Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 22 febbraio 2016

Garanzia Giovani - FONDO SELFIEmployment

 

Apre il 1° marzo 2016 lo sportello per la presentazione delle domande di finanziamento al Fondo Rotativo Nazionale "SELFIEmployment" per l’incentivazione dell’autoimpiego dei giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani. Le domande dovranno essere presentate ad Invitalia, in qualità di soggetto gestore del Fondo, tramite il sito www.invitalia.it.

 

Allegato

Avviso pubblico per l’erogazione dei finanziamenti

Articolo 1

Premessa e definizioni

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dei due Programmi Operativi Nazionali "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) e "Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" (PON SPAO), ha istituito il "Fondo Rotativo Nazionale" SELFIEmployment, per l’incentivazione dell’autoimpiego destinato alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro. Il Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment, operante con risorse pubbliche provenienti dai PON IOG e PON SPAO e da PO regionali, finanzia una misura agevolativa che prevede finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, in favore di iniziative di autoimpiego ed autoimprenditorialità.

La dotazione finanziaria iniziale del Fondo Rotativo Nazionale è ripartita in dieci comparti finanziari.

Sette comparti regionali (Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia) a valere sul PON IOG, la dotazione di ciascuno dei quali è pari al conferimento della Regione al Fondo Rotativo Nazionale e sarà esclusivamente utilizzata per finanziare i destinatari residenti nella Regione conferente.

Tre comparti che suddividono il conferimento a valere sul PON SPAO per ciascuna delle aree di ammissibilità dei Fondi SIE (Comparto LD per le aree classificate come Less Developed regions, Comparto TR per le aree classificate come Transition regions, Comparto MD per le aree classificate come More developed regions). Tali risorse sono utilizzate per finanziare i destinatari residenti anche nelle Regioni non conferenti (per ogni Regione si farà riferimento al comparto LD- TR-MD di pertinenza entro i limiti della quota ad esse attribuita).

Tutte le risorse rappresentate nella tabella sotto riportata costituiscono la dotazione finanziaria del presente Avviso, ad esclusione dei servizi di tutoraggio, di cui al successivo articolo 21, a cui sarà destinata ulteriore dotazione finanziaria, a valere su differente fonte di finanziamento.

La dotazione finanziaria attuale del Fondo potrà essere oggetto di variazioni anche a seguito di ulteriori e diversi conferimenti da parte delle Regioni (a valere sulle allocazioni delle Misure 7 dei Piani di Attuazione Regionale ovvero a valere su altre fonti di finanziamento) o da parte della stessa AdG, ed è pertanto da ritenersi integrabile e indicativa della sola consistenza attuale delle risorse a disposizione del Fondo Rotativo Nazionale.

 

Comparto

Regione

QUOTA PON SPAO

QUOTA IOG

TOTALE

MD Liguria € 220.081,68   € 220.081,68
MD Lombardia € 1.442.757,69   €1.442.757,69
MD Piemonte € 788.155,76   € 788.155,76
MD Valle d'Aosta € 18.810,40   € 18.810,40
MD Emilia Romagna € 600.051,77 € 2.000.000,00 € 2.600.051,77
MD Friuli Venezia Giulia € 156.126,32   € 156.126,32
MD P.A. di Trento € 67.717,44   € 67.717,44
MD Veneto € 673.412,33 € 3.500.000,00 € 4.173.412,33
MD Lazio €1.109.813,61 € 3.000.000,00 € 4.109.813,61
MD Marche € 237.011,04   € 237.011,04
MD Toscana € 524.810,16   € 524.810,16
MD Umbria € 184.341,92   € 184.341,92
  Comparto MD € 6.023.090,11    
TR Abruzzo € 498.829,58   €  498.829,58
TR Molise € 122.846,10 € 250.000,00 € 372.846,10
TR Sardegna € 867.367,85   € 867.367,85
  CompartoTR € 1.489.043,53    
LD Basilicata € 1.269.831,23 € 300.000,00 € 1.569.831,23
LD Calabria €4.993.525,51 € 10.610.172,30 € 15.603.697,81
LD Campania € 14.139.742,31   € 14.139.742,31
LD Puglia € 8.888.818,55   € 8.888.818,55
LD Sicilia € 13.195.948,77 € 45.000.000,00 € 58.195.948,77
  Comparto LD € 42.487.866,36    
  TOTALE € 50.000.000,00 € 64.660.172,30 € 114.660.172,30

 

La ripartizione interna delle risorse assegnate ai diversi comparti potrà subire variazioni e rimodulazioni in funzione dell’effettiva capacità di assorbimento e delle potenzialità di accesso al fondo da parte dei destinatari finali.

Con il presente Avviso a valere sul Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising), promosse da giovani NEET attraverso la concessione di finanziamenti agevolati;

- offrire servizi integrati e mirati, anche attraverso il tutoraggio, per promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscano l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimpiego.

