Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2016, n. 2836

Rapporto di lavorosubordinato - Baby sitter - Sospensione del rapporto nel periodo estivo - Retribuzione

 

Fatto

 

La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro di G. F., in qualità di baby sitter, alle dipendenze di M.M.C., così condannato al pagamento della somma di € 3.086,09 per 13.ma mensilità, T.f.r. e ferie non godute, oltre accessori di legge), con sentenza 5 agosto 2010 (corretta per errore materiale con decreto 14 febbraio 2011), condannava il medesimo al pagamento, in favore della prima ed a titolo di differenze retributive al netto di quanto percepito, della complessiva somma di e 8.394,61, oltre rivalutazione ed interessi e spese del grado in misura della metà, compensando la metà residua tra le parti.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, in esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie e della disposta C.t.u., la spettanza della superiore somma in favore della lavoratrice subordinata, sulla base di un orario di otto ore giornaliere fino a tutto il 1999 (ribadita la sospensione del rapporto nel periodo estivo, di trasferimento della famiglia in altro luogo per vacanza), ravvisata la sufficienza della retribuzione corrispostale per il periodo successivo, nel quale la predetta era stata occupata soltanto nel pomeriggio. Con atto notificato il 4 agosto 2011, Marcello Costa ricorre per cassazione con unico motivo; G.F. è rimasta intimata.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per erronea valutazione delle risultanze testimoniali scrutinate, anche alla luce di prodotte certificazioni scolastiche.

Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, sottende un'istanza di sostanziale revisione del giudizio di merito a sollecitazione quindi di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394): nella prospettiva fuorviante di una contrapposizione non consentita di un diverso convincimento soggettivo della parte alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice, piuttosto che di una censura dei possibili vizi del percorso formativo del convincimento del giudice, libero di attingerlo dalle prove che gli paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2001, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

E ciò in presenza di una decisione della Corte territoriale sorretta da una motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua (per le ragioni esposte a pgg. 3 e 4 della sentenza).

Sicché dalle superiori argomentazioni discende coerente la reiezione del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulle spese, per la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.