Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Finalità e definizioni

 

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini dei presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea

Regioni: le Regioni e le Province autonome

Autorità competenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome

Agea: Agea coordinamento

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013

Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2015/560

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2015/561

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

 

Art. 2

Autorizzazioni

 

1. A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del presente decreto e in attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213.

2. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui all'allegato I, ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente.

3. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili.

 

Art. 3

Esenzioni dal sistema di autorizzazioni

 

1. Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'art. 62, paragrafo 4 del Regolamento e che soddisfano le condizioni stabilite all'art. 1 del Regolamento delegato.

2. Le Regioni possono stabilire l'obbligo della comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.

3. Le Regioni possono decidere che l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione e per la coltura di piante madri per marze sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.

 

Art. 4

Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

 

1. La gestione del sistema di autorizzazioni è attuata mediante l'implementazione del Registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e l'istituzione nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. Il trasferimento del diritto di reimpianto è consentito fino al 31 dicembre 2015. Il contratto di compravendita deve essere presentato alla competente Agenzia delle entrate entro tale data.

3. Le Regioni aggiornano e consolidano entro il 1° marzo 2016 il Registro informatico pubblico dei diritti di impianto. Lo stesso è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

4. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto il beneficiario comunica telematicamente alla Regione la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello schedario viticolo.

 

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

 

Art. 5

Criterio di ammissibilità

 

1. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

 

Art. 5-bis (1)

Prescrizioni per il criterio di ammissibilità

 

1. Dal 2017, al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell'ambito dell'introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.

b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 9-bis è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D.M. 30 gennaio 2017, a decorrere dal 4 gennaio 2017.

 

Art. 6

Autorizzazioni per nuovi impianti

 

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 7, le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. E' garantita alle Regioni e Province Autonome una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell'art. 9. Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio. (1) (2)

2. Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva.

3. Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'art. 46 del Regolamento.

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, D.M. 13 febbraio 2018, a decorrere dal 27 aprile 2018.

(2) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 22 maggio 2020, la durata delle autorizzazioni di nuovo impianto, di cui al presente comma, in scadenza nel 2020 è prorogata di un anno.

Art. 7

Meccanismo di salvaguardia e criteri aggiuntivi

 

1. Dal 2017, entro il 1° febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è fissata l'eventuale applicazione di:

a) una percentuale di incremento della superficie vitata inferiore a quella stabilita all'art. 6, comunque superiore allo 0% e la relativa superficie;

b) limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree;

c) criteri di ammissibilità e di priorità secondo l'art. 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato e le corrispondenti regole di attribuzione delle autorizzazioni.

2. Le eventuali limitazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni: l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettiva di mercato relativa a tali prodotti e l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta od indicazione geografica protetta.

3. Ai fini del comma 1, lettera b) le Regioni trasmettono al Ministero una comunicazione di limitazione del rilascio di autorizzazioni in un'area specifica del proprio territorio corredata da una relazione tecnico-economica che giustifichi tale richiesta, sulla base delle motivazioni di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ogni anno.

4. Il Ministero ai fini del comma 1 può tenere conto delle raccomandazioni presentate entro il 15 gennaio di ogni anno da organizzazioni professionali riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore vitivinicolo. Tali raccomandazioni sono giustificate come descritto al comma 2, corredate da una relazione tecnico-economica e precedute da un accordo fra le parti interessante rappresentative della zona geografica di riferimento previa concertazione con le Regioni interessate.

 

Art. 7-bis (1)

Criteri di priorità applicazione art. 7, comma 1, lettera c)

 

1. Dal 2018, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie di cui all'art. 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:

a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'art. 10, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030;

b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all'art. 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del regolamento delegato:

1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;

5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate da vincoli strutturali o socio-economici;

c) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.

2. L'istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio.

3. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell'allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1). Per il 2018, le regioni presentano tale comunicazione entro 10 giorni dall'emanazione del presente decreto.

4. Per il 2018, inoltre, nel caso in cui le regioni abbiano trasmesso la comunicazione dei criteri di cui all'art. 7-bis del decreto ministeriale del 30 gennaio 2017 n. 527, la modificano secondo i criteri sopra individuati, entro 10 giorni dall'emanazione del presente decreto.

5. Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dal comma 3.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, D.M. 30 gennaio 2017, a decorrere dal 4 gennaio 2017; successivamente sostituito dall’art. 1, comma 2, D.M. 13 febbraio 2018, a decorrere dal 27 aprile 2018.

Art. 8

Procedura per le domande di autorizzazione per nuovi impianti

 

1. Le domande per le autorizzazioni di cui all'art. 6 sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in regioni differenti.

2. Le richieste ammissibili sono raccolte a livello nazionale nell'ambito del SIAN entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il Ministero comunica alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

 

Art. 9

Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti

 

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie. (1)

2. Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente. L'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN. (1) (2)

3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al comma 2 è riportata per l'assegnazione all'annualità successiva, secondo quanto previsto all'art. 6, paragrafo 3 secondo comma del Regolamento di esecuzione. (1)

4. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero.

5. Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero, nel rispetto del principio del mantenimento della competitività del settore a livello regionale, è comunque garantita, alle singole regioni la superficie richiesta e ammissibile uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'art. 6, comma 1, calcolata a livello regionale.

6. Qualora, a seguito della prima attribuzione di cui al precedente comma 5, siano disponibili eventuali superfici per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6 comma 1, le stesse sono assegnate alle regioni che hanno registrato richieste in esubero rispetto alla relativa percentuale di cui al comma 5. Tale assegnazione sarà effettuata proporzionalmente alle maggiori superfici richieste ed ammesse rispetto alle relative percentuali di cui al comma 5.

