Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2016, n. 2832

Rapporto di lavoro - Differenze retributive e trattamento di fine rapporto - Corresponsione alla lavoratrice di quanto dovuto per quantità e qualità del lavoro - Risposta generica del datore

 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

1. Con sentenza depositata in data 9 marzo 2011, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello proposto da (...), in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. (...) contro la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, rigettava la domanda proposta da (...) e avente ad oggetto la condanna dell’appellante al pagamento della somma di € 8039,61 al titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto.

2. La Corte rilevava che nella sua memoria di costituzione nel giudizio di primo grado la società, pur con contestando la durata e la natura del rapporto di lavoro, aveva asserito di aver corrisposto alla lavoratrice tutto quanto le era dovuto per qualità e quantità del lavoro prestato, producendo le buste paga relative all’intero periodo lavorativo; aveva altresì contestato l’applicabilità del C.C.N.L. invocato dalla controparte ed i suoi conteggi, in quanto riflettenti prestazioni non effettuate ed elaborati sulla base di istituti non applicabili alla fattispecie; per contro, dalle buste paga risultava che la lavoratrice aveva ricevuto somme superiori rispetto a quelle allegate in ricorso e poste in detrazione da quanto rivendicato, mentre non era stato dimostrato che per la durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, intercorso tra le parti dal marzo al giugno 2001, ella avesse svolto una quantità di lavoro maggiore rispetto a quello retribuito con le relative buste paga. Inoltre, la lavoratrice era decaduta dalla prova testimoniale ammessa, diretta a provare il periodo lavorativo, le mansioni, l’orario di lavoro, il licenziamento verbale e le retribuzioni percepite, a causa della mancata comparizione dei testimoni.

3. Contro la sentenza, la lavoratrice propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, mentre l’intimata non svolge attività difensiva. La ricorrente deposita memoria ex art. 378 cod.proc.civ.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 416, 421 e 437 cod.proc.civ., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Assume che la tardiva costituzione in giudizio della convenuta aveva determinato la sua decadenza dal diritto di indicare mezzi di prova e di produrre documentazione, ivi comprese le buste paga, le quali pertanto non potevano essere poste a base della decisione. Né poteva il giudice usare i propri poteri istruttori ai sensi dell’art. 437 cod.proc.civ., per colmare le lacune o superare le decadenze in cui la parte era incorsa.

5. Il secondo motivo concerne la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 416 cod.proc.civ., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La parte rileva che, nella sua memoria difensiva, la convenuta aveva preso solo genericamente posizione sui fatti di causa, così violando il disposto dell’art. 416, comma 3°, del codice di rito, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto astenersi da ogni controllo probatorio sul fatto non contestato. Inoltre, le differenze retributive richieste concernevano istituti di derivazione legale, come la retribuzione, le festività, la 13° mensilità, il preavviso ed il trattamento di fine rapporto, come peraltro risultanti dalle buste paga. Aggiunge che la sentenza è incorsa in errore nella parte in cui ha ritenuto che le erano state corrisposte somme superiori a quelle indicate nei conteggi allegati al ricorso, dal momento che dal confronto tra le buste paga ed il conteggio sindacale risultava una differenza a suo credito pari a 2.191.010 lire. Infine, in ordine alla quantità di lavoro, che sarebbe stato da lei indicato in misura maggiore rispetto a quello retribuito con le buste paga da marzo a giugno del 2011, il giudice del merito era incorso in errore, giacché le buste paga riportavano la prestazione negli stessi termini indicati nei conteggi.

6. I motivi che si affrontano congiuntamente per la connessione che li lega sono fondati. Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, trascritto dalla ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, emerge una puntuale descrizione dell'attività lavorativa, accompagnata dall’indicazione degli orari, delle mansioni svolte, delle retribuzioni percepite. Vi è anche la specificazione dei titoli per i quali si chiedono le somme richieste (festività, ferie non godute, lavoro supplementare, differenze retributive, 13° mensilità, mancato preavviso e trattamento di fine rapporto) ed un prospetto analitico delle somme percepite e degli importi assuntivamente dovuti.

7. A fronte di tale specifica allegazione, la convenuta si è difesa asserendo di aver corrisposto alla lavoratrice "tutto quanto le era dovuto per quantità e qualità del lavoro prestato, come risulta dalla documentazione che si produce"; di non essere mai stata iscritta ad associazioni di categoria stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, che pertanto non poteva applicarsi nel caso in esame. In ordine ai conteggi, ha eccepito la loro irrilevanza dal momento che essi "riflettono prestazioni non effettuate, oltre ad essere stati elaborati per istituti non applicabili alla fattispecie e sulla scorta di errate prospettazioni contabili.

8. Ora, è noto che a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), il convenuto deve nella memoria di costituzione in primo grado " prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass., 6 ottobre 2015, n. 1988; Cass., 13 marzo 2012, n. 3974; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202).

9. Si tratta di affermazioni rese ben prima della formale introduzione, ad opera della legge di riforma del 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 14°), del principio di non contestazione oggi consacrato nell’art. 115 cod.proc.civ., a norma del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione ... i fatti non specificatamente contestati dalla pane costituita", Tale principio era già insito nel nostro ordinamento a partire dalla nota sentenza delle Sezioni unite di questa Corte dapprima con riferimento al rito del lavoro (Cass., Sez. Un., 23/01/2002, n. 761, e Cass., Sez. Un. 17/06/2004, n. 11353), poi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Cass., 6 febbraio 2004, n. 2299; Cass., 5 marzo 2009, n. 5356; Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516; Cass., 9 mano 2012, n. 3727; Cass., ord. 11 settembre 2013, n. 20870).

10. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente riaffermato che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che Patteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065).

11. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la "non contestazione" è esclusa solo in caso di contestazione "chiara e specifica". La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l’onere di contestazione tempestiva (così Cass., 18 maggio 2011, n. 10860; nello stesso senso, Cass., n. 6094 del 26/03/2015, n. 6094; Cass., 21 maggio 2008, n. 13079).

12. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha ritenuto che la contestazione della convenuta, "seppur generica" contenuta nella memoria di costituzione "non può valutarsi alla stregua di una mancata contestazione che rende provate le circostanze poste a fondamento delle pretese di parie ricorrente, dovendosi tener conto anche della documentazione allegata alla memoria (buste paga) ed ivi espressamente richiamata".

13. Con questa affermazione la Corte d'appello è incorsa in un duplice errore. In primo luogo quello di aver attribuito valore di contestazione ad una difesa da essa stessa ritenuta generica, in contrasto con i principi di diritto già elaborati da questa Corte e su richiamati: e la genericità della contestazione emerge evidente dall'esame degli atti, e in particolare della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, in cui la parte si limita ad allegare con formula meramente di stile di aver corrisposto alla lavoratrice tutto quanto lederà dovuto per quantità e qualità del lavoro prestato, senza tuttavia opporre alcunché di specifico in merito ad una (eventualmente) diversa durata o natura del rapporto, a differenti mansioni od orari di lavoro, o ancora a diversi parametri di determinazione delle retribuzioni. Ed anche la contestazione dei conteggi risente di questa macroscopica genericità, non indicando la convenuta quale delle somme richieste non sarebbe da lei dovuta perché non riflettente prestazioni realmente eseguite in suo favore o perché relativa ad istituti di natura contrattuale non applicabili al rapporto. II tutto a fronte di una specifica allegazione dei fatti costitutivi contenuta nel ricorso ex art. 414 cod.proc.civ. e di una analitica indicazione delle somme percepite maggiori di quelle richieste.

14. In secondo luogo la Corte incorre nell'errore di confondere il piano assertivo, sul quale opera la non contestazione, con quello probatorio e di reputare sussistente la contestazione sulla base di documenti - le buste paga - che sono stati prodotti tardivamente e che sono volti a dimostrare al più l’entità della somme corrisposte al lavoratore, non già ad escludere in radice (e neppure a contestare) il diritto del lavoratore a maggiori somme. E’ stato, infatti, affermato in giurisprudenza che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod.proc.civ. gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell’attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (in tali termini, Cass., 27 maggio 2008, n. 13825, che richiama Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 e Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761). Specularmente, deve affermarsi che la contestazione di uno o più fatti costituitivi deve essere fatta valere con la comparsa di costituzione, ai sensi dello stesso art. 416 c.p.c., comma 3, in mancanza della quale si realizza l’effetto dell’esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum (v. Cass., 10 luglio 2009, n. 16201).

15. I suddetti principi non sono stati osservali nella fattispecie scrutinata perché il mero deposito di documenti - quali le buste paga - avvenuto contestualmente alla costituzione in giudizio della convenuta ma tardivamente rispetto al termine segnato dall'art. 416 cod.proc.civ., non può supplire alla mancanza di esplicita contestazione, risultando la sua completa e chiara formulazione un passaggio obbligato per la definizione del thema probandum. L'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda c l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che, in un siffatto contesto, così come non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite un’integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e dimostrarne la fondatezza (in tal senso Cass., n. 13825/2008), altrettanto non può integrare il requisito della specificità della contestazione il mero deposito di documenti eventualmente contrastanti con gli assunti del ricorrente, con la conseguenza che sul piano probatorio si produce l’effetto dell'acquisizione del fatto non contestato, salvo il potere del giudice del merito di escluderne l’esistenza in base ad una valutazione di tutte le risultanze ritualmente acquisite.

16. Sul punto, la motivazione della sentenza b del tutto carente, non avendo la Corte dato minimamente conto delle ragioni per le quali le buste paga prodotte in giudizio - che al più come si è detto possono provare, ove non contestato, il pagamento delle somme in esse riportate - escluderebbero il diritto della lavoratrice alle maggiori somme pretese, in ragione delle mansioni svolte, del corrispondente livello di inquadramento, dell’orario di lavoro osservato, del diritto alle mensilità supplementari ed al mancato preavviso, come analiticamente richieste in ricorso dalla lavoratrice e non oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente.

17. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce del seguente principio di diritto: "L'art. 416 cod.proc.civ. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell’art. 115 cod.proc.civ. Ne consegue che quei fatti debbono darsi per ammessi, senza necessità di prova, quando il convenuto nella memoria difensiva si limiti ad affermare di aver corrisposto alla lavoratrice "tutto quanto le era dovuto per la qualità e la quantità del lavoro prestato" e a nulla rilevando ai fini di rendere specifica la contestazione la produzione tardiva delle buste paga". Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 385 cod.proc.civ.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.