Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 29 gennaio 2016, n. 581

Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - Possibile - Fattispecie - Invalidità della notificazione della cartella di pagamento - Rileva - Fondamento - Garanzia della tutela giurisdizionale del contribuente - Sussiste

 

Fatto e diritto

 

Vista la sentenza sopra emarginata pronunciata inter partes dalla CTP di Milano che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, avente ad oggetto l'impugnazione di "estratto di ruolo" comunicato al ricorrente dall'Agente esattoriale E.E. spa e delle correlative otto cartelle esattoriali, ivi riportate, emesse per imposte, tasse, contributi e sanzioni amministrative inerenti agli esercizi fiscali 1993-1996, di cui era stata dal contribuente eccepita la omessa notifica;

- Visto il ricorso in appello, con cui il B. ha chiesto in principalità che sia dichiarata la nullità dell'estratto di ruolo e delle cartelle impugnate, procedendo alle conseguenti declaratorie sulla maturata prescrizione e non debenza delle somme ingiunte;

Viste le controdeduzioni, con cui E.N. spa (incorporante di E.E. spa), rappresentata e difesa come in atti, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione per le cartelle relative ai crediti INPS e alle sanzioni amministrative, e ha chiesto in via di principalità il rigetto dell'appello, con il favore delle spese;

Letti gli atti e i documenti, all'esito dell'udienza odierna all'uopo fissata per la discussione,

Il collegio OSSERVA quanto segue.

Con la sentenza impugnata, i primi giudici, rilevato che il B. ha impugnato l'estratto di ruolo comunicatogli dall'agente esattoriale - a richiesta dello stesso contribuente -, e relativo ad otto cartelle e ne ha chiesto l'annullamento, perché formato in difetto di notifica delle cartelle esattoriali, hanno concluso - nella sintetica parte motiva - per l'inammissibilità del ricorso (con condanna alle spese secondo soccombenza), non essendo l'estratto di ruolo (mero "atto interno") autonomamente impugnabile , ai sensi dell'art. 19 d.lsvo 546.

Nell'atto di appello, il B., riepilogate le circostanze di fatto (in particolare, la sua iscrizione all'AIRE, quale residente in S.ta Cruz di Tenerife - Spagna - a partire dal 26 agosto 1999), deduce che le cartelle riportate nell'estratto avrebbero dovuto essergli notificate presso il domicilio all'estero anche ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 366 del 2007, a pena di nullità; che invece così sicuramente non è avvenuto, come la parte ha potuto desumere dalle "informazioni sommariamente raccolte", in difetto di esibizione da parte dell'esattore, della documentazione relativa alle notifiche pretesamente eseguite; si duole dell'ingiustizia della sentenza impugnata, che ha negato - in contrasto con importanti pronunce dei giudici di legittimità proprio sullo specifico tema - l'immediata ricorribilità (sussistendone nella fattispecie anche l'interesse ad agire in tutti gli estremi previsti dall'art. 100 C.P.C.) dell'estratto di ruolo; denuncia e sottolinea l'erroneità dell'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, laddove riporta che esso contribuente avrebbe eccepito la nullità dell’estratto di ruolo perché formato in assenza di preventiva notifica delle cartelle, quando invece il B. ha eccepito la omessa ovvero tardiva (con le conseguenze di cui all’art. 25 d.p.r. 602/73) notifica delle cartelle della cui esistenza ha appreso dall'estratto di ruolo perché in esso riportate.

Conclude come in atti per la riforma della sentenza di I grado, reiterando la richiesta in principalità come già in primo grado della declaratoria della "nullità dell'estratto di ruolo e delle cartelle ivi riportate", delle quali indica gli estremi numerici, "dichiarandone la prescrizione, essendo ormai scaduti i termini ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602/73 per la notifica o nuova notifica", con ogni conseguente provvedimento.

