Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 gennaio 2016, n. 999

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ipotesi di sospensione necessaria del giudizio - Pendenza di controversia dalla quale dipende la decisione della causa

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

La C.T. SRL e la U.T. ITALIA SRL (già B. IMPORT SRL) hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la CTR di Bologna, rilevata la pendenza di controversia dalla quale dipendeva la decisione della causa, ha disposto ai sensi dell'art. 295 cpc la sospensione del processo nel giudizio di appello proposto dalle dette società avverso la sentenza della CTP di Forlì che aveva rigettato il ricorso presentato da quest’ultime nei confronti di avviso di accertamento elevato dalla Dogana di Forlì-Cesena per euro 37.488,07 (avente ad oggetto un ipotizzato abuso del diritto relativamente a bollette d'importazione definitiva di aglio originario dalla Cina); la CTR, in particolare, ha dapprima preso atto di ordinanza interlocutoria 5808/2014 con la quale questa Corte (in analogo giudizio, avente ad oggetto abuso del diritto e comportamento elusivo di operatore comunitario che, avendo esaurito la propria quota di contingente, aveva acquistato partita di merce da altro operatore comunitario) aveva rimesso gli atti ex art. 267 T.F.U.E. alla Corte di Giustizia dell'U.E. al fine di ottenere l'interpretazione dell'art. 3, comma 3, Reg. CEE 565/02; dato atto di ciò, ha quindi disposto la sospensione della causa sino alla pronuncia della Corte di Giustizia.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato memorie. Le ricorrenti hanno presentato anche memoria ex art. 378 cpc. Con il proposto ricorso per regolamento di competenza le società hanno dedotto l'illegittimità della detta ordinanza per violazione dell'art. 39 d.lgs 546/92, in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs 546/92, e dell'art. 295 cpc; in particolare hanno evidenziato che l'art. 39, concernente la c.d. sospensione per pregiudizialità esterna (e cioè i rapporti pregiudiziali tra giurisdizione tributaria ed ogni altra giurisdizione), prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o ove si debba risolvere pregiudizialmente una questione sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio (entrambe ipotesi non ricorrenti nel caso di specie); l'art. 295 cpc (applicabile al processo tributario) concerne invece solo la c.d. sospensione per pregiudizialità interna (e cioè i rapporti pregiudiziali tra processo tributario ed altro giudizio pendente davanti allo stesso o altro giudice tributario), prevista nell'ipotesi in cui altro giudice tributario debba risolvere una questione determinante rispetto alla definizione della controversia in esame, e cioè una questione idonea a risolvere, con efficacia di giudicato, l'oggetto stesso della controversia (ipotesi non ricorrente nel caso di specie, anche per la diversità soggettiva ed oggettiva tra la questione pendente dinanzi alla Corte dell'U.E. e quella pendente dinanzi alla CTR).

Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del proposto regolamento di competenza avverso ordinanza della CTR di sospensione del processo.

Come già chiarito da questa Corte, invero, "in tema di contenzioso tributario, l'art. 5, quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui "non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza" - è inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 546 cit., che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza. Pertanto, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, Costituzione e 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 42 cod. proc. civ.." (Cass. 11140/2005; Cass. 18100/2013).

Ciò posto, va poi ribadito che "in tema di contenzioso tributario, la norma di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente della quale "il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio") attiene ai rapporti tra giurisdizione tributaria e ogni altra giurisdizione, ordinaria o amministrativa, e pone una deroga - in ipotesi predeterminate - al criterio secondo cui le questioni pregiudiziali sono risolte, "incidenter tantum", dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda. Ne consegue che il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di questioni (diverse da quelle correlate a presentazione di querela di falso, ovvero concernenti lo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) ravvisate pregiudiziali, da intendersi devolute, di norma, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario dare, comunque, corso alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, "incidenter tantum", delle questioni in argomento" (Cass. 11140/2005; conf. Cass. 12008/2014, che, in motivazione ha specificato che "il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 impedisce l'operatività dell'art. 295 c.p.c. nei rapporti tra giudice tributario e giudice civile o amministrativo"); di conseguenza, va ritenuto che il predetto art. 39 regola i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre la disciplina dettata dall'art. 295 cod. proc. civ. trova applicazione, in virtù del disposto dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, solo in ordine ai rapporti tra processi tributari (Cass. 17937/2004; conf. 3420/2005); anche in ordine ai rapporti tra processi tributari va, in ogni modo, ribadito che la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. è applicabile quando sia indispensabile effettuare un accertamento preventivo vincolante idoneo a risolvere, con efficacia di giudicato, l'oggetto della controversia (Cass. 18540/2010; v. anche Cass. 5366/2006, secondo cui la condizione, di cui all'art. 295 cpc, della "dipendenza", in tutto o in parte, della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell'altra causa "esige, in concreto, la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, quale requisito indispensabile perché la definizione dell'uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell'altro, secondo i principi generali dettati in tema di efficacia del giudicato sostanziale".

Erroneamente, pertanto, la CTR, con l'ordinanza in esame, non conformandosi ai su esposti principi, ha sospeso il giudizio tributario in attesa della definizione di questione sottoposta a decisione della Corte di Giustizia Europea, vertente peraltro tra soggetti diversi rispetto a quelli del presente giudizio.

L'istanza con la quale i ricorrenti hanno chiesto a questa Corte di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia è inammissibile, in quanto estranea al presente giudizio per regolamento di competenza. In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposto che il processo prosegua dinanzi alla CTR Emilia-Romagna, cui va rimessa la decisione anche sulle spese del presente procedimento.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e dispone che il processo prosegua dinanzi alla CTR Emilia-Romagna, cui rimette la decisione anche sulle spese del presente procedimento.