Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 febbraio 2016, n. 3134

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ammissione al passivo -Crediti tributari per tasse automobilistiche provinciali ed accessori - Credito di rango privilegiato - Sussiste

 

Svolgimento del processo

 

La Provincia Autonoma di Trento impugna per cassazione l'ordinanza (rectius il decreto) con cui il Tribunale di Rovereto respinse l'opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della (...) s.r.l., promossa a seguito del diniego dell'invocato rango privilegiato, in relazione al credito di € 20.359,23, pure ammesso al concorso per tasse automobilistiche provinciali ed accessori.

Ritenne il tribunale che, stante la natura eccezionale delle norme codicistiche che prevedono i privilegi, l'art. 2752, ultimo comma, c.c. non potesse applicarsi in via analogica anche a imposte, tasse e tributi diversi da quelli previsti dalla ivi richiamata "legge per la finanza locale", id est dal r. d. R. D. 14 settembre 1931, n. 1175-Testo unico per la finanza locale.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

La curatela fallimentare ha notificato controricorso.

La Provincia Autonoma di Trento ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2752, ultimo comma, c.c., in quanto la tassa automobilistica provinciale corrisponde ad un tributo, istituito con legge prov. Trento 11 settembre 1998, n. 10, con vigenza sostitutiva - dal 1 gennaio 1999 - della precedente tassa erariale, a suo tempo assistita dal privilegio ex art. 2758 c.c., dovendosi privilegiare un'interpretazione del rinvio alla "legge per la finanza locale", contenuto nel Codice civile, come dinamico, con il conseguente riconoscimento del privilegio per tutti i tributi comunali e provinciali istituiti successivamente al r.d. n. 1175 del 1931.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ancora dell’art. 2752, ultimo comma, c.c. in relazione all’art. 14 preleggi, per averne invocato un'interpretazione restrittiva, non determinando l'estensione del rango privilegiato alla tassa in questione alcuna applicazione analogica della detta norma.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora falsa ed erronea interpretazione dell'art. 2752, ultimo comma, c.c., in relazione all'art. 12 preleggi, ben potendo anche le norme sui privilegi, ancorché ritenute eccezionali, essere suscettibili di interpretazione estensiva.

I tre motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.

Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall'art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale (Cass. 26 luglio 2012, n. 13301).

Va soggiunto che con norma ritenuta di interpretazione autentica (così Cass. 25 settembre 2013, n. 21897), il legislatore urgente del 2011 ha stabilito che ai "Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. " (art. 13, comma 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201-Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), restando così superato in via normativa ogni residuo dubbio sull'applicabilità del privilegio in parola anche alla tassa automobilistica provinciale istituita con la legge prov. Trento n. 10 del 1998.

Ne discende che il decreto qui impugnato va cassato; ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve senz'altro disporsi l'ammissione del credito vantato dall'istante al passivo del fallimento della (...) s.r.l., nella misura già determinata (€ 20.359,23), con il privilegio generale mobiliare, ex art. 2752, ultimo comma, c.c.

Le obbiettive incertezze interpretative in ordine alla questione esaminata, manifestatesi prima dell'intervento di interpretazione autentica del legislatore, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali sia del giudizio di opposizione allo stato passivo che di quelle di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento della (...) s.r.l. nell’importo precedentemente determinato, con il privilegio richiesto.

Compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.