Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 febbraio 2016, n. 2568

Previdenza - Gestione commercianti - Requisiti normativi per l’iscrizione - Contributi omessi - Cartella esattoriale - Debiti contributivi

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 14 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Il Tribunale di Parma ha respinto le opposizioni proposte da P.M. avverso le iscrizioni a ruolo e le cartelle esattoriali di pagamento relative a versamenti per debiti contributivi asseritamente omessi alla Gestione Commercianti, ritenendo integrati, nei confronti del P., socio amministratore della A. s.r.l., i requisiti normativi per l'iscrizione, oltre che alla Gestione separata, anche alla Gestione Commercianti.

La sentenza della Corte di appello di Bologna del 18.11.2013, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittime le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento opposte, sul rilievo che, pur dovendo aderirsi alla tesi della legittimità della doppia iscrizione, non operando nel caso specifico la "fictio iuris" dell’unificazione della contribuzione sulla base dell’attività prevalente, non era, tuttavia, riscontrabile, ai fini della iscrizione alla Gestione Commercianti, la sussistenza dei requisiti specificamente previsti dall'art. 1 comma 203 I. 662/96, posto che risultava che l’attività sociale della A. s.r.l., consistente nella gestione di una discoteca e di un ristorante, fosse attuata in misura assolutamente prevalente attraverso personale dipendente e che l’apporto del P., di direzione supervisione e controllo, fosse precipua del suo ruolo di amministratore, essendo il suo apporto residuale con riguardo agli aspetti più prettamente operativi, rispetto agli altri costanti e regolari e preponderanti fattori produttivi, considerato anche analogo impegno svolto per altra società (B. srl).

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS con unico articolato motivo. Il P. è rimasto intimato.

L’istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 203 e 208 legge n. 662/96, così come interpretato dall'art. 12, comma 11, del d. I. 78/2010, conv. dalla legge 122/2010, in relazione all’art. 2697 c. c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

Deduce che l’art. 1, comma 203, legge n. 662/96, riformulando l’art. 1 della legge n. 1397/1960, ha inteso imporre l’iscrizione presso la gestione commercianti (obbligo in precedenza limitato ai titolari di imprese individuali ed ai soci illimitatamente responsabili di società di persone) anche ai soci di società a responsabilità limitata, i quali erano sempre stati esclusi dall'obbligo citato in ragione della limitazione della loro responsabilità, anche sotto l'aspetto delle conseguenze patrimoniali, nella conduzione dell'impresa; rileva che l'estensione dell'obbligo assicurativo risponde alla esigenza di evitare che, attraverso lo schermo societario, la prestazione del socio di s.r.l. espletata nell'ambito dell'impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, nel contempo, di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali ed i soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata. Assume che il comma 208 dello stesso articolo non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95. In particolare, l'istituto deduce che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, e che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato.

L’Istituto ricorrente rappresenta che, nella specie, il P., quale titolare della carica di amministratore della s.r.l., non poteva ritenersi estraneo alla partecipazione personale al lavoro aziendale, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, non essendo tale lavoro aziendale da intendere come attività esecutiva o materiale, ma, come chiarito dal Cass. 5360/12, esteso anche ad attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale.

Il ricorso è infondato.

L’orientamento interpretativo espresso da S.U. n. 3240 del 2010 è stato superato dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui all'art. 12, comma 11, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13/02/2010, avevano ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore, al socio amministratore di s.r.l. si applicasse l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell'lNPS. La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava su una esegesi essenzialmente letterale dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996.

E’, tuttavia, successivamente intervenuto il legislatore che, come già detto, con norma interpretativa, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, la regola dell’unicità dell'iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.

La legge interpretativa così dispone: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'lNPS.

Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".

Il legislatore ha, quindi, chiarito che il criterio dell’attività prevalente" non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26.

Tale disposizione ha, infatti, previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione (di particolare importanza) relativa all’iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui all'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010.

Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011, le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto: " In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996".

"L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.".

La soluzione adottata è stata successivamente confermata nell'orientamento da ultimo recepito nelle seguenti pronunce: Cass. Sez. L, Sentenza n. 9153 del 6 giugno 2012; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9803 del 14 giugno 2012, che ha enunciato il principio di diritto che segue: "In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa".

Tale soluzione ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento agli articoli 3, 24, comma primo, 102, 111 comma secondo, e 117, comma primo Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non è regolato dal principio dell' "attività prevalente". Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell’attività "prevalente".

Tanto premesso, occorre considerare che comunque è necessario l’accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, essendo pacifico che, in caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non si porrà alcuna questione relativamente alla contribuzione concorrente relativa a detta attività ed a quella di amministratore, sussistendo I’ obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata.

Ciò che è avvenuto nella fattispecie esaminata, in cui, con giudizio di fatto, insindacabile in questa sede, in quanto supportato da incontestabili osservazioni, coerenti e logicamente articolate, la Corte del merito ha escluso che l’attività di socio rivestente la carica di amministratore del P. fosse connotata dal carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, nell’ambito delle incombenze caratterizzanti l’attività dell’impresa con riferimento al ciclo produttivo della stessa.

Ed invero, è stato osservato che le attività svolte dal P. quale socio della s.r.l. si erano estrinsecate in funzioni di direzione e controllo dell’attività dei vari dipendenti che concretamente si occupavano degli aspetti operativi, rispetto ai quali l’intervento del primo era del tutto residuale e minoritario. Pertanto, anche a volere ritenere che la partecipazione personale al lavoro aziendale vada verificata considerando non solo l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, con tale attività il socio offrendo comunque il proprio personale apporto all'attività di impresa nell’ambito del ciclo produttivo della stessa, l’apporto offerto dal P. è stato reputato del tutto marginale rispetto al complesso dei fattori produttivi.

La verifica della sussistenza di requisiti di legge per la "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria, è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti - si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).

Poiché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, e potendo la causa essere decisa con rito camerale, si propone il rigetto del ricorso proposto dall'INPS".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sul rigetto dello stesso.

Nulla va statuito sulle spese, essendo il P. rimasto intimato.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.