Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 03 febbraio 2016

Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura

 

Art. 1

Finalità

 

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

b) «servizi di consulenza»: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;

c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;

d) «organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (vedi allegato 1), nel quale il consulente può prestare la propria opera;

f) «consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;

g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico dell'organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5;

h) «Registro Unico»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.

 

Art. 3

Criteri che garantiscono il principio di separatezza

 

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'art. 13, comma 2, del Regolamento UE 1306/2013, l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni. Con successiva circolare ministeriale saranno dettagliati gli elementi di separatezza delle funzioni.

2. Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014.

 

Art. 4

Procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale

 

1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza;

b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.

3. Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:

a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;

b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;

c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

4. Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

6. Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;

b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;

c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

7. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

 

Art. 5

Modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale in agricoltura

 

1. Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo, che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, ai sensi dell'art. 4, in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1.

2. Possono accedere al sistema di consulenza, quali organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale.

3. Le regioni e le province autonome, competenti con riferimento alla sede legale degli organismi privati di consulenza aziendale, provvedono al loro riconoscimento previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome provvedono al riconoscimento degli organismi pubblici di consulenza aziendale ovvero degli enti pubblici istituzionalmente competenti, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad assicurare che nel loro territorio, in esito alle attività di riconoscimento degli organismi di consulenza di cui al presente articolo, sia operante un'offerta di consulenza in tutti gli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1, compatibilmente con i fabbisogni rilevati, le specificità di ciascun territorio e la disponibilità di risorse finanziarie.

 

Art. 6

Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza

 

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5.

2. Gli enti che hanno provveduto al riconoscimento degli organismi di consulenza ai sensi dell'art. 5, aggiornano in via informatica il Registro unico entro 30 giorni dalla data del riconoscimento, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome, o comunicando i dati del provvedimento di revoca del riconoscimento.

3. Gli estremi identificativi degli organismi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro unico, sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

4. Nelle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri soggetti aggiudicatori, in sede di verifica dell'ammissibilità di organismi di consulenza iscritti al Registro unico di cui al presente articolo, sono esentate dal controllo del possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, in quanto impliciti nell'iscrizione medesima sotto la responsabilità dell'Ente che ha proceduto al loro riconoscimento, fatte salve le necessarie verifiche relative alla permanenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione.

5. L'istituzione del Registro unico di cui al presente articolo è fatta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 7

Sistema di certificazione di qualità

 

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è istituito il sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività svolta dagli organismi di consulenza.

 

Art. 8

Clausole di salvaguardia

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, purché compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.

 

Art. 9

Norme di attuazione

 

1. Le regioni e le province autonome definiscono, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale di cui all'art. 1.

 

Allegato 1

AMBITI DEL SISTEMA DI CONSULENZA

 

Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti:

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;

c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;

f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;

h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;

l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;

m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 febbraio 2016, n. 38.