Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2016, n. 2802

Tributi - Agevolazioni fiscali "prima casa - Trasferimento residenza oltre il termine di legge" - Decadenza - Accertamento - Applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 11, comma 1, legge 289/2002 - Sussiste

 

Svolgimento del processo

 

1. P.M. impugnava l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni emesso dall'Agenzia delle entrate sul presupposto che egli era decaduto dalle agevolazioni fiscali fruite per l'acquisto della prima casa, avendo trasferito la residenza nel comune ove era sito l'immobile oltre il termine di legge.

Sosteneva il ricorrente che l'ufficio era decaduto dal potere accertativo per aver proceduto al recupero dell'imposta non versata oltre il termine triennale previsto dall'art. 76 dpr 131/86.

Invero l'immobile era stato acquistato con atto stipulato il 22 settembre 2000 e registrato il 3 ottobre 2000 mentre l'atto impositivo era stato notificato il 12.2.2005. L'Ufficio si costituiva sostenendo la tempestività della notifica dell'atto impositivo in quanto, anche in materia di agevolazioni tributarie, era applicabile la proroga biennale prevista dall'art. 11, comma 1, legge 289/2002.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso del contribuente e la decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale sul rilievo che l'atto di liquidazione relativo alle imposte non era condonabile neppure con riguardo alle sanzioni e, dunque, non era possibile ipotizzare la proroga invocata dall'Ufficio.

2. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate svolgendo due motivi.

Il contribuente non si è costituito in giudizio.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge in relazione all'art. 11 legge n. 289/2002 e all'art. 76 dpr 131/1986 sostenendo che ha errato la CTR nell'affermare che l'avviso di liquidazione conseguente alla perdita del beneficio connesso all'acquisto della prima casa non poteva formare oggetto di condono e, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate non poteva avvalersi della proroga prevista dal citato articolo. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se la definizione agevolata di cui all'art. 11 della legge 289/02 era applicabile anche alle violazioni relative all'applicazione con agevolazioni tributarie delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 11 e se, quindi, il termine triennale di cui all'art. 78 d.p.r. 131/86 per il recupero dell'imposta ordinaria di registro, catastale ed ipotecaria a seguito di decadenza dai benefici c.d. prima casa doveva ritenersi soggetto alla sospensione di cui al ripetuto art. 11 comma 1 ultima parte legge 289/02; dica la Corte se, conseguentemente, violi le norme sopra citate la sentenza della CTR che ritenga tardiva la notifica avvenuta in data 12.2.2005 dell'avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta ordinaria di registro, ipotecaria e catastale, a seguito di decadenza dai benefici prima casa relativamente ad atto di compravendita immobiliare stipulato in data 22.9.2000 e registrato in data 3.10.2000 ".

Osserva la Corte che il motivo è fondato. Invero il decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, art. 5 bis, ha introdotto il comma 1 bis dopo il comma 1 dell'art. 11 legge 289/02, secondo cui "Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte". Ne consegue che l'imposta dovuta per la perdita del beneficio connesso all'acquisto della prima casa rientrava nel campo di applicazione del condono. Ciò posto, va poi considerato che costituisce principio più volte affermato dalla corte di legittimità quello secondo cui "In tema di perdita del beneficio fiscale concesso per la prima casa ai fini dell'imposta di registro, il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta - dovuta a decorrere dal momento in cui è rimasto ineseguito il proposito di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile - resta soggetto alla sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in materia di definizione agevolata degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro, ed è prorogato di due anni, ai sensi di detto art. 11" ( Cass. n. 24683 del 19/11/2014, Cass. n. 279 del 08/01/2013; Cass. n. 1672 del 2011; Cass. n. 12069 del 17/05/2010; Cass. n. 24575 del 03/12/2010; Cass. n. 15750 del 2010; Cass. n. 4321 del 2009). Ciò in quanto, poiché la L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, consente la condonabilità anche dei recuperi fiscali fondati sulla violazione di norme che stabiliscono agevolazioni fiscali, consegue che, per dar modo ai contribuenti di avvalersi della facoltà, con la derivata necessità di controllo delle istanze da parte dell'Amministrazione, deve ritenersi l'applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento, in via generale stabilita dalla L. n. 289, art. 11, comma 1 cit., anche con riferimento ai recuperi per violazione di norme in tema di agevolazioni. Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate non è incorsa in decadenza avendo notificato l'avviso di accertamento entro il termine prorogato.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce violazione di legge per essere applicabile alla fattispecie il termine di diciotto mesi, previsto dall'art. 33, comma 12, legge 23.11.2000 n. 388, decorrente dalla stipula dell'atto per trasferire la residenza nel comune, rimane assorbito dalla ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso principale. Il ricorso principale va, perciò, accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché non risulta né dal ricorso né dalla sentenza impugnata che sussistessero ulteriori questioni ritenute assorbite dalla CTR, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per la particolarità della questione trattata e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di Merito e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.