Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI - Sentenza 28 gennaio 2016, n. 414

Processo - Atti impugnabili - Garante del contribuente - Provvedimento di archiviazione di un esposto/denuncia - Impugnabilità - Non sussiste

 

Fatti e svolgimento del processo

 

In data 3-6-2011 l’Agenzia delle Entrate di Bari notificava al sig. T.F. l’avviso di accertamento n. TVF011402513 con il quale per l’annualità di imposta 2006 rideterminava in via sintetica ai sensi dell’art. 38-comma 4) e comma ) DPR 600/73, il reddito dichiarato richiedendo le conseguenti imposte IRPEF ed accessori.

Compiutasi la definitività di tale accertamento per mancata opposizione, l’Agenzia formava il ruolo definitivo e ne scaturiva la cartella di pagamento n. 01420011099491400000, cartella che veniva notificata il 13-1-2012.

In data 3/2/2012 il ricorrente, ritenendo l’avviso di accertamento citato illegittimo, presentava ali Agenzia delle Entrate una istanza di riesame ed annullamento in autotutela della pretesa tributaria evidenziandone la mancanza dei presupposti.

In data 7/3/2012 lo stesso contribuente, ai sensi dell’art. 13-L. 212/2000 si rivolgeva al Garante del Contribuente della Regione Puglia (coinvolgendo nella richiesta anche l’Agenzia delle Entrate di Bari) al fine di ottenere una sollecitazione a carico dell’Agenzia delle Entrate per il riesame del predetto atto accertativo con il suo annullamento (o con la rideterminazione delle imposte dovute) con efficacia anche sul ruolo già emesso e notificato.

Il Garante del Contribuente, dopo rigoroso esame della questione, disponeva l’archiviazione dell’esposto e ne dava notizia sia al ricorrente che all’Agenzia delle Entrate interessata.

Contro questo atto di archiviazione del Garante del contribuente T.F. ha proposto ricorso e precisando in via preliminare l’impugnabilità del provvedimento emesso dall’autorità Garante, sostiene che tale provvedimento sia viziato nella sua motivazione e chiede a questa Commissione di dichiarare inefficace ed illegittimo tale provvedimento di archiviazione n. 1306/2012 emesso e con vittoria delle spese del giudizio.

Nel suo atto di costituzione in giudizio il Garante del Contribuente per la Puglia, dopo aver precisato che con proprio decreto del 14/5/2013 ha disposto l’archiviazione della pratica e ne ha dato comunicazione anche al contribuente, sostiene che il ricorso sia inammissibile sia per mancanza del provvedimento impugnabile e sia per mancanza della soggettivazione passiva del Garante stesso nel giudizio tributario.

Oltre ai punti testé riferiti, nella sua difesa, il garante espone ulteriori ragioni a dimostrazione dell’errore commesso dal contribuente nel tentativo di coinvolgere il Garante del contribuente. Tali ulteriori ragioni sono così esposte:

- la mancanza di potere di amministrazione attiva dell’ufficio del Garante che non è e non rappresenta Enti impositori;

- l’attività del garante è specifica ed è circoscritta a quella indicata espressamente dalla legge;

- il provvedimento finale di archiviazione non ha i caratteri giuridici di una pretesa fiscale ben definita rappresenta solo una comunicazione dell’esito della procedura instaurata;

- la procedura avviata dal contribuente non ha obbligo di contraddittorio, ma ha solo la possibilità di richiedere agli uffici finanziari impostori, documenti e/o relazioni.

Per ognuno dei punti citati vengono espresse compiute difese concludendo le quali il Garante chiede doversi dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso per infondatezza e difetto di giurisdizione e condannare il ricorrente al pagamento delle spese della lite. Chiede inoltre il Garante del contribuente che il ricorrente venga condannato al pagamento di una somma in proprio favore ai sensi del 2° e 3° comma - art. 96 c.p.c. per il fatto che lo stesso ha agito in giudizio senza la normale prudenza e perizia in una procedura di non facile interpretazione.

