Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2016, n. 6813

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Bancarotta impropria - singola operazione distrattiva - Amministratore di fatto - Esclusione - Misure cautelari - Arresti domiciliari nei confronti dell’amministratore di fatto - Illegittimità

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2014 il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha applicato a L.U. e G.S. la misura degli arresti domiciliari con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria, commessi nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di amministratore di fatto della IMG Costruzioni S.r.l., dichiarata fallita il 24 gennaio 2013.

2. La quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza del 15 maggio 2014, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma per l'imputato G. e limitatamente al reato di bancarotta di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall, per l'imputato L., il cui ricorso ha rigettato nel resto.

2.1. Quanto al G. detta sentenza riteneva, in particolare, fondato il secondo motivo del ricorso e i motivi nuovi, afferenti al denunciato difetto di motivazione in ordine all'attribuzione al medesimo della qualifica di amministratore di fatto della società fallita.

La sentenza, richiamato il consolidato orientamento di legittimità alla cui stregua era amministratore di fatto anche chi non esercitasse tutti i poteri propri dell'organo di gestione, purché svolgesse un'apprezzabile attività gestoria, non episodica o occasionale, riteneva che il coinvolgimento dell'imputato in una singola operazione distrattiva non fosse -in assenza di indici sintomatici ulteriori- sufficiente di per sé a giustificare l'attribuzione di tale qualifica a soggetto formalmente estraneo al ceto gestorio della società, ferma restando la possibilità di configurare il suo concorso in qualità di extraneus alla realizzazione dei reati di bancarotta commessi dall'amministratore di diritto.

Secondo l'operata analisi, l'ordinanza impugnata, mentre aveva esplicitamente attribuito al G. l'indicata qualifica di amministratore di fatto della società fallita quasi "incidentalmente", lo aveva ritenuto coautore dei reati ascrittigli sulla base di una imputazione provvisoria che, riferendosi espressamente a tale qualifica, la presupponeva nella sostanza.

Pertanto, se il Tribunale aveva seguito l'impostazione accusatoria, ricorreva il difetto di motivazione sulla qualifica soggettiva, sostanzialmente dedotta dall'interesse dello stesso G. all'operazione distrattiva, di per sé invece insufficiente a provare il suo supposto ruolo di gestore occulto della società fallita; oppure il Tribunale aveva ritenuto che egli dovesse rispondere a titolo di concorso come extraneus nel reato di distrazione, e il difetto di motivazione atteneva al suo coinvolgimento nel reato di bancarotta documentale e in quello di causazione dolosa del fallimento, oltre, e comunque, in riferimento al dolo che doveva caratterizzare la condotta del concorrente, presupponente la rigorosa prova della sua consapevolezza di contribuire effettivamente all'attività distrattiva compiuta dall'amministratore della società.

2.2. Con la indicata sentenza erano ritenute fondate anche le doglianze proposte dai ricorrenti G. e L. sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2), legge fall.

Richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e quello previsto dalla indicata norma concernono ambiti diversi ("i primi riguardano (...) il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta fraudolenta dei libri e delle scritture contabili idonei a generare un pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento") questa Corte rimarcava che non era configurabile il concorso formale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta impropria e che il concorso materiale, invece configurabile, supponeva che, oltre ai fatti costituenti bancarotta patrimoniale, fossero interventi, quali causa del fallimento, differenti e autonomi comportamenti dolosi.

Dal laconico discorso motivazionale attinente al predetto reato, contestato al capo C) della imputazione provvisoria, non era, tuttavia, possibile comprendere se il Tribunale del riesame avesse ritenuto configurabile la bancarotta impropria in forza dell'accertata consumazione dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale, incorrendo in erronea applicazione della legge penale, ovvero avesse considerato ulteriori comportamenti addebitabili ai due indagati, neppure specificati nell'ordinanza impugnata.

2.3. Con riguardo alla contestazione di bancarotta documentale e ai motivi inerenti le esigenze cautelari erano ritenute assorbite le doglianze del G. e infondate quelle del L.

3. Il Tribunale di Roma, sempre in funzione di giudice distrettuale del riesame, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'appello del Procuratore della Repubblica nei confronti del L. e ha applicato nei confronti del G. la misura degli arresti domiciliari, disponendone la sospensione dell'esecuzione fino alla sua definitività.

