Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 26 gennaio 2016

Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di taluni prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi delle specie bovina e suina

 

Art. 1

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli

 

1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 9) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

a) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento;

b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10 per cento.

2. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate: (1)

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento;

b) animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.

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(1) Alinea modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 gennaio 2017, a decorrere dal 1° aprile 2017. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto, la presente disposizione hao effetto dal 1° gennaio 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 2 febbraio 2018, a decorrere dal 1° aprile 2018. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto, la presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2018; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 marzo 2019, a decorrere dal 19 giugno 2019. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto, la presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2019; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 5 giugno 2020, a decorrere dal 7 agosto 2020. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto, la presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2020; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 10 febbraio 2021, a decorrere dal 10 aprile 2021. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto, la presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 2

Efficacia

 

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 febbraio 2016, n. 39.