Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2016, n. 2602

Tributi - IRPEF - Fondi previdenziali integrativi - Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente - Tassazione delle prestazioni erogate in forma capitale

 

Ritenuto in fatto

 

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a C.B., in qualità di erede di M.M.B., ex dirigente dell’ENEL s.p.a., il diritto al rimborso di quanto trattenuto, in misura superiore al 12,50 per cento, sulle somme corrisposte al dante causa a seguito della liquidazione della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale.

Il giudice d’appello ha ritenuto, in particolare, che, sulla parte relativa al rendimento, debba applicarsi la ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento di cui all’art. 6 della legge n. 482 del 1985, mentre, sull’importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedente il 4% della retribuzione annua, l’aliquota prevista per la tassazione del TFR.

2. C.B. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

 

Considerato in diritto

 

1. Con i tre motivi del ricorso principale, che vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, viene riproposta la questione del regime fiscale delle somme corrisposte ai dirigenti dell’ENEL s.p.a. a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da apposito fondo.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La questione è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: <In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17>.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all’art. 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato" (cfr., tra le tante, Cass. nn. 287 e 5376 del 2012, 3785 del 2013 e, da ult., 13723 e 15627 del 2015).

2. Il ricorso incidentale, con il cui unico motivo è lamentata l’omessa pronuncia sull’appello incidentale della contribuente, concernente il diritto alla liquidazione degli interessi sulla somma eventualmente da rimborsare, resta assorbito.

3. In conclusione, va accolto il ricorso principale, nei sensi indicati, assorbito l’incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.