Sentite le parti del giudizio la Commissione ritiene di dover esporre quanto segue in relazione a numerosi profili che la problematica sollecita.

E’ vero che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto non tassativa l’elencazione degli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie ex art. 19-D.Lgs.546/92 e chetale apertura della Suprema Corte consente sostanzialmente l’impugnazione di qualsiasi atto che proviene dall’Amministrazione Finanziaria, ma tale assunto non è di natura assoluta e generale.

L’impugnabilità deve scaturire da un atto che promana direttamente da un Ente impositore, che incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente e deve avere indubbie caratteristiche di atto impositivo.

Ciò è riconosciuto dallo stesso odierno ricorrente che segnalando la sentenza n. 10672/2009 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione "deve ritenersi impugnabile ogni atto che portato a conoscenza del contribuente contenga una ben individuata pretesa tributaria in quanto sorge in capo al contribuente destinatario già al momento della sua ricezione", ammette l’indispensabilità delle caratteristiche dell’atto impugnabile.

Ebbene nel caso di specie nessuna di tutte le caratteristiche indicate si rileva nell’operato del contribuente che si rivolge al Garante per alcuni atti inequivocabilmente emessi dall’Agenzia delle entrate di Bari (avviso di accertamento resosi definitivo, ruolo cartella, istanza di riesame), portati alla sua conoscenza diretta ed altresì contestati presso l’Ente impositore.

Va inoltre precisato che il conclusivo rivolgersi al Garante da parte del ricorrente, non si legittima con l’esigenza di assicurare al contribuente una tutela giudiziaria più ampia perché il contribuente, a fronte di tutte le attività consumate nel primo grado di giudizio, conservava il diritto di proseguire le contestazioni per altri due gradi di giudizio ed aveva altresì la possibilità di impostare ulteriori tipologie di attività giurisdizionale: nessuna di tali vie è stata seguita e dunque il rivolgersi al Garante non può essere ritenuto legittimo in alcun modo.

Ed invero l’attività propria del Garante del contribuente non può prescindere da quella strettamente prevista dalle norme di riferimento e considerato che l’ufficio del Garante non ha poteri di amministrazione attiva, il suo operato, conseguente all’istanza dell’odierno contribuente e la ragione per la quale era stato chiamato in causa, non poteva essere concluso che con un decreto di archiviazione del procedimento instaurato anche nella considerazione che la specifica richiesta finale del contribuente era consistita sostanzialmente nel richiedere un intervento a proprio favore nei riguardi dell’Agenzia delle entrate di Bari, non poteva essere consentita all’ufficio del Garante per non avere lo stesso, si ripete, alcun potere sulla pretesa tributaria.

Anche dal profilo della legittimazione passiva del Garante nel processo instaurato, l’opera del ricorrente appare equivoca.

Negli artt. 10 e 18-D.Lgs. 546/92 sono dettagliate le parti del processo dinanzi alle Commissioni Tributarie, ma tali norme come possibile parte processuale non menziona il Garante del contribuente sicché il ricorso non può essere considerato legittimamente ammissibile, nuovamente, per l’assoluta incertezza della indicazione della parte del processo.

E per altro verso appare fuori da ogni logica anche processuale che contro un decreto di archiviazione del Garante del contribuente sia citata come parte resistente principale l’Agenzia delle Entrate di Bari.

Ritiene la Commissione che il ricorso non abbia fondamento e che sia stato proposto senza la necessaria ponderazione e manifestando un chiaro intento elusivo e dilatorio, deve essere censurato.

Non si provvede sulla richiesta di cui all’art. 96 c.p.c. perché il danno che sarebbe derivato dalla lite non è stato quantificato e neppure provato dal richiedente su cui incombeva il relativo onere.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione;

- condanna il ricorrente T.F. al pagamento delle spese processuali liquidate in euro quattromila omnicomprensivi in favore del Garante del contribuente ed in euro duemila omnicomprensivi in favore dell’Agenzia delle Entrate di Bari.