Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2016, n. 2921

Contratti a termine - Sostituzione lavoratore in ferie - Previsione del contratto collettivo

Svolgimento del processo

 

L.M. stipulò in data 1.7.98, con la società P.I., un contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze di espletamento del servizio conseguenti il godimento delle ferie da parte del restante personale, ai sensi dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dai successivi accordo sindacali in materia.

Il Tribunale di Roma dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato; l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società P. al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 21.10.09, respingeva il gravame proposto dalla società P., ritenendo la disciplina collettiva in materia, stipulata ex art. 23 L. n. 56/1987, applicabile sino al 31.12.1997. Quest'ultima propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Marco è rimasta intimata.

 

Motivi della decisione

 

1 - Con il primo motivo la società P. denuncia violazione dell'art. 1372 c.c., nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla eccepita risoluzione del rapporto per mutuo consenso, valutato l'apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione del rapporto e la manifestazione di una volontà impugnatoria da parte del lavoratore.

2. - Con il secondo ed il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 L. n. 56 del 1987; degli artt. 1362 e seguenti cc e dell'art. 8 del c.c.n.l. del 1994; nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la corte di merito, in contrasto con le norme richiamate, non considerò adeguatamente che con la delega contenuta nel citato art. 23, le parti sociali erano libere di individuare nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo determinato; che nessuna norma impediva che nel contratto di assunzioni fossero indicate, come nella specie, più causali; che la causale inerente le esigenze organizzative conseguenti il godimento delle ferie da parte del restante personale non necessitava di specifica prova del nesso etiologico rispetto all'assunzione a termine in esame, né soggetta a specifici limiti temporali di efficacia, come invece ritenuto dalla corte territoriale.

2.1 - Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono fondati.

Come notato da questa Corte (sent. 11 dicembre 2002 n.17674), l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 consente che - oltre alle ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962 (e successive modificazioni e integrazioni) e dell'art. 8 bis del D.L. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 - vengano individuate, nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, specifiche fattispecie in relazione alle quali sia consentita l'apposizione al contratto di lavoro di un termine, "senza alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, essendo sufficiente che la contrattazione collettiva indichi la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, considerato che l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti", ritenendosi che la delega ai contraenti collettivi di cui alla L. n. 56 del 1987 costituisca una "delega in bianco", Cass. sez. un. 2 marzo 2006 n. 4588.

Con più particolare riferimento all'assunzione a termine per sostituire lavoratori in ferie, la contrattazione collettiva ha nella fattispecie stabilito che "in attuazione di quanto specificamente previsto dall'art. 23 punto 1) della legge 28 febbraio 1987 n. 56 che l'Ente potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine, oltre che nelle ipotesi già previste dalle leggi, nei seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre" (art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994).

Con accordo del 27 aprile 1998 le parti sociali, con riferimento all'art. 8 cit ed ai successivi accordi integrativi, prendevano "atto che l'azienda, dopo l'avvenuta trasformazione in s.p.a. si trova a dover fronteggiare esigenze eccezionali scaturite dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in atto, che hanno comportato, tra l'altro, il mancato godimento di ferie negli anni precedenti. Ciò posto, al fine di smaltire le ferie maturate e non godute nel corso degli anni precedenti, le parti convengono che il periodo di ferie di cui al comma 2 dell'art. 8 del c.c.n.l. per il corrente anno è esteso anche al mese di maggio.

Le stesse parli convengono, altresì, che nelle more delle procedure attuative delle predette assunzioni e fino ad un massimo di 30 gg., l'azienda disporrà la proroga dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.98, così come previsto dalla normativa vigente in materia". A tal riguardo è d'uopo sottolineare che l'art. 8 del c.c.n.l. faceva riferimento alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre, e non semplicemente alle sostituzioni del personale in ferie, mentre con successivo accordo del 27 aprile 1998 le parti sociali evidenziavano che l'azienda, dopo l'avvenuta trasformazione in s.p.a. continuava a dover fronteggiare esigenze eccezionali scaturite dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in atto, che avevano comportato, tra l'altro, il mancato godimento di ferie negli anni precedenti ed il successivo massiccio ricorso alle ferie del personale.