3.1. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:

- il condiviso principio di diritto fissato con la sentenza di annullamento, secondo cui il coinvolgimento del G. nell'operazione distrattiva, di cui al capo A), non fosse sufficiente per la sua qualificazione come amministratore di fatto della società fallita, essendo necessario -quale ulteriore elemento qualificante- il suo inserimento organico nella stessa con funzioni direttive, doveva essere congruamente valutato in rapporto al caso di specie, tenendo conto che l'attività della società IGM, formalmente amministrata dal L. e certamente e incontestabilmente inattiva, era consistita a far data dal 2004 nella ricezione di provvista di denaro da parte della società M. a fronte della emissione di fatture per operazioni inesistenti, e quindi senza effettiva causale, e nella distribuzione delle rilevanti somme introitate svuotando le casse sociali e maturando debiti di imposta verso l'Erario, che ne avevano determinato l'inevitabile fallimento;

- l'emersa operazione, complessa e articolata, era pertanto volta a far confluire nella società IGM una rilevante somma di denaro, gravandola di imposte a fronte delle fatture emesse e portandola al fallimento, a creare costi fittizi per fini fiscali alla società M. beneficiaria delle prestazioni fatturate dalla società IGM, e a svuotare le casse di detta società;

- dietro la descritta operazione c'era sicuramente il G., poiché la società M., amministrata dal padre G. E. e della quale egli era il socio di maggioranza, conferiva denaro alla società IGM a fronte di prestazioni mai effettuate, e tale denaro era distribuito tra lo stesso G. e i soci (M.M., C. e G. e M.R.), attraverso l'opera compiacente della "testa di legno" L., che percepiva ottomila euro che versava sul proprio conto personale;

- in tal modo, il coinvolgimento del G. nell'operazione consentiva di qualificare direttiva la sua funzione nella società, che, non basata esclusivamente sul suo coinvolgimento nell'operazione distrattiva, era attestata dai rapporti da lui intrattenuti con la Banca Popolare di Ancona - sede di Roma, riferiti dal suo direttore, e dall'apertura presso la stessa, della quale era già cliente, di un rapporto di conto corrente da parte del L. con determinate caratteristiche;

- quanto al delitto di bancarotta impropria, erano ravvisabili comportamenti dolosi del G. e del L. distinti e autonomi rispetto agli atti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rappresentati dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti, ponendo, consapevolmente, a carico della società IGM oneri fiscali che non le competevano e portandola inevitabilmente e dolosamente al fallimento.

3.2. Le esigenze cautelari nei confronti del G. trovavano fondamento nel concreto pericolo di recidiva delittuosa, tratto dalla pendenza a suo carico di altro procedimento per fatti assolutamente analoghi a quelli in esame, dalle modalità della descritta operazione che denotava notevole propensione a delinquere, dalle numerose cariche ricoperte presso plurime compagini sociali e dalla carica attuale di amministratore di fatto della società M., di cui era formale amministratore il padre ultraottantenne.

La misura applicata era ritenuta adeguata alla gravità dei fatti e idonea a prevenire il ravvisato pericolo di recidiva.

Doveva, invece, prendersi atto che L. era stato posto in libertà per il decorso del termine massimo di fase per la custodia preventiva.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei suoi difensori, avvocati C. e M., G.S., che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627, comma 3, e 273 cod. proc. pen. e agli artt. 216, 219, 223, commi 1 e 2, n. 2, legge fall.

4.1.1. Secondo il ricorrente, che premette il richiamo ai principi che attengono al giudizio di rinvio, il Tribunale non ne ha fatto corretta applicazione, poiché dall'esame dei passi motivazionali della sentenza di annullamento e dell'ordinanza impugnata, riportati testualmente per la parte di interesse, risulta che il Giudice del rinvio non ha ottemperato ai principi di diritto e alle direttive della sentenza di annullamento, non indicando alcun indice sintomatico ulteriore della sua qualificabilità -rispetto a una singola operazione distrattiva- come amministratore di fatto della società fallita per un'attività gestoria "non episodica e non occasionale", e limitandosi, invece, a enucleare singoli segmenti della condotta da lui posta in essere, che "in ogni caso rappresentano sempre e comunque" la medesima e unica, pur complessa, operazione distrattiva, avvenuta tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009.

Anche la presentazione da parte sua del L. al direttore dell'Istituto di credito, ove operava anche la società M., e l'apertura di un conto corrente a nome della società IMG, con operatività contabile limitata al breve periodo in cui sono state effettuate le fatturazioni fittizie, è stata, ad avviso del ricorrente, solo un'altra porzione della stessa unica operazione distrattiva, finalizzata, attraverso l'utilizzo di fatture inesistenti, a far uscire denaro dalla società M. e farle conseguire benefici fiscali, e non ha aggiunto nulla in termini di ruolo gestionale della società IMG da parte sua.

