Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3533

Tributi - Cartella di pagamento - Elementi essenziali della cartella - Nominativo del responsabile del procedimento - Sufficienza - Validità dell’atto - Sussiste

 

In fatto

 

Il contribuente ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello di E.S. SpA, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento notificata il 22-4-2009, relativa ad iscrizione a ruolo per IVA, IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2005; la CTR, in particolare, ha evidenziato che dalla cartella di pagamento in atti si evinceva chiaramente sia il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (sig. R.A.) sia il responsabile di emissione e notificazione della cartella (sig. G.F.).

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

 

In diritto

 

Con l’unico motivo di ricorso parte contribuente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - la violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 36, comma 4 ter d.l. 31-12-07 n. 248 (convertito in L. 31/2008), sostiene che nella cartella impugnata manca l’indicazione dell’ "effettivo" responsabile del procedimento, e cioè dell’ "effettivo" funzionario preposto al reparto che ha curato l’iscrizione a ruolo e che ha curato l’emissione della cartella; in altre parole, manca l’individuazione della persona fisica responsabile della pratica, non essendo infatti sufficiente l’indicazione della figura del responsabile del procedimento nel "dirigente o direttore dell’Ufficio preposto"; nell’ipotesi in esame, nella cartella risulta indicato come responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo il dott. R.A. (all’epoca Dirigente dell’Ufficio delle II.DD. di Casoria) e come responsabile dell’emissione e notificazione della cartella il dott. F.D. (all’epoca Coordinatore dell’attività di cartellazione di E.P. SpA per la provincia di Napoli); entrambi figure dirigenziali apicali che non rivestivano alcuna funzione nella gestione diretta dei procedimenti tributari riferibili ai singoli contribuenti.

Il motivo, denunciato sub specie di violazione di legge, è inammissibile in quanto rivolto a superare un preciso accertamento contenuto in fatto nell’impugnata sentenza, nella quale la CTR ha rilevato che nella cartella in esame era espressamente contenuta l’indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (R.A.) sia del responsabile di emissione notificazione della cartella di pagamento (G.F.); inammissibili sono, pertanto, le su esposte censure con le quali si intende contestare, in relazione alla funzione svolta dai su menzionati soggetti, l’effettiva responsabilità dei detti soggetti.

Va comunque precisato che, ai sensi del D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (come appare quello di specie), a pena di nullità; in base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater, dpr 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13.