L'assunzione a termine disposta nel periodo maggio-settembre soddisfa dunque pienamente la necessità prevista dai contraenti collettivi, che non consente ulteriore (rispetto a quello operato dalle parti sociali) sindacato ad opera del giudice, prescindendo la facoltà concessa all'autonomia collettiva dall'art. 23 L.n.56 del 1987 dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o dal riferimento a condizioni oggettive di lavoro.

La sentenza impugnata trascura in definitiva la circostanza che la scadenza del 31 dicembre 1997, contenuta nell'art. 87 del c.c.n.l. del 1994, ovvero del 30 aprile 1998, in tesi contenuta nell'accordo 27 aprile 1998, non prevede in effetti alcun limite temporale di efficacia per le assunzioni a tempo determinato con riferimento alla causale in questione.

Si osserva, infatti, che l'accordo del 25 settembre 1997, nell'aggiungere l'ipotesi delle esigenze eccezionali, ha confermato la volontà congiunta delle parti stipulanti di ritenere tuttora legittimamente operanti le altre ipotesi, tra cui quella dell'assenza per ferie, previste dall'art. 8 del c.c.n.l. del 1994; tale volontà di ritenere vigente quest'ultima ipotesi a prescindere da limitazioni di carattere temporale ha trovato esplicita conferma nell'accordo 27 aprile 1998 che estende al mese di maggio, limitatamente all'anno 1998, il periodo di ferie di cui all'art. 8 del c.c.n.l. del 1994.

L'estensione al mese di maggio 1998 del periodo di ferie previsto dall'art. 8 del c.c.n.l. del 1994 (inizialmente fissato al periodo giugno - settembre) dimostra l'implicito riconoscimento dell'operatività dell'ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie anche per i successivi mesi estivi del 1998 e per i successivi periodi feriali, a prescindere da ulteriori accordi autorizzatori, non essendo previsti altri limiti temporali; tale interpretazione non si pone in contrasto con la sopra citata norma di cui all'art. 87 del c.c.n.l. del 1994, la quale fa salve le diverse decorrenze fissate per singoli istituti (cfr. da ultimo Cass. 24 febbraio 2011 n. 4513).

Deve quindi concludersi che l'unico presupposto per l'operatività della particolare autorizzazione conferita dai contratti collettivi è costituito dalla stipulazione del contratto a termine nel periodo giugno-settembre (salvo per il 1998 in cui è estesa anche a maggio ) in cui, di norma, i dipendenti fruiscono di ferie (ex plurimis, Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678; Cass. 10 gennaio 2006 n.167; Cass. 20 gennaio 2006 n.1074; Cass. 25 gennaio 2006 n.1381; Cass. 7 marzo 2008 n. 6204; Cass. 12 luglio 2010 n. 16302; Cass. 24 febbraio 2011 n. 4513).

3. - Quanto alla prova dell'esigenza sostitutiva posta a fondamento dell'assunzione, questa Corte ha già affermato (v. Cass. 28 marzo 2008 n. 8122; Cass. 24 febbraio 2011 n. 4513) che "l'unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994) è quella secondo cui, stante l'autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l'autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l'onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all'assenza per ferie di altri dipendenti nonché la relazione causale fra dette esigenze e l'assunzione del lavoratore con specifico riferimento all'unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato".

Tale orientamento, ormai costante, deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all'attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29 luglio 2005 n. 15969, Cass. 21 marzo 2007 n. 6703; Cass. 24 febbraio 2011 n. 4513)

4. - La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alle censure accolte, con assorbimento del primo motivo. La causa deve essere rinviata al giudice di merito per l'ulteriore esame della controversia, nonché per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.