Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2016, n. 2883

Tributi - Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Avviso di liquidazione

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. staccata Brescia, nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con la quale la CTP aveva accolto il ricorso proposto da I. di S.P. & C. snc (ora I. di S.P. & C. sas) avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale 2005; nello specifico, con detto atto l’Agenzia, rilevato che la società con atto 27-12-2007 aveva rivenduto inedificato un terreno acquistato con atto 16-12-2005 con i benefici di cui all’art. 33, comma 3, L. 388/2000 (aliquota agevolata imposta di registro 1% e imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione dell’utilizzo edificatorio del bene nel termine di cinque anni dal trasferimento dell’immobile), aveva provveduto alla revoca di dette agevolazioni ed al ripristino dell’ordinaria tassazione; la CTR, in particolare, ha ritenuto rispettati i requisiti richiesti con la detta disposizione; al riguardo ha osservato: che la contribuente, anche dopo la rivendita alla M. srl aveva direttamente partecipato alla edificazione del terreno in questione; che nell’atto di rivendita la M. aveva espressamente riconosciuto che la società contribuente era l’unica autorizzata per la realizzazione della futura struttura prefabbricata; che i lavori erano stati eseguiti nel rispetto del termine quinquennale.

La società contribuente resiste con controricorso.

 

In diritto

 

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 3 L. 388/2000 e dell’art. 77 dpr 131/86, si duole che la CTR non abbia considerato che, in base alle dette norme, ai fini delle agevolazioni in questione, l’edificazione nei cinque anni dal trasferimento non può essere realizzata da chiunque, ma solo da chi ha chiesto ed usufruisce dell’agevolazione (e cioè dallo stesso soggetto acquirente); nel caso di specie, come desumibile dalla documentazione in atti (v. "collaudo statico"), le opere erano state compiute "per conto della ditta T.M. I.", mentre la società contribuente veniva menzionata solo quale appaltatrice di una parte dei lavori.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito che "il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla "ratio" di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente" (Cass. 7438/2009; v. anche 18679/2010; 13163/2012); in particolare, è stato precisato che il detto beneficio "si applica a condizione che l'acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell'area, in quanto la "ratio" della norma è quella di agevolare l'attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; non spetta, pertanto, detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l'intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l'intera capacità edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico" (Cass. 4890/2013).

La sentenza della CTR, nel confermare l'illegittimità dell’avviso impugnato, si è limitata a constatare che la contribuente aveva direttamente partecipato alla edificazione del terreno "de quo" anche dopo la rivendita alla M. srl, sicché non pare rispettosa dei su riportati principi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.