Prassi - INPS - Messaggio 02 febbraio 2016, n. 8628

Lavoro accessorio: chiarimenti su committenti imprenditori e liberi professionisti D.Lgs. 81/2015

 

Corpo del messaggio:

Il D. Lgs. in argomento pone due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher per i committenti imprenditori e professionisti:

- il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore, di cui al comma 1 dell’art. 48;

- l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica, di cui al comma 1 dell’art. 49.

Innanzitutto va precisato che l’eliminazione dell’aggettivo "commerciale" rispetto a quanto previsto dal vecchio impianto normativo non è significativo ai fini dell’individuazione dei soggetti imprenditori. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012, chiarisce che "l’espressione "imprenditore commerciale" vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività d’impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni". In linea generale, dunque, l’espressione "imprenditori" risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’ art. 2082 e segg. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti:

- Committenti pubblici (NOTA 1) (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);

- Ambasciate;

- Partiti e movimenti politici;

- Gruppi parlamentari;

- Associazioni sindacali;

- Associazioni senza scopo di lucro;

- Chiese o associazioni religiose;

- Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;

- Condomini;

- Associazioni e società sportive dilettantistiche;

- Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)

- Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..

Nulla è cambiato in merito alla categoria dei professionisti per i quali fare occorre fare riferimento integrale alla Circolare n. 49 del 29 marzo 2013. Per eventuali soggetti non contemplati nella presente PEI e per i quali possa sussistere un dubbio sull'imprenditorialità dell'attività svolta deve essere inoltrato un quesito alla casella di posta istituzionale LavoroOccasionale.DG.

Il dirigente l'Area Antonello Lilla

 

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Note:

(1) La nozione di committente pubblico comprende i soggetti indicati all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n° 165/2001 nonché i soggetti indicati nel Conto Economico Consolidato (L. 196 del 31/12/2009) di cui all’elenco ISTAT pubblicato nella lista UTILITA’ dell’home page del sito intranet Lavoro Accessorio.