Con Accordo di finanziamento dell’11 dicembre 2015, l’AdG, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014, ha individuato Invitalia quale soggetto gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, articolo 38, par. 4, lett. b), ii).

Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni:

- Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment - strumento finanziario ai sensi dell’art. 38 (1)

b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il quale si garantisce la copertura finanziaria della misura agevolativa di cui al presente Avviso, alimentato allo stato attuale dai contributi dei PON IOG e SPAO e dal rientro delle somme dalle iniziative che ne hanno beneficiato;

- FSE - Fondo Sociale Europeo, compreso nei Fondi Strutturali e di Investimento Europei disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, principalmente finalizzato a sostenere l'occupazione e lo sviluppo del capitale umano negli Stati membri, oltre che per promuovere la coesione economica e sociale;

- PON SPAO - Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 10100 del 17.12.2014, che promuove azioni di supporto alle riforme strutturali nazionali, in coerenza con le priorità definite in ambito comunitario ed è attivo su tutto il territorio nazionale;

- PON IOG - Programma Operativo Nazionale "Iniziativa per l’Occupazione dei Giovani", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014)4969 dell’11 luglio 2014, finalizzato a sostenere l’attuazione della Garanzia Giovani in Italia a favore dei NEET;

- GARANZIA GIOVANI - Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce una "garanzia" per i giovani invitando gli Stati Membri a fornire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione;

- NEET - giovani che al momento dell’adesione e presa in carico al programma Garanzia Giovani hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni e che sono residenti sul territorio nazionale, privi di occupazione, non inseriti in percorsi di studio o formazione. I requisiti della residenza, della non occupazione, del non inserimento in percorsi di studio o formazione devono essere posseduti anche alla data di presentazione della domanda ai fini del presente Avviso;

- Percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG - percorso di formazione specialistica e di affiancamento consulenziale, erogato nell’ambito del PON IOG e propedeutico e obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di finanziamento agevolato di cui al presente Avviso;

- Provvedimento di ammissione - è il provvedimento con cui i proponenti vengono ammessi al finanziamento agevolato, che deve essere formalmente accettato e che contiene gli importi ammessi, le spese ammesse le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, e gli obblighi a cui deve sottostare il destinatario finale stesso;

- Proponente - è il soggetto che ha presentato la domanda per l’ottenimento del finanziamento agevolato;

- Destinatario finale - è il soggetto ammesso al finanziamento agevolato;

- Associazione professionale - è un insieme di persone fisiche che si uniscono in maniera duratura per fornire determinate prestazioni professionali. Le citate persone regolano i rapporti interni ed esterni mediante un atto costitutivo da registrare presso gli appositi Organi di Vigilanza ed uno statuto;

- Società tra professionisti - è una tipologia di società costituita da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi e può raggruppare professionisti che non svolgono la medesima attività. I citati professionisti regolano i rapporti interni ed esterni mediante un atto costitutivo da registrare presso gli appositi Organi di Vigilanza ed uno statuto;

- Impresa individuale - è una persona fisica che svolge una attività professionale o di impresa e che risponde con i propri beni delle eventuali mancanze dell’attività stessa;

- Società di persone - sono società nelle quali prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale. Esse sono: società semplice (che non può essere utilizzata per l’esercizio di attività commerciale), società in nome collettivo e società in accomandita semplice (caratterizzata dalla presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti). Le stesse devono essere costituite secondo le modalità previste dalla legge per le singole forme societarie;

- Società cooperative con un numero di soci non superiore a nove - sono società costituite per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire principalmente agli stessi soci quei beni o servizi per i quali la cooperativa è sorta;

- Avvio attività - si intende il possesso da parte del Destinatario finale di tutti i permessi, licenze ed autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto del finanziamento agevolato, nonché l’evidenza della realizzazione di una quota parte dell’investimento ammesso tale da garantire l’erogazione dei prodotti e/o servizi previsti, ovvero l’emissione di almeno una fattura o di un documento equivalente relativa all’attività oggetto di finanziamento stesso;

- D.Lgs. 231/01 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 2

Normativa di riferimento

 

Il presente avviso si inquadra nell’ambito normativo esplicitato nell’allegato 1 al presente Avviso che ne costituisce parte integrante.

 

Articolo 3

Finalità dell’Avviso

 

Il presente Avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo promosse da NEET, con programmi di spesa inclusi tra 5.000 e 50.000 euro attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma.

I finanziamenti agevolati sono così ripartiti:

a) microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro;

b) microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro;

c) piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro.

Ai fini del presente Avviso, i finanziamenti saranno concessi nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

 

Articolo 4

Destinatari finali

 

Possono accedere alla misura i NEET che alla data di presentazione della domanda devono:

a) avere compiuto il 18esimo anno di età;

b) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione;

c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;

d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015;

e) avere residenza sul territorio nazionale;

f) avere aderito al Programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG (nota 1).