4.1.2. Il Giudice del rinvio, inoltre, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto considerare che egli non poteva essere a conoscenza dei debiti, risalenti al 2004, della società IMG, che non aveva mai depositato i bilanci; ha infondatamente ritenuto che il fallimento di detta società fosse dipeso anche dai debiti derivati verso l'Erario dalle false fatturazioni degli anni 2008-2009 e che tale dato travisato fosse sintomatico del suo ruolo gestionale, poiché il fallimento è stato dichiarato sulla base di esposizioni debitorie verso l'Erario antecedenti al 2006, avuto riguardo alle risultanze della documentazione tributaria posta dalla E. Sud S.p.A. a fondamento della istanza di fallimento, mentre i suoi contatti con la società hanno riguardato un breve periodo tra fine 2008 e inizio 2009 e la singola e occasionale operazione distrattiva avvenuta in detto periodo; neppure ha considerato che anche il L., asseritamente indicato come sua "testa di legno", è diventato amministratore solo il 24 marzo 2005, quando la società IMG, costituita il 3 aprile 1999, aveva già maturato i maggiori debiti verso l'Erario, che ne avevano poi determinato il fallimento.

Né, ad avviso del ricorrente, egli avrebbe potuto ricoprire il ruolo di amministratore di fatto della società IMG, che, priva di mezzi, di organizzazione e di libri, non presentava dichiarazioni e bilanci e non svolgeva alcuna attività di impresa, rimanendo, come rappresentato nella stessa ordinanza impugnata, come società fantasma "certamente ed incontestabilmente inattiva".

4.1.3. Nessuno degli elementi considerati dal Tribunale è, pertanto, tale da dimostrare in termini di gravità indiziaria l'indicato suo ruolo di amministratore di fatto della società IMG, e l'operata valorizzazione della tesi accusatoria, disattendendo la interpretazione alternativa della vicenda offerta dalla difesa, contrasta con gli illustrati principi di diritto pertinenti all'apprezzamento degli indizi a fini cautelari.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha fatto menzione della memoria difensiva depositata in udienza, contenente censure degli assunti accusatori, incorrendo in ulteriore violazione dei riaffermati principi di diritto.

4.1.4. Anche con riguardo al delitto di bancarotta impropria, secondo il ricorrente, che riporta i contenuti della sentenza di annullamento e dell'ordinanza impugnata, il Tribunale non si è adeguato ai principi di diritto sanciti da questa Corte, affermando che i reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta impropria possono materialmente concorrere per la diversità delle condotte delittuose da lui poste in essere, che, invece, sono state le stesse, essendosi il reato di bancarotta impropria integrato con l'emissione di fatture false, che hanno rappresentato anche lo strumento per effettuare la distrazione, senza potersi ravvisare nel suo agire comportamenti dolosi distinti e autonomi.

Inoltre, il fallimento della società IMG è derivato non dalle fatturazioni fittizie ma dai debiti assunti negli anni 2000-2005, indicati nelle cartelle esattoriali che, allegate alla istanza di fallimento, portano le date 2000-2012 per l'applicazione di sanzioni e interessi relativi all'omesso versamento dei tributi erariali 2000/2005.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627, comma 3, 274, comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, le argomentazioni del Tribunale con riferimento alla ritenuta esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sono del tutto congetturali e apparenti, poiché non può essere considerato il tipo di reato contestato ex se come sintomo di pericolosità; per il procedimento in corso non è stato confermato il titolo custodiale; egli riveste solo due cariche direttive in società aventi sede in Roma; dalle modalità dei fatti criminosi non può trarsi in via esclusiva il giudizio di pericolosità; le presunte condotte distrattive sono risalenti agli anni 2008-inizi 2009.

Né la disposta misura degli arresti domiciliari è proporzionata e adeguata rispetto ai fatti di causa.

5. In data 27 maggio 2015 sono stati depositati motivi aggiunti nell'interesse dell'indagato, che, riportandosi integralmente a quanto articolato e dedotto nei motivi di ricorso, ribadisce l'erroneità della sua qualificazione quale amministratore di fatto della società IMG, essendo stato egli considerato autore di una sola operazione distrattiva, rappresentata dal transito di euro 838.986,17 alla società IMG dalla società M., volto a creare in detta ultima società un costo fittizio per conseguire esclusivamente vantaggi economici.

