Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2016, n. 2599

Tributi - IRPEF - ILOR - Avvisi di accertamento - Reddito di partecipazione

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia con la quale veniva rigettato tanto l'appello proposto da L. che quello incidentale proposto dall'ufficio nel giudizio introdotto con l'impugnazione degli avvisi di accertamento ai fini dell'IRPEF per gli anni dal 1998 al 2000, ed ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR per l'anno 1997, relativi al reddito di partecipazione del contribuente alla srl S. La motivazione della sentenza impugnata, con il dispositivo della quale "La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate", ha il seguente tenore testuale:

"Il ricorso d'appello appare infondato e pertanto la sentenza di l ° grado deve essere confermata. Appare a questi giudici che dai documenti e dagli atti analizzati, nonché dalla discussione svolta, non emergano fatti da poter indurre la Commissione Tributaria Regionale a modificare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.

Va detto anzi che tale sentenza si manifesta nei punti espressi precisa e puntuale. Inoltre va anche sottolineato che la sentenza S. n. 121/06 della Commissione Tributaria Regionale - sez. 46 condivide in buona sostanza l'assunto della sentenza oggetto del presente ricorso.

Per tutte le ragioni sopra svolte, questa Commissione tributaria Regionale ritiene di dover confermare l'operato dei giudici di prima istanza.

Quanto alle spese del giudizio, si ritiene, per motivi di equità, di compensarle interamente".

Il contribuente resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di otto motivi.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando "violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992. Vizio di motivazione apparente, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.", l'amministrazione, premesso di aver promosso appello incidentale - trascritto nel motivo - avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto l'eccezione del contribuente circa il suo diritto al riconoscimento del credito d'imposta, deducendo la violazione dell'art. 14, comma 5, del tuir e dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, e premesso che la sentenza - riprodotta nel ricorso - della CTR richiamata, peraltro con erronea indicazione degli estremi, nella detta motivazione non avrebbe attinenza con l'oggetto dell'appello incidentale stesso, assume che la sentenza impugnata sarebbe sprovvista, di una effettiva motivazione, tale non potendo essere l'affermazione apodittica della correttezza, puntualità ed esattezza della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo censura la sentenza d'appello, svolgendo analoghe considerazioni, sotto il profilo dell'omessa motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale il contribuente denuncia la sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, con riguardo al rigetto dei motivi d'appello concernenti la carenza di motivazione degli atti impositivi e la validità, anche in relazione alla sussistenza di cause ostative, della dichiarazione integrativa automatica per gli anni pregressi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002.

Con il terzo il quarto ed il quinto motivo denuncia la sentenza d'appello, sotto il profilo dell'omessa motivazione in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., con riguardo alle censure, formulate con l'appello, afferenti, rispettivamente, alla carenza di motivazione, all'illegittimità e all'infondatezza degli atti impositivi, ed alla mancata applicazione del cumulo giuridico nell'applicazione delle sanzioni.

Con il sesto ed il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, con riguardo alla dedotta illegittimità del provvedimento di reiezione della definizione automatica.

Con l'ottavo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distribuzione del reddito sociale al socio contribuente.

I ricorsi, che vengono riuniti perché proposti nei confronti della medesima decisione, sono sostanzialmente fondati entrambi, nei termini di seguito precisati.

La motivazione della sentenza impugnata, interamente trascritta supra, infatti, si risolve in formule vaghe e generiche, che danno corpo ad uno schema argomentativo del tutto inidoneo a rivelare la ratio decidendi, tanto con riguardo ai motivi dell'appello principale che a quelli dell'appello incidentale, costituente motivazione apparente.

Va pertanto accolto il ricorso principale ed i primi cinque motivi del ricorso incidentale, assorbito l'esame del sesto, settimo ed ottavo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

 

P.Q.M.

 

Riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.