 

Articolo 5

Iniziative ammissibili

 

Le domande possono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 4 in forma di:

- imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non

superiore a nove, associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda purché inattive;

- imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni dall’eventuale provvedimento di ammissione, come specificato al successivo articolo 14.

Le forme societarie/associative sopra elencate, devono essere costituite da persone fisiche.

Non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di azienda già esistente né il rilevamento di ramo d’azienda.

 

Articolo 6

Requisiti generali di ammissibilità

 

Il proponente, alla data di presentazione della domanda, deve:

1. per le iniziative presentate in forma di impresa individuale, come definite dall’articolo 1 e dall’articolo 5:

a) localizzare la sede della futura attività nel territorio nazionale;

b) avere i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

c) non essere stato rinviato a giudizio e di non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01;

d) dichiarare di non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale;

e) non essere sottoposto a procedure esecutive o concorsuali;

f) non deve aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, abbia proceduto:

- al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbia presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;

- al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

2. per le iniziative in forma societaria/associative, come definite dall’articolo 1 e dall’articolo 5:

a) essere iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio e non attive (solo per le società costituite) ovvero essere iscritte negli appositi registri o albi istituiti presso i competenti Organi di Vigilanza;

b) localizzare la sede operativa nel territorio nazionale;

c) dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale;

d) non essere sottoposte a procedure esecutive;

e) per le società di persone il rappresentante legale deve detenere la maggioranza assoluta delle quote societarie (51%) e possedere i requisiti di cui all’articolo 4;

f) per le società cooperative i soci rappresentanti la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione della cooperativa, nonché il Presidente della stessa, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 4;

g) per le associazioni professionali e per le società tra professionisti tutti i componenti devono possedere i requisiti di cui all’articolo 4.

Con singole dichiarazioni i soci e gli associati sono tenuti a dichiarare di:

- non essere stati rinviati a giudizio e non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01;

- non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che abbiano proceduto:

- al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;

- al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono:

a) una forma giuridica dell’impresa proponente, anche ove ancora non costituita, difforme da quelle indicate all’articolo 5;

b) un settore di attività espressamente escluso dall’articolo 7 che segue e dall’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013;

c) un dimensionamento del programma di spesa difforme dai limiti fissati all’articolo 3 che precede.

Sono altresì escluse dalle agevolazioni le domande presentate da proponenti non in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall’articolo 4.

Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente Avviso, le imprese controllate ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

La partecipazione di uno stesso Soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

 

Articolo 7

Attività finanziabili

 

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, quali ad esempio:

- turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;

- servizi alla persona;

- servizi per l’ambiente;

- servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);

- risparmio energetico ed energie rinnovabili;

- servizi alle imprese;

- manifatturiere e artigiane;

- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;

- commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si riferiscono a settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013.

Sono altresì escluse le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92).

 

Articolo 8

Agevolazioni concedibili

 

Le agevolazioni, sono concesse in forma di un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, e si articolano in:

- Microcredito - per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l’avvio della nuova iniziativa comprese tra 5.000 - 25.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di spesa;

- Microcredito esteso - per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l’avvio della nuova iniziativa comprese tra 25.001 - 35.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di spesa;

- Piccoli prestiti - per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l’avvio della nuova iniziativa comprese tra 35.001 - 50.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di spesa.

Le singole fattispecie agevolative differiscono per gli importi concedibili e per le modalità di erogazione meglio esplicitate nel successivo articolo 15.

 

Articolo 9

Regime degli aiuti

 

Il finanziamento agevolato, senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, per la tipologia di destinatari finali contemplati è configurabile quale aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013. A tal fine si considera l’intero importo erogato ai fini della determinazione dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

 

Articolo 10

Spese ammissibili

 

Il sostegno finalizzato alla creazione di nuove imprese potrà assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle nonne dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, conformemente all’ammissibilità delle spese ed alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento (UE) 1304/2013 e coerentemente con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la normativa comunitaria in materia di Strumenti Finanziari.

Le spese di investimento, regolarmente documentate, possono riferirsi alle seguenti voci:

a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;

b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi ivi comprese fee di ingresso per le iniziative in franchising;

c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.

Saranno considerate ammissibili al finanziamento dell’iniziativa le spese per l’avvio dell’attività, strettamente funzionali all’esercizio dell’iniziativa ammessa, concernenti le seguenti voci:

- materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;

- utenze e canoni di locazione per immobili;

- prestazioni di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata;

- salari e stipendi.

Le spese per risorse umane inerenti le retribuzioni lorde comprensive degli oneri contributivi, sono ammissibili solo qualora il destinatario finale o le risorse non abbiano beneficiato e non beneficino di sgravi contributivi (es.: legge 407/90, legge n.68/99), o bonus assunzionali in base a leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale, nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa.

