Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2879

Tributi - Riscossione coattiva - Iscrizione ipotecaria - Necessaria attivazione del contradditorio endoprocedimentale - Omessa comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca - Nullità dell’atto - Sussiste

 

In fatto

 

La contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello di (...) ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso atto d’iscrizione ipotecaria; la CTR, in particolare, ha precisato che l’iscrizione ipotecaria non rientra nell’ambito dell’esecuzione forzata, ha evidenziato che, di conseguenza, per la regolarità di detta iscrizione, non costituisce atto prodromico necessario la notifica di una intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602/1973.

(...) non resiste.

 

In diritto

 

Con il primo motivo la contribuente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50 dpr 602/73, rileva che, come affermato da Cass. sez. unite 19667/2014, l’iscrizione ipotecaria non può comunque essere eseguita senza essere preceduta da alcuna comunicazione al contribuente, così come invece avvenuto nel caso di specie.

Il motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due (concernenti la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000 - il secondo - e degli artt. 26 e 49 dpr 602/1973 nonchè 156 cpc - il terzo). E’ vero, infatti che "l'iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento" (Cass. sez. unite 19667/2014); va, tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nella su citata sentenza, "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis", e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2 bis dpr 602/73, introdotto con d.l. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell' iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità"; come è stato poi precisato da questa Corte, la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che può ritenersi abbia comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio; e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo d Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. 6072/2015; conf. Cass. 4917/2015, secondo cui "la generale rilevanza del contradditorio procedimentale ... non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull’omissione dell’intimazione del dpr 602/73, art. 50").

Nel caso di specie è pacifica l’assenza anche di tale comunicazione (mai dedotta in corso di causa), sicché, in applicazione dei su esposti principi, attesa l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del necessario contraddittorio endoprocedimentale, va accolto il primo motivo ricorso, con assorbimento degli altri, e va quindi cassata l’impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va poi decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente.

In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite sulla questione controversa, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarate compensate tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.