Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2016, n. 2634

Tributi - IVA - Rimborso del credito indicato nella dichiarazione annuale - Prescrizione decennale - Decorrenza a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale - Mancata presentazione del modello VR - Irrilevanza

 

Svolgimento del processo

 

La società C.F. s.p.a., quale cessionaria del credito, impugnò atto di diniego di istanza di rimborso di credito IVA risalente all'anno 1997, formulata in data 8 febbraio 2008, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 21 d. leg. n. 547/1992 (ndr,art. 21, d. leg. n. 546/1992). La CTP accolse il ricorso. L'appello dell'Ufficio fu disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla base della seguente motivazione: "il credito del contribuente per il rimborso dell'imposta IVA si consolida decorsi due anni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Ufficio abbia notificato alcun avviso di rettifica ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi; pertanto il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto termine".

Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR ha omesso di pronunciare sul motivo di appello avente ad oggetto l'erroneità della statuizione della CTP in punto di esclusione della necessità di presentazione di specifica istanza redatta su modello approvato con d. m. 15 gennaio 1998 (c.d. modello VR), in mancanza del quale il contribuente può proporre solo istanza di rimborso nel termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d. leg. n. 546/1992.

Il motivo è infondato. Riconoscendo che per il rimborso del credito è prevista esclusivamente la prescrizione decennale, una volta che il medesimo credito sia stato indicato in dichiarazione e si sia consolidato decorsi due anni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Ufficio abbia notificato alcun avviso di rettifica, la CTR ha escluso che, non essendo stato presentato il modello VR, residuasse solo il termine previsto dall'art. 21, comma 2, d. leg. n. 546/1992, e dunque ha pronunciato sul gravame.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, e 38 bis d.p.r. n. 633/1972 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che non è sufficiente rappresentare nella dichiarazione IVA l'esistenza dell'eccedenza e del credito, ma occorre manifestare la volontà di chiedere il rimborso mediante l'apposito modello VR.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d. leg. n. 546/1992 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che, difettando la mera esposizione del credito nella dichiarazione annuale del momento volitivo che deve caratterizzare l'istanza di rimborso, quest'ultima deve essere presentata nel termine di decadenza previsto dall'art. 21.

Il secondo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono infondati. La giurisprudenza di questa Corte (superando un precedente opposto orientamento) si è da tempo consolidata nel senso che, in tema di IVA, per la domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR" (presentazione che costituisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito); con la conseguenza che, in caso di tempestiva compilazione del predetto quadro, il contribuente soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non a quello di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (ex plurimis, Cass. n. 20039 del 2011; n. 7684, n. 7685, n. 14070 e n. 15229 del 2012; n. 8813 e n. 23755 del 2013; n. 2005, n. 3742, n. 10653, n. 14070, n. 20069 e n. 20678 del 2014; n. 4592, n. 4587 e n. 20255 del 2015).

Non c'è da provvedere sulla questione degli interessi sull'eseguito rimborso IVA, sollevata dalla contribuente nella memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., non costituendo motivo di ricorso.

Il consolidamento dell'orientamento di cui sopra in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.