I beni e le opere devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. E’ possibile ammettere alle agevolazioni anche beni usati purché fomiti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all’attività d’impresa.

Non sono ammissibili le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.

Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell’ambito del destinatario finale, o coniugi e familiari conviventi. Per quanto riguarda i destinatari finali persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio ovvero di familiari conviventi. Tali attestazioni sono rese in forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN).

Ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento UE 1303/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 1304/2013, sono altresì escluse le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;

- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Le spese saranno ammesse alle agevolazioni se risultano effettuate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda (trasmissione on-line) e il termine ultimo per il completamento del programma di spesa approvato.

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere effettuati solo con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili utilizzando il conto corrente dedicato, intestato ai soggetti di cui all’articolo 5 che precede. E’ escluso l’uso dei contanti, tranne che per il pagamento delle utenze secondo i limiti stabiliti dalle normative vigenti per i pagamenti in contanti.

 

Articolo 11

Variazioni

 

Non sono ammissibili le variazioni di compagine societaria o associativa effettuate prima del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Nel caso in cui il proponente dovesse comunque variare l’assetto societario/associativo prima dell’assunzione di detto provvedimento la domanda sarà considerata automaticamente decaduta.

Saranno invece oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione da parte di Invitalia solo quelle richieste successive al provvedimento di ammissione, purché non incidano sui requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Sono in ogni caso inammissibili, pena la revoca del finanziamento agevolato, le variazioni che comportino la cessazione del destinatario finale prima dell’estinzione del finanziamento e/o la cessione del finanziamento a soggetto terzo.

 

Articolo 12

Modalità di presentazione della domanda e del piano di impresa

 

Le agevolazioni di cui all’articolo 8 del presente Avviso, sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1304/2013, coerentemente con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la normativa comunitaria in materia di Strumenti Finanziari, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni nonché dai POR e dai PAR delle Regioni aderenti al Fondo.

Le domande di agevolazione, complete di tutti gli allegati, possono essere presentate a partire dal giorno 01/03/2016 ore 12.00.

Le domande presentate prima del termine indicato nel precedente comma non sono prese in considerazione.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui alle premesse del presente Avviso.

In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad ogni Regione, come da tabella di cui all’articolo 1, Invitalia, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, anche sul proprio sito internet l’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna Regione e la chiusura dello sportello esclusivamente per le domande presentate da destinatari finali residenti, alla data di presentazione della domanda, nelle medesime Regioni.

In caso di esaurimento totale delle risorse a valere sul Fondo rotativo nazionale, Invitalia ai sensi dell’articolo2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica anche sul proprio sito internet l’esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo, sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurate alle rispettive spese ritenute agevolabili.

Le domande di finanziamento, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili da Invitalia in un’apposita sezione del sito sopra indicato almeno 10 gg. prima dall’apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e/o integrazioni), dal:

- titolare della costituenda impresa individuale;

- legale rappresentante della società/associazione/società tra professionisti ovvero il Presidente della cooperativa;

 persona fisica proponente per conto della società costituenda in qualità di futuro rappresentante legale delle società di persone ovvero di futuro Presidente per le società cooperative.

Il piano di impresa deve contenere:

- dati anagrafici e profilo del proponente;

- descrizione dell’attività proposta;

- analisi del mercato e relative strategie;

- aspetti tecnici;

- aspetti economico-finanziari.

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico e l’indicazione del responsabile del procedimento.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

Le FAQ presenti sul sito sopra indicato e quelle successivamente pubblicate da Invitalia fanno parte integrante dell’Avviso stesso.

 

Articolo 13

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

 

Le domande di finanziamento, corredate del piano d’impresa, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione; il provvedimento di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni è adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all’articolo 10 bis della suddetta legge.

L’esame istruttorio, svolto conformemente alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo di cui al Regolamento (UE) 1304/2013, coerentemente con il Regolamento (UE) n. 1303/2013, con i Piani Operativi Nazionali di riferimento IOG e SPAO e nel rispetto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento nell’ambito degli stessi programmi, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è volto ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata, a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni fissati dal presente Avviso e a valutare nel merito le proposte progettuali.

L’esame istruttorio è articolato in due fasi di seguito descritte.

1. Ammissibilità: verifica dei requisiti di accesso alla misura di finanziamento mirata ad accertare:

- la completezza della documentazione inviata, ovvero la regolarità formale della stessa;

- possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

In caso di non ammissibilità sarà inviata la comunicazione di decadenza al proponente, riportante le motivazioni del provvedimento assunto.

