Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 febbraio 2016, n. 24675

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con Unico 2016 e di modifiche alla modulistica dei parametri

 

Dispone:

 

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

1.1 Sono approvate le specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da dichiarare con il modello Unico 2016.

1.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

1.3 La trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore può essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

 

2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e dei controlli di coerenza con i modelli Unico

2.1. I dati relativi ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, contenuti nel modello Unico 2016, sono trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche riportate, rispettivamente:

a) per gli esercenti arti e professioni, nell’Allegato 2 al presente provvedimento;

b) per gli esercenti attività d’impresa, nell’Allegato 3 al presente provvedimento.

 

3. Approvazione dei controlli di coerenza con i modelli Unico dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

3.1 Sono approvati i controlli tra Unico 2016 ed i modelli degli studi di settore di cui all’Allegato 4 al presente provvedimento.

 

4. Correzioni alle specifiche tecniche ed ai controlli di coerenza

4.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche ed ai controlli di coerenza di cui ai precedenti punti da 1 a 3 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

5. Modifica alla modulistica dei parametri

5.1 Nelle istruzioni del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per gli esercenti attività d’impresa, approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, la parola "Unico 2015", presente nella descrizione del rigo P47, è sostituita con la parola "Unico 2016".

 

Motivazioni

Con i provvedimenti del 29 gennaio 2016, pubblicati in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e quelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2015, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2016, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali.

I medesimi provvedimenti fanno rinvio ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati ivi contenuti.

Con il presente provvedimento si approvano:

- in Allegato 1, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da parte degli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;

- in Allegato 2, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da parte degli esercenti arti e professioni che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;

- in Allegato 3, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da parte degli esercenti attività d’impresa che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;

- in Allegato 4, i controlli tra Unico 2016 ed i modelli degli studi di settore.

Laddove si rendesse necessario apportare delle correzioni alle specifiche tecniche ed ai controlli approvati con il presente provvedimento, le conseguenti modifiche verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, viene corretto un refuso presente nelle istruzioni della modulistica dei parametri approvata per il periodo di imposta 2015.

 

Riferimenti normativi

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;

 

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:  Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell’accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 125 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d’imposta 1996 e 1997;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento e di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

Decreti del Ministro delle Finanze 18 febbraio1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 2001: Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, 29 dicembre 2014 e 22 dicembre 2015: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 gennaio 2016: Approvazione dei modelli di dichiarazione Unico 2016 e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 gennaio 2016: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2015.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato 1

(omissis)

(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore")

Allegato 2

SPECIFICHE TECNICHE "PARAMETRI"2016 - ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

(Testo dell’allegato)

Allegato 3

SPECIFICHE TECNICHE "PARAMETRI"2016 - ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA

(Testo dell’allegato)

Allegato 4

CONTROLLI UNICO 2016 E MODELLI STUDI DI SETTORE

CONTROLLI UNICO 2016 E MODELLI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE

La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nella seguente specifica tecnica.

E’ possibile trasmettere comunque la dichiarazione provvedendo ad impostare i flag di conferma delle dichiarazioni UNICO 2016 secondo le modalità evidenziate nelle specifiche tecniche delle dichiarazioni UNICO.

I codici campo ed i relativi tipi di valore ammessi sono quelli previsti dalle specifiche tecniche approvate per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il periodo di imposta 2015.

 

Controlli di carattere generale

 

Tipo di controllo *** (Controlli bloccanti )

Il codice fiscale deve essere presente e formalmente corretto.

Il codice attività deve essere presente e valido.

L’anno modello deve essere presente, valido e uguale all’anno di dichiarazione.

Il modello dichiarazione deve essere compreso nell’intervallo dei valori riportati sulle specifiche di archivio.

Il modello dichiarazione deve essere coerente con il codice Fiscale del soggetto Dichiarante.

 

Controlli QUADRO PERSONALE E QUADRO CONTABILE

 

Tipo di controllo *** (Controlli bloccanti )

- Il rigo F28 deve essere uguale alla differenza tra

ricavi [(F01 + (F02-F02 campo 2) + (F07-F07 campo 2) - (F06-F06 campo 2) + F03 + F08 - (F09+F11-F10)] + [(F02 campo 2+F04+F05) + (F24+F26) - (F25+F27)]

e costi [(F12+F06 campo 2) - (F13+F07 campo 2) + (F14+F15 ove presente nella specifica tecnica di riferimento ) + F16 + F17 + F18 + F18 campo 6 + F22 + (F23-F23 campo 2)] + F19 + (F20 + F20 campo 3 + F21) + (F23 campo 2)

- Il rigo G13 deve essere uguale alla differenza tra

compensi [(G01 + G02 + G03) + (G04 - G10)]

e costi (G05 + G06 + G07 + G08 + G09 + G11 + G11 campo 3 + G12 +

G12 campo 2)

 

Tipo di controllo ***C (Controlli bloccanti confermabili)

- Il costo del venduto sommato al costo per la produzione dei servizi deve essere maggiore o uguale a zero, ad esclusione degli studi WG40U, WG69U e WK23U.

 

Segnalazioni non bloccanti

 

Tipo di controllo * (Controlli non bloccanti)

- Le percentuali di lavoro prestato dai "Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale", devono essere maggiori o uguali a 50%.

 

Controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e UNICO 2016

 

Controlli UNICO PF e Modello dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 

Tipo di controllo ***C (Controlli bloccanti confermabili)

- La somma dei righi F01 + F08 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG2 col.2 di UNICO PF.

- La somma dei righi F01 + F02 (campo esterno-campo interno) +F07 (campo esterno-campo interno) - F06 (campo esterno-campo interno) del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF2 di UNICO PF.

- Il rigo F03 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG5 col.1 di UNICO PF, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF12 col.1 di UNICO PF.

