Giurisprudenza - CORTE DI APPELLO DI SALERNO - Sentenza 12 febbraio 2016, n. 140

Liberi professionisti non iscritti a casse di previdenza - Contribuzione - Termine di prescrizione - Decorrenza

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato in data 20/06/2013, B.L., premesso di avere ricevuto in data 19/06/2012 la notifica della comunicazione di iscrizione nella Gestione Separata, con richiesta di pagamento dei contributi per l’anno 2006, relativi a redditi da lavoro autonomo; che il credito contributivo era prescritto; di essere inoltre dipendente di F. SRL dal 19/09/2005 con contratto di inserimento, trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 19/03/2007; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di dichiarare l’inesistenza del debito contributivo, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio l’INPS contestava le avverse eccezioni, ribadendo la sussistenza del credito azionato e deducendo che la prescrizione non era maturata. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con sentenza emessa in data 03/10/2014 e depositata in data 13/10/2014, il Giudice di primo grado accoglieva l’opposizione e annullava l’iscrizione previdenziale, condannando l’INPS alle spese processuali. Avverso tale pronunzia l’INPS proponeva appello, con ricorso depositato in data 12/11/2014, censurando l’impugnata sentenza.

In particolare, lamentava che il Giudice di primo grado aveva erroneamente annullato l’iscrizione nella Gestione Separata, in quanto la prescrizione nel caso di specie non era maturata. Concludeva quindi per la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria della sussistenza del credito contributivo e con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data 16/04/2015, l’appellato ribadiva la correttezza della gravata sentenza e ne chiedeva la conferma, con vittoria di spese.

All’udienza odierna, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

 

Motivi della decisione

 

L’appello dell’INPS è fondato.

L’iscrizione dell’appellato nella Gestione Separata, con conseguente richiesta dei contributi per esistenza di redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno 2006, è stata notificata all’appellato in data 19/06/2012. Costituiscono circostanze pacifiche in giudizio, oltre che documentate in atti, sia l’avvenuto svolgimento da parte del B. della attività di lavoro autonomo in detto anno, sia la percezione del relativo reddito e il suo ammontare.

L’INPS, verificato che detti redditi non sono stati assoggettati a contribuzione obbligatoria in favore di altri enti o casse professionali, ha iscritto di ufficio l’appellato nella Gestione Separata. Poiché i contributi richiesti si riferiscono all’anno 2006, il termine di prescrizione pacificamente applicabile ratione temporis è quello quinquennale.

Secondo l’appellato, alla data di notifica della comunicazione dell’Istituto (19/06/2012) il termine quinquennale di prescrizione era già decorso. L’INPS invece ha ritenuto non maturata la prescrizione, individuando un diverso dies a quo, corrispondente al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (22/07/2007).

Ora, come statuito dalla S.C., "poiché l'obbligo di versamento del contributo soggettivo scatta automaticamente in tutti i casi di esercizio continuativo della professione, a prescindere dalla presentazione della domanda di iscrizione (che non ha valore costitutivo), quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente" (Cass. n. 24910/2007).

Il decorso del termine di prescrizione dal momento della data di trasmissione alla Cassa previdenziale della dichiarazione dei redditi è stato ribadito da altre pronunce (Cass.n. 24414/2008, n. 6259/2011), e anche di recente si è confermato che il termine di prescrizione non decorre in caso di dichiarazione omessa (Cass. n. 4981/2014, n. 11725/2013, n. 4107/2012).

Nel caso di specie l’appellato non aveva chiesto l’iscrizione nella Gestione INPS, onde l’Istituto non poteva essere a conoscenza della esistenza dei redditi, e del conseguente obbligo contributivo, prima della presentazione della relativa dichiarazione da parte del contribuente, né poteva effettuare una verifica di ufficio in epoca anteriore a detta presentazione. Ne deriva che prima della dichiarazione reddituale l’ente non era in grado di esercitare il diritto, e che la prescrizione non poteva decorrere da una data anteriore a quella della cennata presentazione.Alla data di notifica della richiesta di pagamento (19/06/2012) non era spirato il quinquennio, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (22/07/2007), onde il credito previdenziale non era estinto per prescrizione.

L’appello proposto dall’INPS va quindi accolto, con riforma della gravata pronunzia.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

1) Accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l’opposizione proposta da B.L. con il ricorso di primo grado;

2) Condanna l’appellato al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in € 843,00 per il primo grado e in € 915,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CAP come per legge.