Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 15 febbraio 2016, n. 39343

Richiesta di informazioni operative su società tra professionisti (STP) fisioterapisti

 

Con nota mail del 3 febbraio, la S.V. ha posto il seguente quesito al Ministero:

«facendo seguito a colloqui intercorsi con i competenti uffici della Camera di Commercio di Brindisi, si inoltrano, in allegato alla presente, minuta di atto (da stipularsi) avente a oggetto trasformazione da SAS in SNC tra professionisti (fisioterapisti), e risposta a quesito dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato che afferma la fattibilità dell’operazione in oggetto; in particolare si chiede, cortesemente, che Codesto Ufficio, valutata l’ammissibilità dell’ipotesi in esame, voglia, se del caso, dare indicazioni circa le modalità concrete con cui nel caso specifico (non essendo i soci titolari di un numero di iscrizione all’Albo professionale attesa la mancata istituzione dello stesso) effettuare l’adempimento presso la competente Camera di Commercio (con annotazione nella sezione speciale riservata alle società tra professionisti)».

Il quesito evidenzia due ordini di problemi: uno di natura sostanziale (ammissibilità dell’operazione) ed uno di carattere formale (modalità di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, stante la mancata istituzione di un ordine/collegio professionale).

L’allegato parere reso dal CNN (n. 4/2016) giunge a conclusione positiva rispetto alla prima domanda, partendo dal presupposto che "la professione di fisioterapista è stata espressamente inclusa tra le professioni sanitarie riabilitative dal DM 29 marzo 2001...Inclusione ribadita dall’art. 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43», che richiama anche il DM 29 marzo 2001.

L’art 4 della citata legge del 2006, richiama il CNN, «contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di istituire per le professioni di cui all’art. 1 [quindi anche i fisioterapisti] i relativi ordini professionali».

Orbene la legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012 , prevede all’art. 10 un progetto di riforma delle professioni ordinistiche, dettando una delega per la costituzione delle società tra professionisti. Il comma 3, che detta i principi generali reca: «È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile». In maniera ancor più chiara ed esplicita il regolamento attuativo DM 8 febbraio 2013, n. 34 all’articolo 1, comma 1 «Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;»

Ciò premesso si ritiene che sino al momento della istituzione tramite decreto legislativo, delegato dal richiamato art. 4 della legge 43 del 2006, dell’ordine o collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Appare invece possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di "soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche" di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011.

Il secondo quesito risulta assorbito nel primo.