È allegata, richiamandosi arresti giurisprudenziali che ammettono la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio di legittimità, e a dimostrazione che il ricorrente non è stato amministratore di fatto della società IMG, la sentenza dell'8 ottobre 2013 del Tribunale di Frosinone a carico di F.E., condannato quale amministratore di fatto della stessa società per il reato di falso in scrittura privata commesso nel 2006, senza che possa ammettersi una sua successione nello stesso ruolo per gli anni 2007-2012, non prevista nella posizione apicale sostanziale di una società.

 

Considerato in diritto

 

1. Il primo motivo del ricorso è fondato, sussistendo la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dedotta con il primo motivo del ricorso, e il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto alle censure svolte con il secondo motivo.

2. Deve premettersi in diritto che i termini del tema di indagine del giudizio di legittimità, seguito -come nella specie- a un precedente annullamento, consiste fondamentalmente nell'accertare se il giudice di rinvio abbia o non osservato la regola dettata dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la cui violazione è dedotta e alla cui stregua "Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa", e dall'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi".

Al riguardo, si osserva che con consolidato orientamento, qui condiviso e ulteriormente riaffermato, è stato chiarito che, nelle ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, questa Corte risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto e delle risultanze probatorie relative al punto annullato e pervenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (tra le altre, Sez. 1, n. 3572 del 16/05/2000, dep. 26/06/2000, Conti, Rv. 216279; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, dep. 10/06/2004, Francese, Rv. 228913; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, dep. 26/02/2007, P.G. in proc. Pinto e altri, Rv. 236242; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, dep. 23/11/2007, Pitullo, Rv. 238694; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, dep. 21/09/2010, Gambino, Rv. 248413; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 15/02/2013, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, dep. 03/05/2013, P.M. in proc. Di Benedetto, Rv. 255122; Sez. 2, n. 47060 del 25/0/2013, dep. 26/11/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, dep. 23/06/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, dep. 13/10/2014, P.G. in proc. Cataldo, Rv. 261760).

3. Si rileva in fatto che la quinta sezione di questa Corte ha annullato il 15 maggio 2014 l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma -che, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, aveva applicato all'odierno ricorrente G.S. la misura degli arresti domiciliari con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria, commessi nella qualità di amministratore di fatto della IMG Costruzioni s.r.l., dichiarata fallita il 24 gennaio 2013- rinviando per nuovo esame al detto Tribunale, all'esito del ricorso proposto dal medesimo indagato, che aveva ritenuto fondato sotto due profili, afferenti rispettivamente al difetto di motivazione in ordine all'attribuzione al medesimo della qualifica di amministratore di fatto della società fallita e alla contestata configurabilità del delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2), legge fall.

4. Quanto al primo profilo, l'annullamento, sì come sintetizzato sub 2.1. del "ritenuto in fatto", è stato basato sul condiviso rilievo difensivo che l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della società fallita al G., formalmente estraneo al ceto gestorio, era discesa esclusivamente dal suo coinvolgimento nell'operazione distrattiva ascrittagli e consistita nel pagamento delle fatture per operazioni inesistenti da parte della M. S.r.l., ritenuta, invece, insufficiente a provare lo svolgimento da parte sua di "un'apprezzabile attività gestoria", in coerenza con consolidati principi di diritto e in mancanza di elementi sintomatici di un suo inserimento organico nella società con funzioni direttive.

La sentenza, rimarcando che la imputazione provvisoria, ritenuta riscontrata nel giudizio de libertate, presupponeva sostanzialmente la indicata qualifica dell'indagato, e che, in ordine alla stessa, sussisteva la denunciata carenza motivazionale, non ha mancato anche di evidenziare che l'affermazione della responsabilità dello stesso, pur ove fondata su un suo ritenuto concorso quale extraneus nella distrazione, mentre lasciava immotivato il suo coinvolgimento nei pure ascrittigli reati di bancarotta documentale e di causazione dolosa del fallimento, era priva di motivazione quanto alla sussistenza -nel supposto concorrente- dell'elemento soggettivo del dolo.

