Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 febbraio 2016, n. 2931

Previdenza - Contributi aziendali - Omissione - Cartella esattoriale - Notifica

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 13.5 - 4.6.2008 il giudice del lavoro del Tribunale di Parma rigettò il ricorso proposto dalla società A.V.G.G. s.n.c. nei confronti dell'Inps, della società S.C.C.I. s.p.a. e di E.P. s.p.a. avverso la cartella esattoriale notificatale il 14.9.2007 per il pagamento della somma di € 54.013,38 a titolo di contributi aziendali e, per l'effetto, ne confermò la validità.

Il giudice adito accertò la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla predetta società oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e precisò che a nulla valeva l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento sollevata dalla medesima opponente, in quanto quest'ultima non aveva allegato e men che meno dimostrato il momento in cui, malgrado l'asserita nullità, era comunque venuta a conoscenza della stessa cartella.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società A.V.G.G. s.n.c. con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resistono con controricorso l'Inps, anche quale mandatario della società S.C.C.I s.p.a, e l'E.E.N. s.p.a. (già E.P. s.p.a.).

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 156, 160, 617 e 618 bis c.p.c.in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente, nel dolersi della decisione sulla rilevata tardività dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, fa osservare che la relativa motivazione poggia sull'erroneo convincimento del Tribunale che fosse sanabile il vizio di notificazione dedotto col ricorso introduttivo del giudizio. Al riguardo la medesima fa presente che la notificazione della cartella esattoriale era avvenuta tramite consegna a persona del tutto estranea alla compagine sociale ed all'attività aziendale, in un luogo che nulla aveva a che vedere con la ditta ricorrente. Invero, si fa notare che il luogo ove era stato indirizzato il plico contenente la cartella in questione era indicato come "Fraz. Castellaro C. Negri 24", laddove la visura camerale mostrava che la sede legale della società era ubicata in "Fraz. Castellano Negri di Pellegrino Parmense n. 34"; inoltre, la persona alla quale il suddetto plico era stato consegnato era indicata come "familiare convivente madre", laddove la visura camerale mostrava che S.A., madre dell'allora legale rappresentante V.S., non apparteneva alla compagine sociale, né che era addetta all'azienda o incaricata al ritiro, essendo componenti della società esclusivamente V.G. e V.S.. Ne conseguiva, secondo tale assunto difensivo, la radicale inesistenza della notifica, come tale insuscettibile di sanatoria per effetto della proposta opposizione, per cui aveva errato il giudicante nel ritenere che si trattasse di ipotesi di nullità della notifica sanabile in quanto non dedotta nel termine previsto per l'opposizione agli atti esecutivi, a decorrere dalla effettiva conoscenza dell'atto.

Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto asserito dalla difesa della ricorrente, non si versa in ipotesi di inesistenza della notificazione, ma, eventualmente, di nullità della medesima, dato che la notificazione era stata effettuata a colei che era la madre della legale rappresentante della società di persone destinataria dell'intimazione di pagamento del debito contributivo, per cui sussisteva un collegamento reale tra la consegnataria dell'atto e la legale rappresentante della debitrice, tale da far ritenere non configurabile la fattispecie della materiale inesistenza dell'atto di notifica.

Sul punto, invero, deve farsi applicazione della regola generale secondo cui l’inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge; mentre, invece, importa semplice nullità della notificazione la effettuazione di essa in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario della notificazione stessa.

Nella specie, pertanto, esclusa l’inesistenza della notificazione, la eventuale nullità deve ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo.

Questa Corte (v. Cass. sez. 3, n. 5906 del 17.3.2006), infatti, ha già stabilito che le disposizioni particolari relative alle opposizioni agli atti esecutivi vanno coordinate con le disposizioni generali relative alla sanatoria di atti nulli, sicché con la opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi (quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo) che devono considerarsi sanati con l'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., che è norma applicabile anche in tema di notificazione per l'espresso richiamo contenuto nel successivo art. 160 c.p.c., secondo cui non può essere pronunciata la nullità di un atto quando questo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.

