Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2016, n. 2833

Inps - Territori colpiti da sisma - Sospensione dei versamenti contributivi - Mancato pagamento delle rate sostitutive dei contributi mensili - Decadenza del beneficio della rateizzazione

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza depositata il 22.9.2010 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale del medesimo luogo, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dalla società E. s.n.c. di P. P. P. & C. nei confronti dell’INPS per l’annullamento della cartella esattoriale n. 027 2006 00154513 84 notificata il 16.2.2007 e concernente il pagamento di contributi previdenziali relativi ad alcuni mesi dell’anno 2001 e per il periodo ottobre 2002-agosto 2005, dichiarando la legittimità della cartella esattoriale limitatamente alla somma di euro 846,36.

Per quel che rileva, la Corte ha ritenuto applicabile ai contributi dovuti dalla società per il periodo ottobre 2002-agosto 2005 il beneficio della sospensione dei versamenti concernenti i territori colpiti da sisma (in specie l’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.10.2002, n. 3253) nonostante la società non avesse esplicitamente indicato, nel modello DM/10 inviato all’INPS, la volontà di fruire dell’agevolazione. A fronte del mancato pagamento (con decorrenza dal 16.2.2006) delle rate sostitutive dei contributi mensili, la Corte ha, inoltre, escluso la reviviscenza del debito originario e la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale l’INPS ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi. L'intimata società E. s.n.c. ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002; dell’art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7 assumendo che:

la circolare INPS 26.2.2003 n. 41 che prevedeva l’indicazione, da parte delle imprese, nella denuncia mensile DM/10, di uno specifico codice alfanumerico al fine di fruire del beneficio della sospensione dei contributi previdenziali è stata emessa al fine di agevolare i soggetti destinatari, consentendo ai richiedenti di procedere alla mera indicazione dei requisiti richiesti dall'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e dal D.L. n. 245, senza necessità di provarne l’esistenza.

2. - Con il secondo motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002; dell’art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, nonché vizio di motivazione, assumendo che: il mancato pagamento integrale delle somme dovute a titolo di contribuzione per il periodo 2002-2005 comporta la decadenza del beneficio della rateazione e il recupero integrale di quanto dovuto all'INPS, non potendo essere applicato, in tal caso, il regime più favorevole riservato dall’ente previdenziale all’ipotesi di inadempimento parziale ossia di una singola rata (nel qual caso il beneficio del pagamento rateale resta fermo e la decadenza dal beneficio opera limitatamente alle somme non pagate con la singola rata). Sono dovute inoltre le sanzioni civili in considerazione dell’insussistenza del diritto della società ad accedere alla sospensione dei versamenti contributivi. In ogni caso, la Corte territoriale, in coerenza con la statuizione di applicare all’impresa il più favorevole regime della decadenza dalle singole rate, avrebbe dovuto confermare la cartella esattoriale nei limiti pecuniari corrispondenti all’importo di tutte le rate venute a scadenza e non ancora onorate dalla società.

3. - La normativa che concerne il caso di specie è la seguente.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 ha dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002.

Il decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 (convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286) ha previsto, all'art. 4, che: "Peri soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 138, commi 8,9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388’. L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 ha stabilito, all’art. 7, comma 1, che "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e del D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa termini della sospensione sono stati ampliati dapprima al 30 giugno 2003 dall’ordinanza del 10 aprile 2003, n. 3279, successivamente, sino al 31 dicembre 2005 dalle ordinanze 19 marzo 2004, n. 3344 e 7 maggio 2004, n. 3354.

4. - La suddetta legislazione, di rango primario e secondario, ha quindi inteso perseguire l’obiettivo di sospendere (anche) i termini per l’adempimento dell’obbligo previdenziale a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme, nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali. Il tenore lessicale delle disposizioni ("sono sospesi") rende chiaro l’intento precettivo perseguito dal legislatore, mentre non è previsto nessun onere di comunicazione all’ente previdenziale al fine di rendere esplicita la volontà di fruire del beneficio. Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte, le circolari dell'INPS non possono derogare alle disposizioni di legge, ma neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni; e ciò anche se si tratti di atti del tipo cd. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente (cfr. Cass. nn. 11094/2005, 6155/2004).

Il beneficio della sospensione dell’obbligo contributivo per il periodo ottobre 2002 - novembre 2005 operava, quindi, automaticamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti specificamente indicati, senza che la prescrizione formale prevista dalla circolare dell’INPS n. 41 del 2003 (consistente nell’inserimento di un codice alfanumerico nelle dichiarazioni mensili DM/10 da inoltrare all’ente previdenziale) potesse rappresentare - in assenza di alcun riferimento nelle norme - condizione per la fruizione del beneficio ed elemento costitutivo del diritto del datore di lavoro alla sospensione dell’obbligo contributivo. Pertanto, il primo motivo è infondato.

5. - Va, altresì, respinto il secondo motivo del ricorso.

Le disposizioni normative innanzi indicate si limitano a dettare le modalità di pagamento dei contributi sospesi, prevedendo il pagamento degli importi mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione (art. 7 O.P.C.M.); non recano la disciplina relativa all'eventuale inadempimento delle singole rate.

In assenza di disposizioni speciali che regolino l’ipotesi dell’inadempimento in caso di fruizione del beneficio de quo, il ricorso al criterio generale della decadenza dal beneficio del termine dettato dall’art. 1186 c.c. - invocato dall’INPS - non appare applicabile al caso di specie, in quanto non è stato dedotto né provato il requisito dello stato di insolvenza del debitore.

Invero, lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve necessariamente rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché, peraltro, idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (cfr. Cass. n. 24330/2011, Cass. n. 12126/2008). L’inadempimento della società all’obbligazione di pagamento rateale (con decorrenza dal 16.3.206) sorta a seguito della sospensione dei contributi non è requisito sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare uno stato di squilibrio economico che comprometta le garanzie patrimoniali offerte dal debitore. Come statuito dalla Corte territoriale, e non impugnato dalla società, sorge, peraltro, a favore dell’INPS il diritto al pagamento delle rate scadute e rimaste insolute, che l'ente potrà richiedere con le forme ordinarie di riscossione comprensive di somme aggiuntive calcolate dalle singole scadenze delle rate.

6. - Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.