Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 12 febbraio 2016

Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso - Agente immobiliare

 

Art. 1

(Prova attitudinale per lo svolgimento della professione di agente di affari in mediazione sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso - Agente immobiliare)

 

1. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.

2. La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si articola in una prova scritta, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'art. 2, del decreto del Ministro dell’Industria, commercio e artigianato, 21 febbraio 1990, n. 300.

3. L'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale può avvalersi delle commissioni d’esame, stabilite presso le camere di commercio, di cui all’articolo 1, comma 5, del DM n. 300 del 1990.

4. Al termine della prova attitudinale, la Regione rilascia al richiedente, un provvedimento di superamento della prova attitudinale. Copia del medesimo è trasmessa anche al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui al decreto legislativo 206 del 2007.

5. Ove la Regione si avvalga della commissione d’esami camerale, trasmetterà alla camera di commercio del capoluogo di Regione, o altra camera della Regione indicata dal richiedente, il decreto di riconoscimento condizionato, comprensivo della misura compensativa indicata dal Ministero. La camera di commercio inserirà il candidato nella prima sessione d’esame utile, sottoponendolo alla prova indicata dal Ministero. Della stessa sarà redatto processo verbale attestante il superamento o il mancato superamento della prova, che sarà trasmesso alla Regione, che procederà alla redazione del provvedimento di cui al comma 4.

6. Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto a conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto comunica l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

 

Art. 2

(Svolgimento della prova attitudinale)

 

1. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di agente immobiliare, e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile - con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca di diritto tributario - con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;

2) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione,

3) nozioni concernenti i registri immobiliari e il catasto,

4) nozioni concernenti i permessi di costruire, le DIA, le SCIA, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili,

5) nozioni concernenti il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

2. La prova orale verte, oltre che sulle materie del comma 1, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.