Controparte E.N. spa, costituitasi, resiste e, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce in primo luogo la inammissibilità dell’avversaria azione "per violazione degli artt. 19 e 21 d.lsvo 546/92", anche sotto il profilo della estraneità al processo tributario del chiesto "mero accertamento negativo" proposto; ferma questa richiesta pregiudiziale, l'appellata eccepisce comunque il difetto di giurisdizione per quanto attiene alle cartelle relative a entrate non tributarie, come pure il difetto di legittimazione passiva per quanto attiene alla chiesta pronuncia di prescrizione; sulla notificazione delle cartelle, l'appellata invoca la speciale disciplina di cui agli artt. 25 e 26 d.p.r. 602/73 e 60 d.p.r. 600/73, con possibilità comunque di valida applicazione anche delle norme del codice di rito non derogate; in alternativa alla notifica, EQUITALIA rammenta che l'Agente ha facoltà di ricorrere alla notifica direttamente a mezzo posta, mediante semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità alcuna di relata di notifica.

Quanto poi al luogo della notifica, e alla circostanza dedotta dal contribuente di non avere residenza in Italia, EQUITALIA sostiene che "è certo" che la notifica è stata "regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73"; richiama giurisprudenza che ha ritenuto la ritualità della notifica sul territorio nazionale "in casi analoghi", sull'assunto peraltro che la stessa proposizione del ricorso vale a sanare ogni eventuale nullità. L'appellata ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello perché inammissibile o comunque infondato, con il favore delle spese.

Venendo ora alla decisione - con riserva di ritornare più oltre sull'eccezione, fondata, di difetto di giurisdizione, su cui l'appellante all'udienza si è rimesso, limitatamente alle cartelle che non attengono alla riscossione di tributi - in diritto la questione della possibilità e degli effetti dell’impugnazione dell' "estratto di ruolo" e della cartella asseritamente non notificata, è stata affrontata medio tempore dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 19704 del 2015, con cui è stato deciso che:

"Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione(massima ufficiale CED).

Va quindi senz'altro riconosciuto - sulla base di questa autorevole e innovativa pronuncia, che il collegio condivide interamente - l'interesse diretto, immediato e attuale del contribuente ad impugnare preventivamente, con autonoma azione - come egli ha fatto - senza attendere successivi atti di riscossione, le cartelle indicate nell'estratto di ruolo, che egli assume non essergli mai state notificate.

Errata nei presupposti e non condivisibile nelle conclusioni si palesa dunque, sul punto, la pronuncia di inammissibilità dei primi giudici, che non hanno tra l'altro considerato che l'effettivo oggetto del ricorso (come desumibile dalle conclusioni dell’atto introduttivo in I grado) erano (unitamente all'estratto di ruolo) le cartelle, di cui il contribuente aveva eccepito la "nullità".

L'attenzione deve spostarsi sulla regolarità o meno della notifica della cartella (o delle cartelle, come in questo caso), in quanto esclusivamente se e in quanto la cartella non sia stata regolarmente notificata, diversamente da quanto riportato nell'estratto di ruolo, il contribuente è legittimato all'impugnazione (altrimenti intempestiva) e nel contempo a ottenere pronuncia giudiziale di merito che neutralizzi - come si esprimono le sezioni unite - "l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione".

In quest'ottica, nella fattispecie va in primo luogo rilevato che il contribuente, in tutto il periodo delle contestate notifiche, era residente all'estero, regolarmente iscritto all'AIRE, mentre non risulta positivamente effettuata alcuna notifica all'estero.

Ed invero:

- non è specificamente contestato, e comunque è documentalmente riscontrato che il B., ancora al 3 settembre 2008 (data del certificato anagrafico prodotto) era sicuramente residente all'estero in quel di Arona Sta Cruz di Tenerife 38660 (Spagna), con iscrizione all'Aire decorrente dal 26/8/1999;

- Negli estratti di ruolo prodotti dalla resistente è riportata la data di notifica di ciascuna delle cartelle, avvenuta tra il 9 marzo 2001 (la data più risalente) e il 2 giugno 2007 (la data più recente):

- Dagli "estratti di ruolo" prodotti dall’appellata - tabulati riassuntivi di ciascun procedimento esattivo - non sono desumibili, perché non riportati, molti dettagli (come ad es. la località di consegna, il nominativo del ricevente e sua qualità) della notifica delle singole cartelle;

- Dai c.d. "referti di notifica" (copia fotostatica del frontespizio delle raccomandate indirizzate al contribuente o di consimili atti) non si ricava elemento alcuno che comprovi la avvenuta consegna "a mani" del contribuente, e neppure l'avvenuta tentata notifica all'estero.

