Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2016, n. 2790

Tributi - Cartella di pagamento - Notifica tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Copia della cartolina di ricevimento con numero di corrispondenza illeggibile - Nullità della notifica - Esclusione - Potere del giudice di ordinare la produzione dell’originale

 

Osserva

 

La CTR di Catanzaro ha respinto l'appello di Equitalia Sud spa, appello proposto contro la sentenza n.620101/2009 della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente "Edilizia del terzo millennio srl Unipersonale" relativo ad intimazione di pagamento con cui veniva ingiunto il pagamento di un credito portato da cartella asseritamente notificata il 11.01.2005.

La CTR -dopo avere dato atto che il primo giudice, nella contumacia della concessionaria, ed in difetto del deposito della menzionata cartella, aveva ritenuto che l'omessa prova circa la notifica dell'atto presupposto costituisse ragione di invalidità dell'atto consequenziale- ha ritenuto infondate le censure della Concessionaria evidenziando che quest'ultima aveva dato prova della notifica della cartella producendo in appello "copia di un avviso di ricevimento illeggibile dal quale si evince la notifica a mani di un ipotetico addetto alla ricezione degli atti" e ritenendo che "se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella esattoriale, il concessionario deve produrre in giudizio non solo le copie degli avvisi di notifica ma anche copia delle cartelle medesime".

La CTR soggiungeva che "è noto che gli avvisi o le relate di notifica, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore perché nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario", derivando detto obbligo dall'art. 26 comma 4 del DPR n. 602/1973, a mente del quale deve essere l'Agente per la Riscossione ad assolvere all'onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento indirizzate al contribuente nonché la ritualità e tempestività della loro notificazione. D'altronde, l'avviso di ricevimento depositato in copia recava impresso un numero illeggibile, del quale neppure si sarebbe potuto fare interpretazione ai fini confrontarlo di con quello della cartella indicata dalla Concessionaria appellante, appunto perché non versata in atti da quest'ultima. Non potendosi raggiungere la certezza che la menzionata ricevuta di ritorno si riferisse proprio alla cartella di cui si tratta, dovevasi concludere per il difetto di prova in ordine alla notifica dell'atto presupposto.

La società Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art. 375 cpc.

Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 546/1992) e con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art. 26 del DPR n. 602/1973) - motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione logica- la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito da un canto abbia ritenuto irrituale la produzione in grado di appello dei documenti di cui si tratta (avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stata notificata la cartella di pagamento-atto presupposto dell'avviso di intimazione), addebitando alla Concessionaria di "essere rimasta inerte nell'intera fase processuale di primo grado", e si duole ancora che sia stato violato il disposto dell'art. 26 menzionato che consente anche alla Concessionaria la notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento di plico in busta chiusa (senza ulteriore adempimento dell'agente postale che quello di curare che la persona individuata come legittimata per la ricezione apponga la sua firma nel registro di consegna e sull'avviso di ricevimento), con perfezionamento della stessa nella data dell'avviso sottoscritto dal ricevente o del consegnatario senza necessità di redazione di alcuna relata. Il tal caso, il giudicante avrebbe dovuto ritenere sufficiente la produzione del solo avviso di ricevimento (a mente della previsione del ridetto art. 26 che onera il concessionario della conservazione del solo avviso in questione) e presumere che l'omessa indicazione delle generalità della persona a cui è stato consegnato il plico significhi semplicemente che la ricezione è avvenuta a cura dello stesso destinatario ovvero che la semplice indicazione della consegna a persona incaricata della ricezione sia assistita da fede privilegiata vincibile solo con querela di falso. Circa la prova del contenuto poi, essa si rileva dal numero contenuto sulla busta e coincidente con il numero della cartella che -siccome emessa in unico originale spedito al contribuente non può certo essere conservato in copia. Da ciò l'erroneità della pronuncia impugnata che aveva diversamente concluso.

I combinati motivi appaiono, irrilevante ed inammissibile il primo e fondato ed accoglibile il secondo.

Quanto al primo, si rileva agevolmente dall'argomentare del giudice di appello che quest'ultimo non ha affatto fondato il proprio convincimento sulla ritenuta invalidità della produzione documentale in appello, che anzi ha considerato e valorizzato ai fini del proprio convincimento, sia pure per giungere a conclusioni difformi da quelle attese dalla parte appellante. Il motivo, pertanto, non attingendo alcuna ratio decidendi della pronuncia impugnata, è da ritenersi frustraneo.

Diversamente è a dirsi per ciò che concerne il secondo motivo, ed in ragione del fatto che -come lo stesso giudice di appello ha messo in chiara evidenza- ciò che la parte contribuente ha lamentato è esclusivamente la mancata ricezione della notifica della cartella, e non anche la ricezione di un atto diverso (o di nessun atto) a mezzo della consegna del plico oggetto di notifica (a proposito di che si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013, mentre la pronuncia adottata da Cass. 22041/2010 -erroneamente valorizzata dal giudice di appello-non contiene affatto principi valorizzabili ai predetti fini, statuendo in punto di inammissibilità del ricorso per cassazione).

Nel caso specifico oggetto della presente controversia, codesta Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare, invece, che:" in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'"onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa" (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014). Ed ancora:"In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009).

Del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l'avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua della norma del comma 4 dell'art. 26 più volte menzionato, nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata ("L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione).

E d'altronde, non avendo la parte ricorrente contestato che il contenuto del plico corrispondesse a quanto rappresentato sulla busta (ma essendosi limitato a eccepire di non avere mai ricevuto il plico) non si vede per quale ragione il giudicante abbia d'ufficio ritenuto di dover affrontare il distinto tema non sottoposto alla sua cognizione. Né potrebbe bastare a dichiarare nulla la notifica (per difetto di corrispondenza tra la busta e l'atto in essa contenuto) il dubbio generato dal solo fatto che sia illeggibile sulla copia della cartolina di ricevimento prodotta in causa il numero di corrispondenza con il codice dell'atto in essa contenuto, impedimento materiale per ovviare al quale il giudicante avrebbe dovuto -anziché limitarsi a farne mero rilievo- avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 210 cpc e dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 546/1992 onde invitare la parte alla produzione dell'originale al fine di sincerarsi della leggibilità del numero apposto sull'originale stesso.

Quanto al resto, le ulteriori ragioni di doglianza prospettate dalla parte ricorrente nel contesto del medesimo motivo di impugnazione (sia pure con argomentare autonomo e comunque riferito alla violazione della medesima disciplina già menzionata) appaiono esse pure fondate, alla luce del costante insegnamento di codesta Suprema Corte, secondo il quale:"La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; conferma Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012).

Erronei appaiono perciò anche i rilievi del giudice del merito a proposito delle ulteriori ritenute irritualità del procedimento di notificazione della cartella. Non resta che concludere che -in coerenza con i principi dianzi richiamati- la pronuncia impugnata debba essere cassata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, di modo che la Corte potrà decidere anche nel merito, siccome non possono ritenersi sussistere questioni ulteriori assorbite e non esaminate, non essendosi costituita nel grado di appello la parte contribuente e non avendo perciò potuto riproporre eventuali motivi di impugnazione del provvedimento non esaminati dal primo giudice.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori ed oltre € 100,00 per esborsi, nonché compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.