- Il rigo F28 del modello studi deve essere uguale al rigo RG28 col.2 di UNICO PF per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RF60 col.2 di UNICO PF, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria.

- La somma dei righi F12 + F09 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG13 di UNICO PF.

- Il rigo F06 col.1 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG14 di UNICO PF.

- La somma dei righi F13 + F10 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG8 di UNICO PF.

- Il rigo F07 col.1 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG9 di UNICO PF.

- Il rigo G01 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE2 col.2 di UNICO PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G02 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE5 col.1 di UNICO PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Tutti i controlli oggetto del presente paragrafo (Controllo UNICO PF e Modello dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi settore - Tipo di controllo ***C (Controlli bloccanti confermabili)) non vengono effettuati ove si verifichi uno dei seguenti casi:

 - soggetto con quadro G compilato che ha barrato la casella relativa al rigo G23 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

 - soggetto con quadro F compilato che ha barrato la casella relativa al rigo F40 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

 

Segnalazioni non bloccanti

 

Tipo di controllo * (Controlli non bloccanti)

- La somma dei righi F14 + F15 (ove presente nella specifica tecnica di riferimento) + F11 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG15 di UNICO PF. Il presente controllo non viene effettuato se il soggetto con reddito di impresa ha barrato la casella relativa al rigo F40 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

- La somma dei righi G05 (campo esterno) + G06 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE11 di UNICO PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G07 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE12 di UNICO PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G08 + G09 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale alla somma dei righi RE14 + RE15 + RE16 col.3 + RE17 col.3 + [RE19 col.4 - (RE19 col.1 + RE19 col.2 + RE19 col.3)] di UNICO PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Per i soggetti con reddito di lavoro autonomo, il rigo G13 del modello studi deve essere uguale al rigo RE21 col. 2 di UNICO PF.

 

Controlli UNICO SP e Modello dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 

Tipo di controllo ***C (Controlli bloccanti confermabili)

- La somma dei righi F01 + F08 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG2 col.4 di UNICO SP.

- La somma dei righi F01 + F02 (campo esterno-campo interno) +F07 (campo esterno-campo interno) - F06 (campo esterno-campo interno) del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF2 di UNICO SP.

- Il rigo F03 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG5 col.1 di UNICO SP, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF12 col.1 di UNICO SP.

- Il rigo F28 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG28 col.2 di UNICO SP, e per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF60 col .2 di UNICO SP.

- La somma dei righi F12 + F09 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG13 di UNICO SP.

- Il rigo F06 col. 1 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG14 di UNICO SP.

- La somma dei righi F13 + F10 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG8 di UNICO SP.

- Il rigo F07 col.1 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG9 di UNICO SP.

- Il rigo G01 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE2 di UNICO SP per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G02 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE5 col.1 per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo di UNICO SP.

 

Segnalazioni non bloccanti

 

Tipo di controllo * (Controlli non bloccanti)

- La somma dei righi F14 + F15 (ove presente nella specifica tecnica di riferimento) + F11 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG15 di UNICO SP.

- La somma dei righi G05 (campo esterno) + G06 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE11 di UNICO SP per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G07 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE12 di UNICO SP per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G08 + G09 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale alla somma dei righi RE14 + RE15 + RE16 col.3 + RE17 col.3 + (RE19 col.4 - (RE19 col.1 + RE19 col.2 + RE19 col.3)) di UNICO SP per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G13 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE21 di UNICO SP.

 

Controlli UNICO SC e Modello dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 

Tipo di controllo ***C (Controlli bloccanti confermabili)

- La somma dei righi F01 + F02 (campo esterno-campo interno) +F07 (campo esterno-campo interno) - F06 (campo esterno-campo interno) del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RF2 di UNICO SC.

- Il rigo F03 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RF12 col.1 di UNICO SC.

- Il rigo F28 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RF60 col.2 di UNICO SC.

 

Controlli UNICO ENC e Modello dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

 

Tipo di controllo ***C (Controlli bloccanti confermabili)

- La somma dei righi F01 + F08 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG2 col.3 di UNICO ENC.

- La somma dei righi F01 + F02 (campo esterno-campo interno) +F07 (campo esterno-campo interno) - F06 (campo esterno-campo interno) del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF2 di UNICO ENC.

- Il rigo F03 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG5 col.1 di UNICO ENC, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF12 col.1 di UNICO ENC.

- Il rigo F28 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale, per i soggetti con reddito di impresa in contabilità semplificata, al rigo RG28 col.2 di UNICO ENC, e per i soggetti con reddito di impresa in contabilità ordinaria, al rigo RF60 col.2 di UNICO ENC.

- Il rigo G01 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE2 di UNICO ENC per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G02 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE5 col.1 di UNICO ENC per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

 

Segnalazioni non bloccanti

 

Tipo di controllo * (Controlli non bloccanti)

- La somma dei righi G05 (campo esterno) + G06 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE11 di UNICO ENC per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G07 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE12 di UNICO ENC per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G08 + G09 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale alla somma dei righi RE14 + RE15 + RE16 col.3 + RE17 col. 3 + (RE19 col.4 - (RE19 col.1 + RE19 col.2 + RE19 col.3)) di UNICO ENC per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo.

- Il rigo G13 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo RE21 di UNICO ENC.

 

Controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e IVA 2016

 

Tipo di controllo ***C (Controlli bloccanti confermabili)

- Il rigo F31 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo VE50 dell’ IVA, ad esclusione dei soggetti che hanno barrato la casella relativa al rigo F30.

- Il rigo F33 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere uguale al rigo VE25 dell’ IVA, ad esclusione dei soggetti che hanno barrato la casella relativa al rigo F30.

---

Provvedimento pubblicato il 15 febbraio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.