In particolare, questo giudice di legittimità ha precisato (Cass., n. 10495/2004; Cass., n. 5213/98; Cass., n. 12084/92; Cass., n. 1737/81; Cass., n. 352/72) che, poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione proposta dal debitore è la prova più evidente che la finalità è stata raggiunta.

Contro l'argomento in contrario (secondo cui i vizi di notificazione del precetto e del titolo esecutivo non sarebbero sanati dall'opposizione agli atti esecutivi, essendo essa lo specifico mezzo per fare valere le irregolarità formali del precetto e del titolo esecutivo), le suddette decisioni di questa Corte hanno anche chiarito che le specifiche disposizioni relative alle opposizioni agli atti esecutivi non possono privare di efficacia le norme generali relative alla nullità degli atti processuali ed alla loro sanatoria e che con l'opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ., il legislatore ha inteso apprestare un mezzo idoneo a fare valere le nullità assolute dei singoli atti d'esecuzione, non anche quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione della stessa opposizione.

2. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148, 156, 160, 617 e 618 bis c.p.c.in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, avendo ritenuto che l'opposizione agli atti esecutivi era stata tardivamente proposta, aveva omesso di esaminare i motivi del ricorso riguardanti la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento amministrativo, per mancata sottoscrizione della stessa, per genericità della relativa motivazione e per mancata sottoscrizione della relata di notifica.

Osserva la Corte che il denunziato vizio di omessa pronunzia è insussistente in quanto il giudicante non aveva esaminato i predetti motivi di dedotta nullità della cartella esattoriale proprio in conseguenza della ravvisata tardività del rimedio adoperato per farli valere, per cui, una volta esplicitata correttamente la ragione della rilevata intempestività della proposta opposizione, non era tenuto alla ulteriore disamina dei motivi rimasti travolti dalla natura dirimente della predetta causa di mancato accoglimento del ricorso.

3. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148, 156, 160, 617 e 618 bis c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente lamenta che erroneamente il giudicante aveva ritenuto che fosse suo onere quello di allegare e provare il momento in cui era venuta a conoscenza della cartella esattoriale, nonostante fosse stata eccepita la nullità della relativa notifica. Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito aveva posto a suo carico l'onere di provare la tempestività dell'opposizione, mentre sarebbe spettato all'Inps dimostrare l'eccepita tardività del ricorso.

Il motivo è infondato in quanto il termine per la proposizione dell'azione di opposizione agli atti esecutivi rappresenta un termine perentorio ai fini della instaurazione del relativo giudizio, per cui correttamente il giudice di merito ha rilevato che l'opponente, parte interessata a far valere gli asseriti vizi di nullità della cartella esattoriale impugnata, avrebbe dovuto allegare e provare il momento esatto della sua conoscenza, posto che solo rispetto a tale effettivo apprendimento poteva essere verificato il rispetto o meno dei termini di legge per la proposizione del suddetto rimedio giurisdizionale.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. 3, n. 7051 del 9/5/2012) che "colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione" (Conf. a Cass. sez. e n. 6847 del 17/3/2010).

4. Col quarto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148, 156, 160, 617 e 618 bis c.p.c.in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente lamenta l'omessa pronunzia sull'istanza di proposizione della querela di falso connessa al disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 60004-2.

Il motivo è infondato in quanto è da ritenere, sulla base dalla motivazione della sentenza, che il giudice di merito ha implicitamente disatteso la suddetta richiesta nel momento in cui ha deciso di respingere il ricorso e di confermare la cartella esattoriale impugnata rispetto alla quale era stato eseguito il disconoscimento della sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento dello stesso atto di intimazione.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 3, n. 19131 del 23/9/2004) che "non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112, cod. proc. civ.) quando una domanda non espressamente esaminata debba ritenersi rigettata - sia pure con pronuncia implicita - in quanto indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, che sia stata decisa e rigettata dal giudice" (in senso conf. v. anche Cass. Sez. 2, n. 10001 del 24/6/2003).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore di ognuno dei controricorrenti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ognuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.