4.1. A fronte di tali rilievi, che, in coerenza con i predetti condivisi principi e i limiti del sindacato di legittimità, avevano delineato -posta la vincolante interpretazione, confermativa del già consolidato orientamento, della questione di diritto afferente alla nozione di amministratore di fatto (è tale "anche chi non eserciti tutti i poteri propri dell'organo di gestione, purché svolga un'apprezzabile attività gestoria, intendendosi per tale quella svolta in maniera non episodica od occasionale") e alla prova della relativa posizione (che "si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella società")- lo schema da seguirsi da parte del giudice del rinvio nel nuovo discorso giustificativo della decisione, demandatogli per colmare i ravvisati vizi motivazionali, il Tribunale di Roma era tenuto in sede di rinvio -fermo l'obbligo di conformarsi alla interpretazione data dalla sentenza rescindente alla questione di diritto e di tenere conto della svolta valutazione delle risultanze processuali e della correlata individuazione dei passaggi argomentativi censurati- a non adottare nella sua pronuncia con riguardo al capo annullato, rispetto al quale manteneva piena autonomia di giudizio, la stessa motivazione ritenuta viziata.

4.2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale, movendo dalla premessa condivisione del principio di diritto, che non consentiva di fondare sul coinvolgimento del G. nella operazione distrattiva ascrittagli la sua qualifica di amministratore di fatto della società fallita, occorrendo al riguardo "qualche ulteriore elemento qualificante", ha rilevato che occorresse tenere conto della peculiarità della fattispecie, incidente sulla congrua valutazione dello stesso principio, e ha ritenuto, in particolare, che l'unica complessa operazione, nella quale si era sostanziata, a partire dal 2004, l'attività della società fallita "certamente e incontestabilmente inattiva", era costituita dalla "attività di provvista di denaro della società IGM da parte della società M. a fronte di fatture per operazioni inesistenti" e dal "conseguente svuotamento delle casse sociali (...) maturando debiti di imposta con l'Erario che l'hanno portata inevitabilmente al fallimento".

Tali argomentazioni, che nel loro più ampio sviluppo sintetizzato sub 3.1. del "ritenuto in fatto" hanno sorretto il rilievo conclusivo che "il coinvolgimento del G. nell'operazione sia sufficiente a qualificare la sua funzione direttiva nella società ed appare evidentemente riduttivo ritenere che tale affermazione sì basi esclusivamente <sul coinvolgimento nell'operazione distrattiva >", sono dimostrative della fondatezza della denunciata inottemperanza nel giudizio di rinvio del principio di diritto, pur condiviso, e delle ragioni dell'annullamento, pur enunciate, incorsa attraverso la ripercorsa descrizione della condotta distrattiva attuata e la confermata sufficienza del coinvolgimento in essa dell'indagato G. per inferirne la sua qualifica soggettiva di amministratore di fatto, costituenti oggetto del disposto annullamento e del nuovo esame richiesto.

4.3. Non conforta la coerenza con le indicazioni della Corte rescindente la rimarcata circostanza che l'operazione sia risultata complessa e si sia articolata in preordinate e coordinate attività ("1. far confluire una rilevante somma di denaro in una società <la IGM> che è sostanzialmente un vuoto contenitore, oberandola di imposte a fronte delle fatture emesse e portandola al fallimento;

2. creare dei costi fittizi per evidenti fini fiscali ad altra società <la M.>, che avrebbe ricevuto, secondo quanto rappresentato dalle fatture, le prestazioni della IGM; 3. svuotare le casse della IGM"), poiché dette azioni costituiscono contenuto della condotta distrattiva delle somme erogate dalla società M., che, riportata nel capo A) della incolpazione provvisoria e posta a fondamento della disposta applicazione, in sede di appello cautelare, della misura degli arresti domiciliari, è stata ritenuta da questa Corte insufficiente a provare il supposto ruolo dell'indagato quale gestore occulto della società fallita.

4.4. Né, come fondatamente opposto con il ricorso, riveste valenza quale elemento sintomatico di esercizio continuativo da parte del G. dei poteri inerenti alla qualifica e alla funzione di amministratore di fatto, la circostanza, valorizzata nell'ordinanza come significativa e risolutiva, dell'avvenuta presentazione dell'amministratore di diritto L. al direttore della banca, che lo ha confermato, a opera del medesimo G., che già ne era cliente.

Detta condotta -cui è seguita l'apertura di un rapporto di conto corrente sul quale e dal quale sono rispettivamente confluite e defluite le somma contestate come distratte- è, infatti, all'evidenza riconducibile alla stessa operazione distrattiva, che l'ordinanza impugnata ha apprezzato come "unica attività della IGM a far data dal 2004", e che la sentenza rescindente ha ritenuto non sufficiente a giustificare l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto al G., con invito, non colto, al giudice del rinvio di procedere, secondo i suoi autonomi e pieni poteri, a un nuovo giudizio di merito quanto alla esplicazione di apprezzabile attività gestoria a sostegno di tale supposto e non dimostrato ruolo.

