Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2016, n. 2803

Tributi - Registro - Compravendita immobile - Determinazione valore imponibile ai fini dell’imposta di registro e INVIM

 

Svolgimento del processo

 

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a B.A. e B.L., in qualità di venditori, e a S.D.T.M., in qualità di acquirente, un avviso di accertamento con cui rettificava, ai fini dell'imposta di registro e Invim, il valore di un appartamento sito in Roma compravenduto con atto registrato il 23.12.2000. Le parti avevano indicato in atto il valore in lire 550.000.000 anche quale valore finale ai fini Invim al 31.12.1992 e l'Ufficio elevava il valore ai fini dell'imposta di registro a quello di lire 1.045.000.000 ed elevava il valore finale ai fini Invim al 31.12.1992 a lire 930.000.000.

Proposti distinti ricorsi da parte dei contribuenti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, previa riunione dei ricorsi stessi, annullava l'avviso di rettifica. Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale determinava il valore ai fini dell'imposta di registro in lire 972.562.000 ed il valore ai fini Invim al 31.12.1992 in lire 555.000.000.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate svolgendo un unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate, formulando idoneo quesito di fatto, deduce omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR non ha motivato in alcun modo la decisione nella parte in cui ha confermato il valore finale al 31.12.1992 indicato dai contribuenti in lire 555.000.000.

Ciò in quanto la CTR ha rideterminato il valore, ai fini dell'imposta di registro, in lire 972.562.500 sul rilievo che l'Ufficio aveva commesso un errore formale nel moltiplicare la rendita catastale dell'immobile, di categoria A10, per 100 anziché per 50 e, tuttavia, tale errore "... non poteva invalidare la sostanza della controversia; l'Ufficio era nelle condizioni di poter eseguire l'accertamento avendo constatato il valore dichiarato inferiore alla rendita catastale rivalutata; Il valore accertato si discosta poco da quest'ultima; di conseguenza l'indicazione errata del moltiplicatore della rendita non può rendere nullo l'operato dell'Ufficio ".

La CTR, poi, ha indicato il valore finale ai fini Invim al 31.12.1992 in lire 555.000.000 senza esplicitare nella motivazione le ragioni della decisione sul punto.

2. Osserva la corte che il motivo di ricorso è inammissibile per due ragioni.

In primis la ricorrente ha qualificato il motivo di ricorso come omessa motivazione su un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. mentre, essendosi doluta del fatto che mancava la motivazione riferibile alla conferma del valore indicato dalle parti ai fini Invim, avrebbe dovuto dedurre il vizio di nullità della sentenza a norma dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, risultando omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

In secundis il motivo è privo del requisito della autosufficienza. Invero si legge nel ricorso che l'Ufficio aveva proposto appello avverso la sentenza della CTP dolendosi del fatto, rilevante ai fini dell'imposta di registro, che l'indicazione del moltiplicatore errato era frutto di un mero errore materiale che non pregiudicava, tuttavia, la correttezza dei calcoli. Non ha specificato, dunque, la ricorrente di aver formulato un motivo di appello avverso la decisione della CTP in punto di rideterminazione del valore finale al 31.12.1992 ai fini Invim, per il che è dato inferire che la CTR, nel determinare ai fini INVIM il valore indicato dalle parti in lire 555.000.000, ha confermato la decisione della CTP che non era stata fatta oggetto di gravame sul punto e si è limitata a motivare la decisione in ordine alla determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro in quanto unico capo fatto oggetto di specifico motivo di appello.

L'inammissibilità del motivo di ricorso è, dunque, determinata dal non aver adempiuto la ricorrente all'obbligo di indicare in quale atto del precedente grado di giudizio si è doluta della decisione della CTP laddove è stato ritenuto congruo ai fini INVIM il valore di lire 555.000.000.

Il ricorso va, perciò, rigettato. Non segue pronuncia sulle spese data la mancata costituzione dei contribuenti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.