Giurisprudenza - TRIBUNALE DI AVELLINO - Ordinanza 17 settembre 2015

Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Previsione di una soglia di punibilità inferiore alla soglia di punibilità di 103.291,38 euro - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-bis

 

Il Giudice monocratico dott. V.L., all'udienza del 17 luglio 2015 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-bis decreto legislativo 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti anche per importi inferiori a 103.291,38 euro, pronunciando (come risulta dal verbale stenotipico) la seguente ordinanza.

Rilevanza.

Va in primo luogo evidenziato che, ove la questione fosse fondata, sarebbe certamente rilevante nel presente procedimento, in quanto all'imputato è contestata la violazione dell'art. 10-bis decreto legislativo 74/2000, per aver omesso di versare, in relazione all'anno di imposta 2008, e quindi con consumazione al 31 luglio 2009, le ritenute alla fonte operate sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti e lavoratori autonomi, per l'importo di euro 81.293,00. Ebbene, se per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 la punibilità ai sensi dell'art. 10-bis cit. fosse limitata alle condotte che comportano un'evasione di importi superori a 103.291,38 euro, l'imputato andrebbe esente da responsabilità penale. Il presente procedimento, oltre tutto, si trova in una fase del tutto preliminare, onde non può escludersi la sussistenza del reato per ragioni diverse.

Non manifesta infondatezza.

 La norma (di cui all'art. 10-bis decreto legislativo 74/2000) si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, considerando come termine di raffronto l'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000, come ricondotto a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014.

 Infatti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014, l'art. 10-ter, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, prevede la punibilità solo ove la condotta comporti l'omesso versamento di importi relativi all'Iva riscossa superiori a 103.291,38 euro.

 L'art. 10-bis, invece, per l'omesso versamento di importi trattenuti quale sostituto, prevede la punibilità anche nei casi in cui la condotta componi un'evasione di importi inferiori a 103.291,38 euro, ma superiori a 50.000,00 euro,

 Questa differenza di regime sanzionatorio non trova una spiegazione ragionevole nella diversa natura fiscale degli importi cui fanno riferimento le due norme, perché, al di là di un'analisi della natura fiscale dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute effettuate quale sostituto d'imposta, a dare prova e sostanza decisiva al fatto che le due situazioni sono esattamente sovrapponibili e identiche sotto il profilo del disvalore penale è proprio la struttura degli articoli in questione.

 L'art. 10-ter, infatti, si limita a richiamare, sia quanto ai presupposti di operatività in relazione alla soglia di punibilità che quanto alla pena, l'art. 10-bis, con una valutazione di assoluta equivalenza delle due condotte che è già stata, quindi, operata dal legislatore.

 E tale valutazione di assoluta equivalenza torna ad essere perfetta per le condotte successive al 17 settembre 2011.

 Ne discende che, senza una parificazione anche per le condotte precedenti a quella data, tra l'art. 10-bis e l'art. 10-ter - come modificato con sentenza n. 80 del 2014 per ciò che attiene alla soglia di punibilità - si ha una disparità temporanea e transitoria della quale non è possibile dare spiegazione.

 A conferma della insostenibilità di un regime giuridico differenziato tra l'art. 10-bis e l'art. 10-ter si osserva che la prima delle due norme è richiamata, quanto alla soglia di punibilità e alla pena, anche dall'art. 10-quater, che punisce le condotte di indebita compensazione ed è applicabile anche alle indebite compensazioni effettuate al fine di non corrispondere l'Iva (in questo senso Cass. n. 3367 del 26 giugno 2014), con l'effetto che l'omesso versamento dell'Iva e delle ritenute certificate avrebbero un regime identico in caso di evasione realizzata mediante indebita compensazione e avrebbero, invece, un regime differenziato - solo fino al 17 settembre 2011 - per la mera omissione del versamento.

 

P.Q.M.

 

Letti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 87/1953 e 159 c.p.,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-bis decreto legislativo 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti anche per importi inferiori a 103.291,38 euro;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la sospensione del procedimento.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 febbraio 2016, n. 7