Prassi - CNCE - Comunicato 11 febbraio 2016

Trasmissione accordi artigianato del 10 febbraio 2016 su APE e SBC

Premesso che la gestione dell’anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l'erogazione dell’istituto in assenza di adeguati correttivi.

Considerata inoltre la condivisa esigenza di dare alla bilateralità edile un sistema di regole univoche, condivise ed inclusive.

Fermo restando gli accordi previsti nel Verbale d'intenti del 24/6/2015, a cui è seguito il successivo Accordo del 15/9/2015, col quale tutte le parti sociali nazionali del settore hanno convenuto sulle necessità di una regolamentazione nazionale dell’APE e della costruzione di un nuovo Fondo Unico Nazionale per l 'Anzianità Professionale Edile:

 

Le parti nazionali firmatarie

preso atto dell’istituzione dal 1/10/2015 del Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile e concordano:

- che nelle more della costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC) che, a regime, sarà il soggetto deputato alla gestione del suddetto Fondo Unico, di attribuire, in via provvisoria, alla gestione Fondo Unico presso la CNCE, i contributi APE versati a partire dal 1/10/2014, nel caso di accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie da sottoporre alle parti nazionali;

- di sostituire il testo dell’Art. 31 del vigente CCNL Edilizia Artigianato e PMI con il seguente;

 

Art. 31 Anzianità professionale edile

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile.

Con decorrenza dal 1/10/2015, è istituito il Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile (di seguito Fondo Unico) che opererà, nell'ambito di SBC, secondo le modalità che saranno indicate nel Regolamento Generale del nuovo fondo.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l’erogazione di tali benefici sono regolamentati dal nuovo Allegato "F", che sostituisce il testo precedentemente vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale, (vedi allegato "A") dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fomite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto della successiva norma transitoria, secondo le modalità del nuovo allegato "F".

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 20.

 

Norma transitoria

La commissione Ape che si riunirà per definire il regolamento del Fondo unico stabilirà la data della messa a regime dell'intero sistema.

Nelle more dell’applicazione del nuovo Fondo Unico, fermo restando che le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE:

1) e data facoltà alle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale (1) in data antecedente al 1/10/2015 con l’adozione, con accordo contrattuale, dal 1/10/2014, delle aliquote contributive indicate nell’allegato "A". In questo caso l’erogazione dell’Ape di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;

2) è data facoltà alle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse di aderire al Fondo Unico successivamente alla data del 1/10/2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell’adesione al Fondo Unico, si continueranno a seguire, per l’istituto dell’APE, le modalità previste dal nuovo allegato "F". Le Parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo Unico e/o eventuali mancati accordi territoriali al fine di favorirne le condizioni d’ingresso. In ogni caso l’adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.

Le parti concordano che con l’adesione al Fondo Unico dal 1/10/2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:

a. i versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Casse Edili Artigiane/Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi (es: contributi ottobre -> riscossi a novembre -> versati a febbraio);

b. i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fondo Unico,

c. agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell’anno successivo la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell’anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la  prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per fascia "successiva

d. le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo minimo definito dalla Commissione Ape;

e. nel caso di cui alla norma transitoria, punto 2), viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.

Alla Commissione bilaterale costituita con l’Accordo del 24/1/2014, è altresì assegnato il compito di monitorare l’andamento del Fondo Unico anche ai fini dell’individuazione di un contributo APE unico e di formulare, alle parti sociali nazionali, ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall’analisi dell’andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ciascun anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il successivo mese di ottobre, i conseguenti correttivi in relazione alle esigenze della gestione, con l’obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori al vincolo di sostenibilità economica.

- di apportare all’undicesimo comma dell’art. 42 (Accordi locali) del vigente CCNL Edilizia Artigianato e PMI le seguenti modifiche:

- al numero 4 è aggiunto in coda il seguente inciso: "nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l’adesione della Cassa Edile Artigiana/Edilcassa al Fondo Unico nazionale APE (vedi punto 2 della norma transitoria Art. 31)"

- di sostituire il testo dell’attuale Allegato "F" con quello riportato in allegato.

 

ALLEGATO "F" - Regolamento dell'anzianità professionale edile

1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dai lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

 

Importi da valere per l'erogazione di maggio 2016:

 

N. delle erogazioni percepite

Operaio 5° liv.

Operaio 4° livello

Operaio 3° livello

Operaio 2° livello

Operaio 10° livello

1a e 2a erogazione 0,1740 0,1612 0,1501 0,1337 0,1171
3a e 4a erogazione 0,3650 0,3382 0,3149 0,2806 0,2459
5B erogazione 0,5476 0,5075 0,4724 0,4207 0,3689
6a erogazione 0,5737 0,5317 0,4949 0,4407 0,3864
7a e 8a erogazione 0,7652 0,7090 0,6596 0,5876 0,5154
9a e successive erogazioni 0,9562 0,8860 0,8247 0,7344 0,6442

 

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell'art. 8 l’importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l'importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 21 del CCNL e erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al par. 6;

b) a versare alla Cassa edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione al punto 3 dell’art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino per ogni lavoratore un numero di ore utili ai fini Ape inferiori a 100 ore e non giustificate, dovranno Integrare la contribuzione Ape ad un minimo di € 35,00 (trentacinque). Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per anzianità professionale edile".

6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a:

-assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'INPS;

- assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;

- periodi dì astensione obbligatoria prima e dopo il parto;

- periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001

- assenze per donazione del sangue.

