Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 11 febbraio 2016, n. 3223

Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di Integrazione Salariale

 

In merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, si precisa quanto segue.

Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, la legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ha previsto all’articolo 1, comma 304, il finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, per un importo di 250 milioni di euro e ha disciplinato, in parte modificandola, la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell’anno 2016.

La normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 citato, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 28, comma 4, del medesimo decreto, trova applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale (che a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale), i quali, pertanto, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo 148/2015.

Si precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014 citato, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

Sarà cura dell’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.