2. Valutazione di merito della domanda: conclusa la verifica di ammissibilità si passa alla valutazione di merito della domanda che è svolta sui seguenti criteri:

- Competenze tecniche e gestionali del soggetto proponente;

- Fattibilità tecnica ed operativa del programma di investimento;

- Definizione del mercato di riferimento;

- Sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa proposta;

- Consapevolezza del soggetto proponente rispetto all’iniziativa proposta in coerenza con il percorso di accompagnamento effettuato.

La valutazione del piano d’impresa, svolta attraverso la verifica delle sezioni sopra menzionate, si conclude con:

a) la verifica della sostenibilità economico/finanziaria dell’iniziativa;

b) verifica della coerenza complessiva del progetto d’impresa;

c) la predisposizione di un piano di tutoring (di cui al successivo articolo 21) coerente con le esigenze formative segnalate nel percorso di accompagnamento (misura 7.1 del PON IOG) e con le risultanze della valutazione istruttoria.

In allegato al presente Avviso (Allegato 2), parte integrante dello stesso, si riporta l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d’impresa, nonché delle soglie minime per l’accesso al finanziamento agevolato.

Nel caso in cui i piani d’impresa non soddisfino uno o più criteri di valutazione, Invitalia tramite PEC invia, all’indirizzo PEC indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Nel caso in cui il soggetto proponente non invii le suddette controdeduzioni ovvero qualora le stesse non risultino idonee a sanare le criticità rilevate Invitalia, previa adozione di un apposito provvedimento di non ammissione, comunica tramite PEC ai soggetti proponenti la non ammissione alle agevolazioni.

In sede di istruttoria, Invitalia valuta altresì l’ammissibilità delle spese richieste in termini di funzionalità/congruità rispetto all’attività proposta, provvedendo, laddove necessario, a ridurne l’ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l’importo dell’agevolazione concedibile configurando in tal modo l’esatta collocazione del finanziamento agevolato concedibile nella adeguata tipologia (microcredito, microcredito esteso e piccoli prestiti).

In caso di valutazione positiva del piano di impresa Invitalia adotta il provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

 

Articolo 14

Provvedimento di ammissione

 

Il provvedimento di ammissione individua l’iniziativa ammessa e l’ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e per l’erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale, i motivi di revoca, il piano di tutoring (di cui all’articolo 21) e la condizione da assolvere per il perfezionamento del provvedimento stesso. Invitalia trasmette, con comunicazione via PEC all’indirizzo indicato in domanda, il provvedimento di ammissione al destinatario finale.

Lo stesso, nel termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della citata comunicazione dovrà accettare il provvedimento di ammissione, con comunicazione formale (PEC e firma digitale); in caso di mancata accettazione nei termini, Invitalia comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.

Il perfezionamento del provvedimento di ammissione alle agevolazioni è condizionato alla:

- costituzione della società e iscrizione della stessa nel registro delle Imprese se non ancora costituita o non ancora iscritta in fase di presentazione della domanda, laddove applicabile;

- regolare apertura di partita IVA (iniziative in forma di impresa individuale);

- accreditamento presso il franchisor (esclusivamente per le iniziative in franchising);

- presentazione di un valido titolo di disponibilità della sede oggetto dell’iniziativa regolarmente registrato attestante la destinazione d’uso;

- documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per l’avvio dell’iniziativa;

- indicazione di un conto corrente dedicato intestato all’impresa beneficiaria;

- richiesta di erogazione per la misura microcredito ovvero richiesta di anticipo per la misura di microcredito esteso.

Tale documentazione dovrà essere prodotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione, pena la decadenza dello stesso.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione della documentazione, qualora la stessa risulti completa e conforme, Invitalia comunica all’indirizzo PEC indicato in domanda l’efficacia del provvedimento di ammissione.

Nel caso in cui il provvedimento di ammissione non si perfezioni per incompletezza della documentazione o per non conformità della stessa, Invitalia comunica al destinatario finale la decadenza del provvedimento di ammissione e provvede al disimpegno delle agevolazioni e della residua quota di tutoring (di cui all’articolo 21).

 

Articolo 15

Erogazione delle agevolazioni

 

Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma della durata di 7 anni rimborsabile con rate mensili posticipate. Le modalità di erogazione delle agevolazioni sono le seguenti:

 

a) Microcredito

L’erogazione delle agevolazioni avviene in un’unica soluzione mediante bonifico bancario, successivamente all’avvenuto perfezionamento del provvedimento di ammissione.

Il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all’erogazione delle agevolazioni, decorre dal sesto mese successivo alla data di erogazione delle agevolazioni.

