratorie e di profilo".

Dalla lettura della classificazione del personale emerge che le parti collettive hanno formulato declaratorie, non solo per le tre aree, ma anche per ogni singola posizione organizzativa, nella quale risultano inclusi, poi, i profili professionali.

E' evidente che l'ultimo periodo dell'art. 64, nella parte in cui richiama "le declaratorie" si riferisce non alla sola declaratoria di area, bensì anche a quella delle diverse posizioni organizzative, non a caso richiamate nel periodo.

Diversamente ragionando la declaratoria di posizione sarebbe inutiliter data e ciò contrasterebbe, sia con il principio sancito dall'art. 1363 c.c., che impone all'interprete di considerare il contenuto complessivo delle clausole contrattuali, sia con il principio di conservazione, in forza del quale deve essere respinta la esegesi che renderebbe la clausola priva di effetti.

3.2 - Corretta è, pertanto, la sentenza impugnata che, nell'effettuare la comparazione fra i due profili professionali di capo cantoniere e di assistente di nucleo, ha anche considerato le declaratorie delle rispettive posizioni organizzative ed ha evidenziato che quella più elevata richiede "preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale", a differenza della posizione inferiore, che ricomprende le attività comportanti "specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che prevedono l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite".

Questa Corte ha da tempo evidenziato che le parti collettive costruiscono i profili professionali tenendo conto della peculiarità dei diversi settori produttivi e, poi, dagli stessi astraggono le declaratorie di livello o di posizione che costituiscono "il minimo comune denominatore professionale dei profili inquadrati in una determinata qualifica, ricostruito allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove." (Cass. 18 novembre 1997 n. 11461 e negli stessi termini Cass. 13.12.2005 n. 27430).

Ciò comporta che, anche a fronte di profili professionali espressamente tipizzati, la individuazione della specifica e maggiore professionalità che caratterizza un profilo rispetto all'altro, non può prescindere dall'esame della declaratoria di livello, che non ha rilievo assorbente, ma sicuramente orienta l'interprete nella attività di sussunzione dei singoli compiti all'uno o all'altro profilo professionale.

Non emerge, poi, nella specie alcun contrasto fra la declaratoria di posizione e quella di profilo, sicché non si pone la questione della prevalenza, affrontata nelle pronunce sopra richiamate.

4 - Parimenti condivisibile è la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che il controllo del tratto stradale di competenza, comune ad entrambi i profili del capo cantoniere e dell'assistente di nucleo, viene espletato con modalità diverse, poiché il primo interviene direttamente, avvalendosi dei componenti dell'unica squadra alla quale è preposto, mentre l'altro "assicura il controllo...attraverso il coordinamento delle squadre nell'espletamento dei servizi di sorveglianza e manutenzione". Detta interpretazione della normativa contrattuale è del tutto coincidente con quella già fatta propria da questa Corte (Cass. nn. 7062/2011 e 5512/2015 che hanno entrambe respinto il ricorso proposto dall'A. in quanto nel giudizio di merito era stata accertata l'attività di coordinamento di più squadre) e non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente, che ha preteso di fondare il diritto all'inquadramento superiore solo sui rapporti intercorsi con le forze di polizie e gli uffici tecnici degli enti locali.

5 - Conclusivamente va evidenziato che la Corte territoriale, nell'escludere la fondatezza della domanda perché il ricorrente non aveva mai coordinato più squadre, non possedeva alcuna specifica preparazione professionale e si era limitato a segnalare danni e problematicità già verificatesi, senza mai svolgere un'attività di tipo preventivo e prognostico, tipica della posizione superiore, si è attenuta al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il procedimento logico e giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore si articola in tre fasi successive, in quanto comporta: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte; la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (in tal senso fra le più recenti Cass. 28.4.2015 n. 8589).

6 - Il secondo motivo, con il quale il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere trascurato i documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado, è inammissibile poiché sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali, riservata al giudice di merito.

La Corte territoriale, infatti, non ha omesso di esaminare la documentazione ma l'ha ritenuta non idonea a fondare l'accoglimento della domanda, perché comprovante attività di mera segnalazione delle situazioni riscontrate, compatibile con il profilo professionale posseduto.

Va osservato, inoltre, che l'omesso o insufficiente esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione o l'insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, allorquando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendo" venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 5.12.2014 n. 25756).

Detti presupposti non ricorrono nella fattispecie, per quanto sopra si è già detto in merito alla necessità della concorrente ricorrenza di tutti gli elementi che caratterizzano il profilo dell'assistente di nucleo.

6 - Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 2000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, ed accessori di legge.