Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2016, n. 2916

Fallimento - Stato di insolvenza del debitore fallito - Prova della conoscenza non può essere ricavata unicamente dal sistema di pagamento adottato, consistente in assegni post-datati

 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

1. - Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del tribunale con la quale è stata accolta la domanda ex art. 67 L. fall. proposta dal curatore del fallimento della s.n.c. "S. e figli" nei confronti della s.r.l. E. in liquidazione in relazione alla revoca di pagamenti di carburante (per un totale di lire 5.208.871.067) eseguiti dalla società fallita nell'anno precedente (25.10.199521.10.1995) alla dichiarazione di fallimento (del 24.10.1996).

Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha ritenuto infondate le censure relative alla prova della scientia decoctionis, ritenuta provata alla luce del sistema di pagamento (basato sull'emissione di assegni postdatati) e di iscrizioni pregiudizievoli in danno della debitrice, mentre ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la deduzione di non revocabilità della parte del prezzo corrispondente a imposte.

Contro la sentenza di appello la società convenuta ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

2. - Con i motivi di ricorso la società ricorrente denuncia 1) violazione e falsa applicazione art. 67 L. fall., in relazione all'art. 2697 c.c. per aver disposto un'automatica inversione dell'onere della prova a carico della società E. s.p.a.;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 2 L.F. ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d'Appello revocato i pagamenti in relazione all'ignoranza colpevole della E. s.p.a.;

3) Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. Omissione in ordine all'effettivo e concreto collegamento tra elementi indiziari e scientia decotionis;

4) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine al rilievo probatorio attribuito agli indici presuntivi;

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 2 L.F. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla carenza dei requisiti di gravità e concordanza della presunzione semplice di conoscenza dello stato d'insolvenza;

6) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla carenza dei requisiti di gravità e concordanza della presunzione semplice di conoscenza dello stato d'insolvenza come previsti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.;

7) Violazione e falsa applicazione degli art.. 246 e 247 c.p.c., nonché dell'art. 2721 c.c. ex art. 360 n. 4 e 5 in ordine al rigetto delle richieste di prova testimoniale;

8) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 Dlgs n. 46/99 in relazione all'art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 3. Omessa pronuncia in ordine alla irrevocabilità delle imposte dirette ed indirette.

3. - Fatta eccezione per l'ultimo motivo, tutte le censure formulate dalla ricorrente vertono sulla sufficienza della prova fornita dal curatore in ordine alla scientia decoctionis (e anche all'idoneità delle prove dedotte per provare l'inscientia decoctionis: settimo motivo). Quest'ultimo, sulla mancata ammissione della prova testimoniale, è inammissibile per mancanza di specificità, essendo omessa la trascrizione del capitolo di prova che avrebbe consentito di valutare la decisività della prova (ma dallo sviluppo del motivo sembrerebbe che le assicurazioni ricevute dalla società risalissero ad epoca precedente a quella dei pagamenti revocati, quindi la prova difetta di decisività).

L'ultimo motivo è inammissibile perché la corte di merito ha ritenuto nuova la deduzione di non revocabilità (in senso oggettivo) dei pagamenti in relazione alla parte del prezzo corrispondente alle imposte e, a prescindere dall'infondatezza dell'assunto della ricorrente (per la revocabilità v. , infatti, Sez. 1, Sentenza n. 13405 del 08/06/2006), non risulta ritualmente impugnata la ratio decidendi (nel senso di erronea applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ.).

4.- A diversa conclusione occorre pervenire in relazione alle restanti censure relative alla sufficienza della prova fornita dal curatore in ordine alla scientia decoctionis.

Appare opportuno ricordare, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26285 del 2014) la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.

Nondimeno, se l'inferenza non è corretta è questione di vizio di motivazione e non di violazione di norme di diritto.

A tal riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 26/03/1997).

Nella concreta fattispecie la motivazione della sentenza impugnata non è esente dai vizi denunciati, avendo la corte di merito valorizzato il sistema di pagamento con assegni postdatati, in sé non costituente pagamento anomalo.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante di legittimità l'assegno post-datato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post-datati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. (Sez. 6-1, Ordinanza n. 3471 del 11/02/2011).

Il solo sistema di pagamento, peraltro, avrebbe potuto essere valorizzato solo unitamente ad altri indici sintomatici di insolvenza ma diversi da quelli utilizzati dalla corte di merito, posto che la conoscenza dello stato di insolvenza non può essere desunta dalla "mera conoscibilità" di altre circostanze di fatto, come il pignoramento degli automezzi della debitrice ovvero le iscrizioni pregiudizievoli in danno di un socio illimitatamente responsabile e non della società debitrice.

Va ribadito, dunque, che in  tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), nè quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Sez. 6-1, Ordinanza n. 6686 del 03/05/2012).

Nei limiti innanzi precisati, dunque, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catania - in diversa composizione - per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.