 

b) Microcredito esteso

L’erogazione delle agevolazioni avviene in due fasi:

- un anticipo pari ad euro 25.000 (venticinquemila) mediante bonifico bancario, successivamente al perfezionamento del provvedimento di ammissione. Il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all’erogazione delle agevolazioni, decorre dal sesto mese successivo alla data di erogazione delle agevolazioni;

- entro diciotto mesi dal perfezionamento del provvedimento, il destinatario finale deve comunicare, pena revoca delle agevolazioni concesse, l’avvenuto completamento e pagamento del programma di spesa ammesso; Invitalia, previo incontro di monitoraggio presso la sede dell’iniziativa, procede all’erogazione del saldo qualora sia verificata la regolarità del pagamento del finanziamento agevolato maturato, come previsto dal piano di ammortamento alla data di erogazione delle agevolazioni, e comunque a fronte dell’avvenuto pagamento di almeno sei rate. Con l’erogazione delle agevolazioni viene comunicato il piano di ammortamento definitivo che decorre dal mese successivo alla data di erogazione del saldo.

 

c) Piccoli prestiti

Le agevolazioni potranno essere erogate in modalità frazionata:

- un primo stato avanzamento lavori, se richiesto dal destinatario finale, entro tre mesi dal perfezionamento del provvedimento, non superiore al 50% delle spese previste dal programma approvato, mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso la sede dell’iniziativa corredata da polizza assicurativa per rischi di furto e incendio sui beni di investimento;

- una richiesta di saldo (ovvero in un’unica soluzione), entro diciotto mesi dal perfezionamento del provvedimento, a fronte del completamento e pagamento del programma di spesa. Invitalia, previo incontro di monitoraggio presso la sede dell’iniziativa, procede all’erogazione del saldo.

Il piano di ammortamento decorre dal mese successivo all’erogazione del saldo.

 

Articolo 16

Obblighi a carico dei destinatari finali

 

Il provvedimento di ammissione prevede per il destinatario finale l’assunzione dei seguenti obblighi:

a) accettare il provvedimento, mediante PEC con firma digitale entro 7 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione ;

b) comunicare l’avvio dell’attività come definito dall’articolo 1 entro 6 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione ;

c) comunicare di aver completato il programma di spesa entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione;

d) adottare un regime di contabilità almeno semplificata;

e) presentare annualmente, e comunque in occasione di ogni erogazione, le informazioni per richiedere il certificato di vigenza ovvero per le associazioni professionali/società tra professionisti iscrizione negli appositi registri o albi istituiti presso gli organi di vigilanza o altra documentazione analoga;

f) presentare annualmente, e comunque in occasione di ogni erogazione, il bilancio o documentazione equipollente;

g) presentare annualmente, e comunque in occasione di ogni erogazione, le informazioni per constatare la regolarità contributiva (DURC o altro);

h) rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento;

i) mantenere l’attività di impresa per almeno 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione e comunque fino alla restituzione totale del finanziamento stesso;

j) non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l’autorizzazione di Invitalia, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di finanziamento agevolato e comunque fino alla restituzione totale del finanziamento stesso;

k) assolvere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi FSE presenti nel provvedimento di ammissione;

1) sottoporsi ai controlli disciplinati dal successivo articolo 18 assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi;

m) stipulare una polizza assicurativa sui beni di investimento come dettagliato nell’articolo 17 che segue;

n) svolgere le attività di "tutoring" di cui al successivo articolo 21.

 

Articolo 17

Garanzie assicurative

 

I destinatari finali delle agevolazioni di cui alla fattispecie "Piccoli Prestiti" si obbligano ad assicurare ed a mantenere assicurati, con Compagnia di Assicurazione a ciò abilitata e di gradimento di Invitalia, gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene di investimento ammesso al finanziamento agevolato ed indicato nel programma di spesa, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto c rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni. Tale polizza deve avere una durata non inferiore a 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di perfezionamento del provvedimento di ammissione.

I destinatari finali sono obbligati ad inviare ad Invitalia la copia della polizza e della quietanza attestante il regolare pagamento del premio in un'unica soluzione, anticipata, per l'intero periodo assicurativo come sopra identificato.

 

Articolo 18

Monitoraggio e controlli

 

Invitalia assicura per la durata del finanziamento agevolato la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario finale all’atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità con i requisiti richiesti per l’accesso alla misura. Invitalia assicura, inoltre, la verifica, conservazione e custodia dei documenti, necessari al corretto monitoraggio dell’operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali, in particolare:

- domande di finanziamento presentate dai proponenti complete della documentazione di supporto (piano di impresa, budget previsionali, altre informazioni richieste da Invitalia tramite il modulo di presentazione della domanda);

- dichiarazioni rilasciate dai proponenti in merito agli aiuti "de minimis" percepiti;

- provvedimento di ammissione alle agevolazioni accettato dal destinatario finale.

Invitalia assicura, inoltre, la verifica della documentazione probatoria dell’effettivo utilizzo del finanziamento agevolato da parte del destinatario finale per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda di finanziamento e nel piano d’impresa presentato attraverso le verifiche in loco svolte secondo il Piano Operativo concordato con il Ministero.

