Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3544

Tributi - IRPEF - Somme erogate a dipendente a titolo di incentivo all’esodo - Regime di tassazione - Norma in conflitto con il diritto comunitario - Rimborso della maggiore ritenuta operata dal sostituto d’imposta - Prescrizione del diritto - Termine di presentazione dell’istanza di rimborso - Decorrenza dalla data della sentenza - Esclusione - Decorrenza dalla data in cui è stata versata l'imposta

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di A.S. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1343/02/2014, depositata in data 2/07/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad un'istanza del contribuente, presentata il 13/11/2009, di rimborso dell'IRPEF versata, nell'anno 2005, a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogatagli quale incentivazione straordinaria all'esodo, alla cessazione del rapporto di lavoro (sostenendo il medesimo contribuente che anche agli uomini, di età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo alle donne, secondo il disposto dell'art. 19 comma IV bis DPR 917/1986-TUIR, dovesse essere applicata, sulle somme corrisposte, a titolo di incentivazione all'esodo, un'aliquota ridotta) - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, nel respingere il gravame dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto la tempestività e fondatezza dell'istanza di rimborso, precisando che l'inizio del termine quadriennale decadenziale, di cui all'art. 38 DPR 602/1973, andava individuato nel momento in cui il diritto poteva essere esercitato, avendo trovato definitiva soluzione la questione relativa al trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti in ragione dell'età del percipiente, e quindi nella data in cui era stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE, ordinanza del 16 gennaio 2008, ancora più esplicita della sentenza n. C-207/04 del 21 luglio 2005.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

In diritto

 

1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 38 DPR 602/1973, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il termine per l'esercizio del diritto al rimborso decorrerebbe non dal momento in cui è stata versata l'imposta ma dalla data di pubblicazione della ordinanza della Corte di Giustizia UE su citata, per effetto della quale sarebbe venuto meno ogni dubbio interpretativo in ordine alla spettanza del rimborso (essendosi ribadito che spetta al giudice nazionale disapplicare le norme interni confliggenti con il diritto comunitario).

2. La censura è fondata.

La questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/2014, con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui "il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche".

E' stato inoltre chiarito che, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale, fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, neppure sono invocabili "i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling", dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Ne deriva che, avendo il termine di decadenza di cui all'art. 38 DPR 602/1973 portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all’"an" o al "quantum" del tributo, e nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro, l'istanza risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi dai versamenti tramite ritenuta.

La sentenza impugnata si è dunque discostata da tali principi.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

4. In considerazione del solo recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, vanno compensate integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e dichiarate irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.