Che le notifiche in discussione non siano avvenute e neppure siano state attivate all'estero, è ulteriormente riscontrato dalla mancata contestazione delle deduzioni a pag. 5 di cui al ricorso ("...Le notifiche dovevano essere effettuate, pena nullità, presso il domicilio estero.... Non avendo il contribuente ricevuto la notifica presso la propria residenza estera...emerge la nullità delle notifiche delle cartelle...").

L'appellata, del resto, a pag. 1 ss. delle controdeduzioni, concentra le sue difese sull'assunto della ritualità delle notificazioni in Italia, ex art. 60 del d.p.r. 600/73.

La resistente dimentica peraltro che il quadro normativo delle notifiche di atti tributari all'estero è stato profondamente inciso dalla sentenza n° 366/2007 della Corte Costituzionale (alla quale ha fatto seguito la n° 528 del 2012) che ha dichiarato incostituzionale la inapplicabilità dell’art. 142 CPC in caso di notificazione al cittadino italiano, residente all'estero, iscritto all'AIRE.

E' pertanto del tutto inconferente il riferimento, operato dalla difesa dell' appellata, a decisioni giudiziali ad essa favorevoli sulla validità delle notifiche ex art. 60 d.p.r. 600/73 (nel testo previgente) intervenute prima della citata sentenza costituzionale e ormai superate (cfr. invece recentemente, Cass., sez. 5, n. 27154 del 04/12/2013, De Vecchi, secondo cui "In tema di imposte dirette, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 60, primo comma, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, secondo comma, secondo periodo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell’art. 142 cod. proc. civ. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E., è nulla la notificazione di un Avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell'art, 60, primo comma, lett. e), del d.p.r. cit., mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze del predetto albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all’estero").

Constatato, poi, il carattere assolutamente "ipotetico", se così si può dire, di altre e ulteriori difese della resistente sulla validità di notifica in Italia, in luoghi in cui il contribuente , pur formalmente residente all'estero, avesse mantenuto ad es. l'attività lavorativa ovvero utenze a lui intestate - circostanze fattuali che l'appellata non prova (e nemmeno allega) che ricorrano nel caso del B. - in definitiva occorre concludere che (nella situazione fattuale descritta) manca qualunque prova di valida notifica delle cartelle de quibus.

Si profila pertanto una situazione di inesistenza ovvero di nullità assoluta delle notifiche, con conseguente evidente decorso, ben prima del rilascio dell’estratto di ruolo, dei termini decadenziali invocati dell’art. 25 d.p.r. 602 (senza che si sia realizzata alcuna "sanatoria").

Deve essere pertanto accolto, per quanto di ragione, in conformità con il decisum delle sezioni unite, l'appello, con annullamento delle cartelle (recanti tributi), ormai definitivamente inefficaci e inidonee a fondare la legittimità della riscossione.

Per le cartelle (non aventi ad oggetto tributi) per cui viene dichiarato il difetto di giurisdizione (cartelle emesse per contributi INPS e violazioni del C.D.S.), la parte dovrà riassumere il giudizio avanti al Giudice Ordinario territorialmente competente nel termine di legge.

In considerazione della preesistente disomogeneità degli indirizzi giurisprudenziali, solo recentemente composti dalle sezioni unite, ritiene il collegio di compensare le spese di giudizio di entrambi i gradi.

 

P.Q.M.

 

In riforma della sentenza di I grado, dichiara il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione delle cartelle relative ai contributi INPS e alle violazioni del codice della Strada; Accerta l'inefficacia e ANNULLA le altre cartelle impugnate.

Spese di entrambi i gradi compensate.