In sede di sopralluogo sono verificati:

a) la permanenza delle condizioni oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;

b) la regolarità dei libri contabili e fiscali;

c) la conformità agli originali della documentazione presentata in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni in sede di perfezionamento del provvedimento di ammissione e di erogazione ove previsto;

d) l’esistenza di fatture e documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente;

e) l'esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma approvato;

f) installazione e funzionalità dei beni (attrezzature, macchinari, impianti);

g) correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute;

h) documentazione amministrativo/contabile necessarie per lo svolgimento dell’attività.

Nel caso dei piccoli prestiti e di microcredito esteso, il sopralluogo risulta funzionale all’erogazione del SAL a saldo (come definito dall’articolo 15 punti b) e c)), ovvero per verificare il completamento del programma di spesa. Per quanto riguarda, invece, le iniziative di microcredito, i controlli in loco verranno effettuati come definito nel Piano Operativo.

Nel caso in cui le verifiche di cui ai punti precedenti diano esito negativo. Invitalia può procedere con la revoca delle agevolazioni concesse.

Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato Invitalia richiede la restituzione degli importi eccedenti ovvero procede all’erogazione del saldo limitatamente agli importi accertati in sede di monitoraggio.

In ogni caso le variazioni di spesa che comportino modifiche sostanziali dell’idea progettuale e che inficino la sostenibilità del programma ammesso determinano la revoca delle agevolazioni.

Invitalia, infine, potrà attivare ulteriori controlli per tutta la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato.

 

Articolo 19

Cumulo delle agevolazioni

 

Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al destinatario finale, anche a titolo di "de minimis", laddove riferite alle stesse spese ammissibili.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese uniche costituite ai sensi dell’Art. 5 che al momento di presentazione della domanda abbiano ricevuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime "de minimis", che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00 (Euro 100.000 per il settore trasporti).

 

Articolo 20

Revoca e recupero del finanziamento. Rinuncia e decadenze

 

E’ disposta la revoca totale del finanziamento agevolato, nei seguenti casi:

a) il destinatario finale non provveda al rimborso di oltre tre rate del piano di ammortamento previsto;

b) il destinatario finale sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;

c) il destinatario finale abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti e/o documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) il destinatario finale non rispetti gli obblighi di cui all’articolo 16;

e) le risultanze dei controlli e monitoraggi evidenziassero non conformità a quanto previsto nell’articolo 18;

f) il destinatario finale ceda il finanziamento a Soggetto terzo;

g) il destinatario finale rinunci al finanziamento;

h) il destinatario finale effettui successivamente al provvedimento di ammissione variazioni della compagine sociale/associativa che non rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 che precedono e che non siano state preventivamente autorizzate da Invitalia;

i) il destinatario finale o i soci siano stati rinviati a giudizio e abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01;

j) negli ulteriori casi previsti dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Nel caso in cui si sia già provveduto all’erogazione delle agevolazioni, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, al netto della quota capitale delle rate già rimborsate. Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli interessi legali maturati sino alla data del provvedimento di revoca, nonché in caso di recupero forzoso del credito, saranno dovuti gli interessi legali maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo calcolati ad un tasso pari al tasso di interesse legale maggiorato di 700 punti base.

 

Articolo 21

Tutoring

 

Nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine rese disponibili ad Invitalia, i destinatari finali possono accedere ad un beneficio reale fino ad un valore massimo di euro 5.000. Il destinatario finale, a partire dall’accettazione del provvedimento di ammissione e per tutta la durata del processo attuativo, viene accompagnato da un tutor che fornisce:

- supporto per l’accrescimento delle competenze dei soggetti NEET funzionali alla gestione e allo sviluppo del proprio business;

- assistenza in materia amministrativo/contabile;

- supporto alla predisposizione della documentazione necessaria per le richieste di erogazione dei fondi.

Il percorso di tutoraggio si sviluppa come di seguito descritto

- Incontri individuali e collettivi

L’attività consiste in un set di incontri volti all’accrescimento delle competenze del NEET e al contempo finalizzati ad accompagnare lo stesso nella predisposizione della documentazione necessaria all’espletamento degli adempimenti amministrativo/contabili legati al business, e all’espletamento degli obblighi contrattuali connessi alla fruizione delle agevolazioni finanziarie.

- Assistenza continuativa

Si tratta di un supporto fornito dal tutor, a richiesta del destinatario finale, anche in modalità telematica, relativamente a temi specifici quali, ad esempio, gli aspetti finanziari, il marketing, l’organizzazione, l’amministrazione e il controllo di gestione.

- Moduli formativi on-line

Invitalia, attraverso la somministrazione dei moduli formativi, garantisce un livello di competenze di base (c.d. pillole formative) funzionali all’esercizio di un’attività di autoimpiego.

 

Articolo 22

Privacy

 

I dati fomiti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nell’Avviso pubblico e per le attività connesse.

II trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Invitalia in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati e non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento dei dati è Invitalia Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e la creazione d’impresa SpA, con sede a Roma via Calabria 46.

Alle imprese destinatarie del finanziamento sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 

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Nota:

1) Misura 7.1 PON IOG: attività di accompagnamento all’avviso di impresa e supporto allo start up impresa.

Htpp://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Sostegnoautoimprenditorialita/Pagine/default.aspx

 

Allegato 1

Riferimenti normativi

 

- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente "l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924", e s.m.i.;

- Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Titolo IV, articoli 37-46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativi agli strumenti finanziari;

- Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI2014IT16M8PA001;

- Le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

- Raccomandazione del 22/04/2013 del Consiglio Europeo sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani;

- "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

- Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) - CCI 2014IT05M90P001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4/7/2014;

- Decisione della Commissione Europea C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l’occupazione" (PON SPAO) a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - CCI 2014IT05SFOP002;

- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

- Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni nella legge del 19/7/1993 n. 236, articolo 9, comma 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;

- DPR n. 568/88 e s.m.i. che regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

- Comma 247 dell’articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l’Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all’articolo 5 della L.n. 183/1987;

- Comma 243 dell’articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofmanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N) ";

- PON IOG che prevede, nell’ambito della Misura 7 - priorità di investimento 8ii, la possibilità di attuare strumenti finanziari a sostegno delle tematiche della creazione d’impresa e dell’autoimpiego nei cosiddetti processi di "job creation", anche al fine di superare le difficoltà di accesso al credito ordinario da parte delle categorie di soggetti svantaggiati, in via prioritaria ai NEET, che abbiano un’età compresa tra i 18 e 29 anni;

- Scheda descrittiva della Misura 7 "Autoimpiego e Auto imprenditorialità" che prevede la possibilità che i giovani NEET che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa siano supportati nell’accesso al credito mediante l’attuazione di uno strumento finanziario, ai sensi degli articoli 37-46 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- PON SPAO che prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario 1 "Occupazione" - priorità di investimento 8i, 8ii, 8iv la possibilità di attuare strumenti finanziari a sostegno delle tematiche della creazione d’impresa e dell’autoimpiego nei cosiddetti processi di "’job creation";

Alla luce della normativa sin qui citata ed in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37(2) del citato Reg. (UE) n. 1303/2013, il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. L’Autorità di Gestione, in conformità all’articolo 37(2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha affidato i servizi di valutazione ex ante sugli strumenti finanziari ad un soggetto individuato mediante procedura di affidamento in regime di cottimo fiduciario ex articolo 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e che le attività di valutazione hanno avuto avvio con D.D. n. 123/1/2015 del 6 maggio 2015. La valutazione ex ante ha evidenziato l’opportunità e la potenziale efficacia della costituzione di uno strumento finanziario rivolto prioritariamente ai NEET. L’Autorità di Gestione ha pertanto ritenuto opportuno procedere agli adempimenti finalizzati alla costituzione dello strumento finanziario "Fondo Rotativo Nazionale" SELFIEmployment, con il quale perseguire le finalità sopra menzionate;

- PON IOG, che al par. 7.2.1 indica che il MLPS, sotto la propria responsabilità, possa avvalersi di soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile aventi il carattere di "strutture in house", quali organismi intermedi, e che l’individuazione di tali soggetti è effettuata con atto amministrativo;

- PON SPAO, che al par. 7.2.1 indica che il MLPS, sotto la propria responsabilità, possa avvalersi di soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile aventi il carattere di "strutture in house", quali organismi intermedi, e che l’individuazione di tali soggetti è effettuata con atto amministrativo;

- Il Protocollo d'Intesa che è stato stipulato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia con il quale sono state poste delle condizioni preliminari per l’individuazione di Invitalia quale soggetto gestore del costituendo Fondo Rotativo Nazionale;

- Le verifiche svolte dall’Autorità di Gestione - in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7(1) e 7(2) del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 - in merito alla sussistenza in capo a Invitalia dei requisiti necessari ai fini dell’individuazione della stessa come Soggetto Gestore hanno avuto esito positivo;

- Accordo di Finanziamento conseguentemente sottoscritto in data 11/12/2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia per la costituzione del Fondo Rotativo Nazionale e l’affidamento delle funzioni di gestione a Invitalia stessa;

- il citato Accordo di finanziamento stabilisce il contributo finanziario dei PON IOG e SPAO al Fondo Rotativo Nazionale;

- Decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione n. 426/11/2015 con il quale si approva l’Accordo di finanziamento e si impegnano le risorse destinate al Fondo rotativo nazionale a valere sul PON IOG;

- Decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione n. 7/II/2016 con il quale si impegnano le risorse destinate al Fondo rotativo nazionale a valere sul PON SPAO;

- Piano operativo e Direttiva di attuazione del Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment.

 

Allegato 2

(Tabella)