Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2016, n. 2632

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza di appello - Vizio di motivazione - Rinvio alla motivazione della pronuncia di primo grado - Motivazione apparente - Nullità della decisione

 

Svolgimento del processo

 

Nei confronti della società L.B. s.p.a. (poi C. 99 s.r.I.) venne emesso avviso di accertamento con recuperi a tassazione. Il ricorso della contribuente fu parzialmente accolto dalla CTP. L'appello proposto dalla contribuente fu parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che ridusse la base imponibile di €85.000,00 per IRPEG ed IRAP, sulla base della seguente motivazione. Quanto al primo motivo di appello ritiene la CTR "che l'Amministrazione finanziaria abbia facoltà di motivare un proprio atto per relationem e che, nel caso di specie, abbia ottemperato a quanto dovuto per consentire al contribuente di cogliere i fondamenti logico-giuridici dei rilievi mossi. Quanto al secondo motivo di appello ritiene che l'atto di imposizione tributaria sia adeguatamente motivato avendo fatti propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali. Rigetta gli altri motivi di appello ritenendo ben motivata la sentenza della CTP ed accoglie il motivo di appello relativo alla richiesta di riduzione della base imponibile di euro 85.000,00 essendo stata prodotta agli atti la nota di credito emessa dalla CFA". Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo si denuncia omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR in ordine ai motivi di appello n. 3, n. 5 e n. 6 ha omesso di pronunciare stante l'integrale insufficienza della motivazione ai fini di una replica ai motivi di appello.

Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Espone la ricorrente quanto segue: i verificatori, utilizzando una dichiarazione della parte secondo cui il criterio seguito per la valorizzazione di parte del magazzino sarebbe stato quello del "prezzo medio di vendita", hanno raffrontato il valore applicato dalla contribuente ai capi di magazzino divisi in gruppi omogenei con i listini di vendita del 2003 ed essendo risultato un prezzo medio di listino di €81,40 hanno incrementato fino a tale importo il valore di ogni singolo capo in magazzino; nel ricorso introduttivo è stata eccepita la violazione dell'art. 59 TUIR, applicabile ratione temporis (ora art. 92), in base al quale le rimanenze finali sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando in beni in categorie omogenee ed attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle successive disposizioni (costo medio ponderato, Fifo, Lifo); la CTP ha ritenuto infondato il ricorso "dal momento che l'applicazione del prezzo medio di vendita di euro 75,40 è stato dichiarato dalla parte". Osserva quindi la ricorrente che risulta omessa la motivazione in ordine alla questione posta con il terzo motivo di appello della legittimità del metodo di valorizzazione delle rimanenze prescelto dalla parte, essendosi limitata la CTR a confermare la statuizione di primo grado.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 59 d.p.r. n. 917/1986 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che l'accertamento operato dall'Ufficio è in contrasto con la norma citata e che l'accertamento sarebbe stato giustificato solo nel caso di sottostima da parte del contribuente rispetto ai criteri indicati dal TUIR, mentre non giustificato è il criterio dell'adeguamento al prezzo medio di vendita seguito dai verbalizzanti, che hanno ritenuto di utilizzare una dichiarazione della parte secondo cui il criterio seguito per la valorizzazione di parte del magazzino sarebbe stato quello del "prezzo medio di vendita". Aggiunge che la contribuente ha attribuito al magazzino valori che non sono mai inferiori ai minimi fiscalmente riconosciuti. La CTR si è limitata a confermare la statuizione di primo grado, secondo cui il ricorso era infondato "dal momento che l'applicazione del prezzo medio di vendita di euro 75,40 è stato dichiarato dalla parte".

Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Espone la ricorrente di avere dimostrato nei due giudizi di merito l'effettivo esborso di spese che sono state considerate non inerenti, nonostante fossero state sostenute da dipendenti e/o agenti della società e nell'interesse di quest'ultima. Lamenta che la CTR ha omesso di pronunciare o quanto meno ha omesso di motivare sul punto. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 75 d.p.r. n. 917/1986 e 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Espone la ricorrente che nel p.v.c. sono stati ritenuti indeducibili alcuni costi sostenuti dalla società, ed in particolare da un agente commerciale e da un dipendente allo scopo di promuovere la società ed aumentare i ricavi, in quanto ritenuti non inerenti e che il mancato riconoscimento della deducibilità dei detti costi è in violazione di legge. Lamenta che la CTR ha omesso di motivare sul punto. Il primo motivo è fondato. In ordine ai motivi di appello, specificatamente indicati nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, si legge nell'impugnata sentenza quanto segue: "rigetta gli altri motivi di appello ritenendo ben motivata la sentenza della CTP".

La motivazione ha carattere apparente in quanto da essa non è evincibile la ratio decidendi.

Il rinvio alla motivazione della pronuncia di primo grado non è tale da integrare il requisito della motivazione esistente ma insufficiente (come sarebbe nel caso di motivazione inidonea ad illustrare l'itinerario logico del decisum) perché trattasi di rinvio mero, privo di specificazioni o comunque di ulteriori elementi tali che possano consentire di individuare la ratio decidendi della decisione. In mancanza di tali elementi la motivazione in discorso deve essere valutata non come meramente insufficiente, ma apparente. Alla nullità della decisione per apparenza della motivazione consegue l'omissione di pronuncia denunciata con il motivo di ricorso.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori motivi.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.