Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 15 gennaio 2016, n. 144

Tributi - Accertamento sintetico - Redditometro - Mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale - Nullità dell’avviso di accertamento

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

Con atto depositato in data 20.12.2013 il contribuente A.D. ricorreva contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano, con il quale, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.P.R. 600/1973, veniva rideterminato il reddito imponibile per IRPEF per l’anno 2008; elevato da €. 21.810,00 dichiarati ad €. 83.898,00.

Il ricorrente, dopo aver premesso di aver prodotto all’ufficio impositore copiosa documentazione dallo stesso richiesta con successivi inviti, eccepiva in primo luogo la carenza di motivazione dell’atto, da ritenersi nullo in quanto non preceduto dall’instaurazione di contraddittorio. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi. In secondo luogo eccepiva la carenza di motivazione per non avere l’ufficio fornito adeguata replica alle deduzioni del contribuente, in particolare sullo scarso valore dell'aeromobile posseduto al 50%, rivenduto al prezzo di €.5.000,00, e non abbisognevole di significative spese di manutenzione, essendo stato oggetto, peraltro, di scarsissimo utilizzo; lo stesso in ordine al possesso di auto d’epoca di modesto valore e di scarsi costi di manutenzione. In terzo luogo eccepiva l’errata determinazione dell'incremento patrimoniale. Sul punto rilevava che nell’anno 2012 aveva sottoscritto un accordo transattivo con il fallimento P.F., accordo con il quale liberava la moglie P.F. da relative pendenze versando l'importo di €.65,000,00, provvista realizzata con la vendita di un’autovettura, di un quadro, dell'aeromobile, di monete d'oro e di altri gioielli, con il riscatto di polizze assicurative e con un finanziamento Consel, giustificazioni non accolte dall’ufficio perché lo stesso riteneva non provata la tracciabilità tra il momento di costituzione delle risorse finanziarie e il versamento a titolo transattivo, circostanza non veritiera per avere il contribuente dimostrato di aver versato al fallimento somme in danaro già nel 2009. In quarto luogo eccepiva l'errata considerazione delle disponibilità finanziarie del contribuente, avendo dimostrato di avere la disponibilità delle somme di €. 26.512,04, depositata su libretto di risparmio postale, e di €. 8.550,23 per depositi su conto corrente. Infine eccepiva che il mero possesso di beni non comporta in termini di spese correnti una corrispondente capacità di reddito.

Con atto depositato il 22.5.2014 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate e deduceva in senso contrario quanto alla mancanza di preventivo contraddittorio che l’obbligatorietà di tale procedura è stata introdotta solo con il D.L. 78/2010 a partire dal 31 maggio 2010. Nel merito, dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente l'ufficio aveva rilevato una serie di elementi significativi di una maggiore capacità contributiva per le spese necessarie al mantenimento dei beni posseduti nel periodo in esame. In particolare per l’anno 2008 un’autovettura Mercedes acquistata nel 2002, tre immobili in Bosco Grande e in Tortoreto, un’imbarcazione a motore anno di costruzione 1977, un aereomobile, un autoveicolo Land Rover 2000 immatricolato nel 2007, autoveicoli d'epoca, un autoveicolo Rang Rover acquistato il 4.4.2008 per € 300,00 e un autoveicolo Mini Morris per € 1.000,00. Precisava poi che rilevante al fine della individuazione della capacità contributiva è la semplice disponibilità dei beni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza in data 10.7.2014 ha accolto il ricorso rilevando da un lato la mancata instaurazione del contraddittorio e dall'altro la efficace giustificazione fornita dal contribuente sulla capacità di spesa nell’anno 2008.

Ha proposto appello l'ufficio eccependo la nullità della sentenza per carenza di motivazione, per avere i primi giudici recepito acriticamente le eccezioni del ricorrente senza prendere in esame quanto dedotto specificamente dall'ufficio, argomenti che sono stati pedissequamente riprodotti nell’atto d’appello.

Si è costituito in giudizio il contribuente con atto depositato l’8.5.2015 e ha dedotto l’inammissibilità dell'appello per violazione della norma dell’art. 36 D.L.vo 546/1992, avendo i primi giudici esplicitato i motivi del proprio convincimento e essendo tenuti a controbattere minuziosamente ogni argomentazione delle parti, poi affermato l'infondatezza dell'appello nel merito e rinnovato le eccezioni precedentemente mosse.

L’appello non può trovare accoglimento.

Dirimente, e quindi assorbente ogni altra questione, è quella relativa mancanza di contraddittorio. La norma introdotta con l’art. 22 del D.L. 78/2010, ha reso obbligatorio il preventivo contraddittorio per la determinazione sintetica del reddito, è norma processuale di immediata applicazione in ..relazione agli avvisi dì accertamento emessi a far data dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del D.L.). Non rileva, pertanto che l’accertamento fosse relativo a redditi per anni di imposta precedenti, come sostiene l'ufficio appellante, perchè comunque si tratta di accertamento cadente entro il tempo di vigenza della nuova norma. La mancata instaurazione del contraddittorio determina la nullità dell’avviso di accertamento.

Va pertanto confermata la sentenza di primo grado. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 5.000,00.

 

P.Q.M.

 

Conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €5.000,00. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.