La Cassa edile artigiana registra altresì:

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro;

3) agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1 e 2 nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito;

4) nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile;

5) l'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si é trasferito;

6) lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti;

7) qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento e deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive;

8) le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo:

9) la disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

 

Principi d'indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC).

Le Parti sottoscritte

- viste le norme degli ultimi CCNL del settore in essere che prevedono la costituzione di un unico ente nazionale di coordinamento della bilateralità edile denominato SBC ed in particolare il capitolo "Sistema bilaterale delle costruzioni" del "Protocollo sulla bilateralità" inserito nell’accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato e PMI del 24/1/2014, di cui si riconferma la validità,

 - considerato che SBC dovrà provvedere al coordinamento dell’attività degli enti bilaterali territoriali deputati alla attuazione di quanto previsto da tutti i contratti nazionali del settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative,

 - considerata la necessità di conferire a detto ente anche la gestione del nuovo Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile,

convengono

che in virtù del Verbale d’intenti del 24/6/2015, nel processo di costituzione di SBC si applichino le seguenti linee d’indirizzo generali:

le sottoscritte Associazioni datoriali e sindacali di categoria, in quanto firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, saranno parti costituenti del nuovo Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale. Le stesse Parti, riunite nel Comitato della Bilateralità, concorreranno alla redazione dello Statuto e del Regolamento per definirne regole e governance.

Il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da CNCE, CNCPT e Formedil, sia il nuovo Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile;

Le parti sottoscritte si impegnano altresì ad attivarsi affinché i principi sopra richiamati ili materia di pari dignità e rappresentatività, vengano applicati anche negli enti territoriali, attraverso le opportune modifiche agli statuti in essere o in fase di revisione.

Le parti sottoscritte si impegnano infine a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della Bilateralità, al cui interno si preveda la costituzione di una apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall’attuazione dei principi sopra condivisi. All’esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.

 

Contribuzione Artigianato al Fondo Unico APE

Cassa edile

Ipotesi contributo %

VALLE D'AOSTA

Aosta 3,8

PIEMONTE

 

Alessandria 3,8
Asti 3,5
Biella 3,8
Cuneo 4,3
Novara 3,8
Torino 3,5
Verbania 3,8
Vercelli 3,8

LIGURIA

 

Genova 3,8
Imperia 3,5
La Spezia 3,8
Savona 4,3

LOMBARDIA

 

Bergamo 4,8
Brescia 4,3
Como e Lecco 4,8
Edilcassa Bergamo 4,3
Cremona 4,3
Mantova 4,3
Milano 3,5
Pavia 3,8
Sondrio 4,8
Varese 3,8

TRENTINO AL TO ADIGE

 

Bolzano 4,3
Trento 4,8

FRIULI VENEZIA GIULIA

 

Gorizia 4,3
Pordenone 4,3
Trieste 3,5
Udine 4,3

VENETO

 

Belluno 4,3
Edilcassa Veneto * 3,5
Padova 4,3
Rovigo 4,8
Treviso 4,8
Venezia 4,3
Verona 3,8
Vicenza 4,3

EMILIA ROMAGNA

 

Bologna 3,5
Calec 4,8
Ceda 3,0
Cedaiier 3,5
Ferrara 3,8
Forlì 4,3
Forlì Coop. 4,8
Casse Edili di Modena 3,8
Parma 3,8
Piacenza 3,8
Ravenna * 4,8
Reggio Emilia * 3,8
Rimini 3,8

TOSCANA

 

Arezzo 4,3
Cert 3,5
Falea 3,5
Firenze 3,8
Grosseto 3,8
Livorno 3,8
Lucca 3,8
Massa Carrara 3,0
Pisa 3,8
Pistoia 3,5
Prato 3,5
Siena 3,5

MARCHE

 

Ancona 3,8
Cedam 3,5
Ascoli Piceno 3,5
Macerata 3,5
Pesaro 3,5

UMBRIA

 

Perugia 3,8
Terni 4,3

LAZIO

 

Frosinone 3,5
Edilcassa Lazio 3,5
Latina 3,5
Rieti 3,8
Roma 3,5
Viterbo 3,8

ABRUZZO

 

Chieti 3,5
Edilcassa Abruzzo 2,5
L’Aquila 3,5
Pescara 3,8
Teramo 3,5

MOLISE

 

Edilcassa Molise 3,0
Campobasso 3,5

CAMPANIA

 

Avellino 2,5
Benevento 2,5
Caserta 2,5
Napoli 3,0
Salerno 2,5

PUGLIA

 

Bari 3,5
Edilcassa Puglia 3,0
Brindisi 3,5
Foggia 3,0
Lecce 3,0
Taranto 3,0

BASILICATA

 

Matera 3,0
Edilcassa Basilicata 3,0
Potenza 2,5

CALABRIA

 

Catanzaro 2,5
Edilcassa Calabria 2,5
Cosenza 2,5
Reggio Calabria 2,5

SICILIA

 

Agrigento 3,0
Edilcassa Sicilia 2,5
Caltanissetta 3,5
Catania 3,0
Enna 2,5
Messina 3,0
Palermo 2,5
Ragusa 3,0
Siracusa 3,0
Trapani 2,5

SARDEGNA

 

Cagliari 3,5
Edilcassa Sardegna 3,5
Caes * 3,0
Nuoro 3,0
Oristano 3,5
Sassari 3,5

 

Per le Casse indicate con asterisco le Parti si riservano di effettuare modifiche delle percentuali indicate, sulla base di una immediata ulteriore verifica dei calcoli, da effettuarsi da parte della CNCE.