Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2016, n. 2625

Tributi - IVA - Cessazione attività - Rimborso del credito indicato nella dichiarazione annuale - Omessa presentazione del modello VR - Irrilevanza - Diritto al rimborso - Sussiste - Pagamento del rimborso da parte dell’Agenzia - Cessazione della materia del contendere - Addebito spese di giudizio

 

Fatto

 

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2004, evidenziato in dichiarazione nel rigo RX4 IVA, sul presupposto della cessazione della propria attività. Il diniego è stato motivato dall’Agenzia delle entrate in ragione dell’omessa presentazione del modello VR, di modo che, ha aggiunto, la successiva istanza, presentata soltanto in data 4 febbraio 2008, era tardiva rispetto al termine di decadenza fissato dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto il gravame dell’amministrazione, considerando che la richiesta di rimborso era stata proposta in dichiarazione, di guisa che irrilevante è l’omessa compilazione del quadro VR e la condotta dell’ufficio si pone in contrasto sia con l’art. 6, comma 2, L. 212/00, sia con l’art. 10, comma 1, della medesima legge.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, affidandolo a quattro motivi, cui il contribuente reagisce con controricorso, che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Diritto

 

1.- Le parti hanno concordemente dichiarato che l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad eseguire il rimborso controverso.

Il che determina la cessazione della materia del contendere, dalla quale scaturisce l’estinzione del giudizio, previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

In applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell’Agenzia, in considerazione del consolidato orientamento della Corte (tra varie, Cass. 15 maggio 2015, n. 9941), secondo il quale, in tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell'attività di impresa è regolata dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che la presentazione del modello ministeriale "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’Agenzia a rifondere le spese sostenute dal contribuente, nella misura di euro 2900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.