Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 febbraio 2016, n. 2046

Tributi - Imposte sui redditi - Accertamento - Operazioni di esportazione valutaria - Omessa dichiarazione di trasferimento di denaro verso l’estero - Omessa dichiarazione dell’esistenza di attività finanziarie all’estero - Sanzioni - Condizioni

 

« L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. D.P.F. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato l'atto n. COAB00320-2008 con cui l'Ufficio ha contestato, per l'anno di imposta 2005, la violazione dei doversi di dichiarare la detenzione all'estero e il trasferimento da e verso l'estero di investimenti o attività finanziarie, previsti, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167/90, convertito con la legge n. 227/90; conseguentemente irrogando le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 dello stesso decreto legge.

La Commissione Tributaria Regionale, dopo aver affermato che "non esiste prova dell'effettiva esistenza di qualsivoglia investimento estero in favore del contribuente ma al contrario che tutti i versamenti effettuati confluivano su conti personali in Italia dell'organizzazione", argomenta che "poiché è stato accertato che il denaro è stato dirottato nei conti personali di truffatori viene meno il presupposto della violazione contestata ovvero la disponibilità estera suscettibile di produrre reddito imponibile".

Con l'unico motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione di legge, la difesa erariale denuncia la violazione dell'articolo 4 del decreto legge 167/90, convertito con la legge n. 227/90 in cui il giudice territoriale sarebbe incorso identificando il presupposto dell'applicazione della sanzione nella disponibilità all'estero di attività finanziarie invece che nella mera movimentazione di attività finanziarie verso l'estero.

Il contribuente non si è costituito in sede di legittimità.

Il motivo appare fondato, con le precisazioni che seguono.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legge n. 167/90, nel testo applicabile alla fattispecie razione temporis, sanzionano, rispettivamente:

a) l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione, al termine del periodo d'imposta, di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;

b) l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (obbligo, quest'ultimo, sussistente anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie).

Ciò posto, si osserva che dalla narrativa della sentenza gravata risulta che per l'anno di imposta 2005, a cui si riferisce la sanzione impugnata nel presente giudizio, l'Ufficio aveva contestato al contribuente sia l'omessa dichiarazione del trasferimento di denaro verso l'estero, sia l'omessa dichiarazione dell'esistenza di attività finanziarie all'estero.

Le circostanze di fatto su cui doveva cadere l'accertamento del giudice di merito non era, quindi, se, all'esito delle operazioni di esportazione valutaria di cui si tratta, al contribuente fosse residuata una "disponibilità estera suscettibile di produrre reddito imponibile", ma se esso contribuente

a) detenesse all'estero investimenti o attività di natura finanziaria alla data del 31.12.05 (termine del periodo d'imposta a cui si riferiva la sanzione);

b) avesse trasferito denaro all'estero nel corso del 2005 (quand'anche al 3.12.05 non detenesse investimenti e attività finanziarie).

La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nella individuazione dei presupposti di fatto a cui l'articolo 4 d.l. 167/90, nel testo applicabile ratione temporis, collega l'obbligo dichiarativo della cui violazione si discute, perché ha preso in considerazione il risultato economico attuale dell'operazione di esportazione posta in essere dal contribuente ("non esiste prova dell'effettiva esistenza di qualsivoglia investimento estero in favore del contribuente"), trascurando di accertare se il medesimo disponesse di attività finanziarie all'estero alla data del 31 dicembre dell'anno di imposta e se in tale anno avesse effettuato trasferimenti di denaro all'estero.

Si propone quindi l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.»

Che il contribuente non si è costituito in questa sede;

che la relazione è stata notificata alla ricorrente;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice territoriale, che si atterrà al principio di diritto enunciato nella relazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che regolerà anche le spese del presente giudizio.