Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2016, n. 2626

Tributi - IVA - Rimborso del credito indicato nella dichiarazione annuale - Consolidamento del termine dopo due anni dal termine di presentazione della domanda - Prescrizione decennale del diritto di rimborso

 

Fatto

 

G.G., già esercente attività di ragioniere commercialista, cessata nel 1993, richiese in data 9 aprile 2004 il rimborso della somma che aveva indicato come credito d’imposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno 1993, cui l’Agenzia oppose diniego, in ragione dell’inutile decorso del termine decadenziale, ritenuto applicabile.

Il contribuente impugnò il diniego, senza ottenere ragione in primo grado, mentre la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello successivamente proposto dal contribuente, sostenendo che il credito vantato dal contribuente si è consolidato dopo il decorso di due anni dal termine di presentazione della domanda, nel corso del quale l’Agenzia non ha notificato avviso alcuno. Essendo divenuto esigibile il credito alla scadenza dei successivi tre mesi, ha aggiunto, da tal momento è iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale, che nel caso in esame non è inutilmente decorso.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, per ottenerne la cassazione, affidandolo a due motivi cui non v’é replica.

 

Diritto

 

1. - Va preliminarmente rilevato che la ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, secondo quanto emerge dagli atti di causa nonché dal controllo del sistema informatizzato dell’ufficio.

Al riguardo, è principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr., fra molte, Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).

2. - Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.), nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio -in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte-, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21795 e Cass. 10 aprile 2013, n. 8717 -con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione-; Cass. 8 maggio 2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell’atto di appello; Cass. 24 luglio 2007, n. 16354; da ultimo, Cass. 19623/15).

2.1.- Né la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la produzione dell’avviso, secondo quanto stabilito da Cass., sez.un., 14 gennaio 2008, n. 627.

3.- Il ricorso va in conseguenza dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.