Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2881

Tributi - Avviso di accertamento, relativo ad iva, iperg ed irap - Disposizioni antielusive - art.37 bis, comma 4, del d.p.r n. 600/73

 

Ritenuto in fatto

 

Nella controversia originata dall'impugnazione da parte della S. s.r.l. dell'avviso di accertamento, relativo ad iva, iperg ed irap dell'anno di imposta 2003, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando gli appelli principale (proposto dall'Agenzia delle Entrate) ed incidentale (posposto dalla contribuente), confermava la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, nella specie, non fosse stata rispettata la procedura prevista dall'art.37 bis, comma 4, del d.p.r n. 600/73 non potendosi ritenere equipollenti alla richiesta di chiarimenti, prevista dalla norma, le contestazioni mosse in sede di verifica alle quali aveva replicato la contribuente.

La C.T.R. riteneva, inoltre, non sufficiente la "molto sintetica" motivazione solo accennata nell'atto impositivo. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La controricorrente ha depositato tardivamente memoria ex art. 389 bis c.p.c. (ndr art. 380 bis c.p.c.)

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis comma 4 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 laddove la Commissione tributaria regionale, nell’annullare l’atto impositivo impugnato, non aveva considerato gli sviluppo realizzatisi nel sistema normativo nazionale dopo l’entrata in vigore della norma indicata ovvero, secondo la prospettazione difensiva, il venire meno delle cause di nullità previste dalla norma citata, essendo stata legittimata la possibilità di eccepire il fine elusivo in via generale e senza necessità di forme particolari.

2. Con il secondo motivo, avanzato in subordine, si deduce la violazione e la falsa applicazione della medesima disposizione di legge, sotto il diverso profilo secondo cui l’obbligo di chiedere chiarimenti, di cui al IV comma del citato art. 37 bis, era stato rispettato attraverso la consegna del processo verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, contenente l’esatta indicazione dei motivi che portavano a ritenere elusiva l’operazione economica.

3. Entrambe le censure sono infondate.

In materia questa Corte ha già affermato il principio secondo cui "in tema d’imposte sui redditi, l’art. 37 bis, quarto e quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite, sicché, concorrendo detta richiesta alla valutazione del fine elusivo dell’operazione, non possono considerarsi alla stessa equipollenti l’attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica. (cfr. Cass. n. 693/2015).

4. Ne consegue il rigetto del ricorso, essendo la sentenza impugnata conforme a tale principio.

5. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.