4.5. Neppure il riferimento alla maturazione di debiti di imposta verso l'Erario che avrebbero portato la società IGM inevitabilmente al fallimento, operato nell'ordinanza come consequenziale alla emissione da parte della medesima società di fatture per operazioni inesistenti, alla intervenuta ricezione di somme rilevanti senza effettiva causale e alla loro successiva immediata distribuzione, introduce, peraltro, elementi valutabili in termini di specificità indiziaria in rapporto al capo annullato e alla dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente, anche avuto riguardo ai pertinenti rilievi del ricorrente, che, allegando al ricorso la documentazione tributaria sottesa all'istanza di fallimento della Equitalia Sud S.p.A., ha collocato temporalmente dette esposizioni debitorie in epoca antecedente alla stessa, pure rappresentata, assunzione della qualità di amministratore unico della indicata società da parte di L.U. (24 marzo 2005), e alla dedotta sussistenza (fondata sulla sentenza dell'8 ottobre 2013, allegata ai motivi aggiunti) della qualità di amministratore di fatto in capo ad altro soggetto (28 ottobre 2006).

5. Quanto al secondo dei profili del disposto annullamento, afferente alla contestata configurabilità del delitto di bancarotta impropria, questa Corte, nel solco del condiviso insegnamento di legittimità, che ha richiamato, quanto alla distinzione degli ambiti cui attengono detto reato e i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (sintetizzato sub 2.2. del "ritenuto in fatto"), ha escluso la configurabilità di un concorso formale tra gli stessi reati ammettendo la possibilità di un concorso materiale tra essi, ove si fossero verificati, oltre ai fatti costituenti bancarotta fraudolenta, differenti e autonomi comportamenti dolosi (concretatisi "in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico- finanziario della società"), che fossero stati causa del fallimento.

L'annullamento dell'ordinanza è stato conseguente al rilievo, posto l'indicato principio di diritto, che il passaggio motivazionale riservato alla bancarotta impropria non consentiva di rilevare se la ritenuta integrazione di detto reato fosse stata fondata sull'accertata consumazione dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale ovvero anche di altri diversi comportamenti, neppure specificati, e quindi di ravvisare la incorsa erronea applicazione della legge penale ovvero un vizio di omessa motivazione.

5.1. L'affermazione del Tribunale di rinvio circa la ravvisabilità nella vicenda di comportamenti dolosi del G. "distinti e autonomi rispetto agli atti di distrazione e di occultamento dei libri e scritture contabili" e la loro identificazione nella "emissione di fatture per operazioni inesistenti che hanno caricato la IGM di oneri che non le competevano", è astratta -nella formale condivisione del principio di diritto espressamente condiviso- dalla specifica verifica in fatto della sussistenza di condotte, causalmente collegate al dichiarato fallimento e diverse rispetto a quelle ascritte a titolo di bancarotta fraudolenta e oggetto di separata imputazione, alle stesse ricollegandosi l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, riscontrate come mezzo di attuazione della stessa condotta distrattiva.

5.2. Anche per detto reato la ripetizione del vizio di motivazione rilevato da questa Corte, che aveva evidenziato la determinante incidenza della demandata analisi delle condotte del G., integra il denunciato vizio di legittimità.

6. Alla luce delle svolte considerazioni, deve rilevarsi in conclusione che il Tribunale, in sede di rinvio, ha confermato di ritenere sufficiente, a sostegno dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della fallita IGM, il suo coinvolgimento nell'operazione distrattiva, che, invece, come affermato nella sentenza di annullamento, di per sé non è sufficiente in assenza di indici sintomatici ulteriori, e ha confermato di ritenere integrato il delitto di bancarotta impropria con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che, invece, non costituisce differente e autonomo comportamento doloso rispetto alle azioni contentate ai fini della integrazione della bancarotta fraudolenta.

7. Si impone, pertanto, nella reiterata mancata rappresentazione di concreti elementi suffraganti la contestata qualifica soggettiva del ricorrente e la contestata configurabilità della bancarotta impropria, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la declaratoria di cessazione della misura cautelare, la cui esecuzione è stata sospesa con l'ordinanza impugnata.

Segue, a cura della Cancelleria, la comunicazione di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata la misura cautelare, mandando la Cancelleria per la comunicazione ex art. 626 cod. proc. pen. e dando atto che l'esecuzione della misura stessa era stata sospesa dalla predetta ordinanza.