7. Ai singoli richiedenti il numero totale degli ettari disponibili è, comunque, assegnato proporzionalmente alle superfici richieste ed ammissibili.

8. In caso di applicazione dell'art. 7, tale assegnazione è attuata secondo i criteri di cui al relativo comma 1.

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(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, D.M. 30 gennaio 2017, a decorrere dal 4 gennaio 2017.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 3, D.M. 13 febbraio 2018, a decorrere dal 27 aprile 2018.

 

Art. 9-bis (1)

Disposizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti

 

1. Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dell'art. 7-bis comma 3.

2. Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro dieci giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all'art. 7-bis, comma 1 ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità.

4. A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6, comma 1, calcolato a livello regionale.

5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 6.

6. Per il 2018, la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2 dell'art. 9, è rilasciata, al netto della superficie necessaria al raggiungimento della soglia minima di 10 ettari di cui all'art. 6 comma 1, alle Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi 20 ettari e, per la restante parte ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno della zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, secondo le definizioni di cui all'art. 7, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, al fine di prevedere una riconversione nelle aree colpite dalla fitopatia.

L'istruttoria della verifica di tale requisito dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione dello stesso.

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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 4, D.M. 30 gennaio 2017, a decorrere dal 4 gennaio 2017; successivamente sostituito dall’art. 1, comma 4, D.M. 13 febbraio 2018, a decorrere dal 27 aprile 2018.

 

Capo III

AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI

 

Art. 10

Autorizzazioni per reimpianti

 

1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle Regioni competenti. Tale autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura, ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

2. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.

3. Il presente articolo non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

4. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all'art. 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo. (1)

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(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 5, D.M. 13 febbraio 2018, a decorrere dal 27 aprile 2018.

Art. 11

Procedura per le domande di autorizzazioni per reimpianti

 

1. Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 sono presentate alle Regioni in qualunque momento dell'anno entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

2. Nel caso di reimpianto anticipato le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

3. Se la superficie da reimpiantare non corrisponde alla stessa superficie estirpata, la Regione competente verifica che al momento dell'impianto il richiedente abbia il possesso della superficie nei termini previsti all'art. 5 e rispetti le eventuali restrizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto.

4. Le Regioni svolgono l'istruttoria e verificano i requisiti.

 

Art. 12

Rilascio di autorizzazioni per reimpianti

 

1. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle Regioni, sono da considerarsi concesse automaticamente alla data in cui la superficie è stata estirpata. Fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo disciplinato dalle Regioni, il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione.

 

Capo IV

CONVERSIONI, MODIFICHE, COMUNICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

 

Art. 13

Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto in capo ai produttori

 

1. I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.

2. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015.

3. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

 

Art. 14

Modifica della superficie per cui è concessa l'autorizzazione

 

1. Su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 7.

 

Art. 15

Comunicazioni

 

1. Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero:

- Entro il 15 febbraio di ogni anno:

a) le superfici sulle quali è stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;

b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;

c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'art. 65 del Regolamento.

- Entro il 15 ottobre di ogni anno:

a) le domande ricevute;

b) le domande respinte;

c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;

d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.

2. A norma dell'art. 11, paragrafo 7, del Regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.

 

Art. 16

Attuazione, controlli e sanzioni

 

1. Le modalità attuative del presente decreto nonché quelle per definire le verifiche ed i controlli di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione sono definite da Agea di concerto con le Autorità competenti.

2. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a quanto disposto dall'art. 89, paragrafo 4, del regolamento 1306/2013.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle modalità attuative di cui al comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 71 del Regolamento, all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'art. 5 del Regolamento delegato. Restano, inoltre, valide le sanzioni nazionali previste dall'art. 2 del decreto legislativo del 10 agosto 2000, n. 260.

 

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Gli articoli 6 (Riserva regionale dei diritti di impianto), 9 (Concessione dei diritti di nuovo impianto) e 12 (Reimpianto anticipato) relativi al regime dei diritti di impianto del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 sono abrogati a partire dalla data del 1° gennaio 2016.

2. Nell'art. 10 (Estirpazione e concessione del diritto) e nell'art. 11 (Reimpianto da diritto) del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 il termine "diritto" è sostituito dal termine "autorizzazione".

3. Al termine del primo anno di applicazione del presente decreto si procederà alla verifica dei risultati ottenuti al fine di apportare eventuali modifiche al sistema autorizzativo.

 

Allegato I

SPECIFICHE CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE PER NUOVO IMPIANTO, REIMPIANTO OD ORIGINATA DA DIRITTO DI IMPIANTO

 

Le autorizzazioni contengono le seguenti specifiche:

a) Codice unico di identificazione dell'azienda agricola;

b) Tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione di diritti, reimpianti);

c) Codice identificativo della pratica;

d) Regione di rilascio;

e) Data di rilascio;

f) Data termine validità;

g) Superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua.

 

 

Allegato II (1)

APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ (ART. 7 BIS) E DEL LIMITE MASSIMO PER DOMANDA STABILITO A LIVELLO REGIONALE SECONDO L’ARTICOLO 9-BIS COMMA 1

TABELLA DA COMPILARE E TRASMETTERE AL MINISTERO, VIA PEC, ENTRO IL 30 GENNAIO DI OGNI ANNO

 

Dal 2018, è fissata l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 7-bis per l’intera superficie destinata alla crescita di cui all'articolo 6 comma 1 calcolata a livello regionale.

La scelta sulla ponderazione dei criteri e il limite massimo per domanda stabilito a livello regionale secondo l’articolo 9-bis comma 1 sono così definiti:

 

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ............

 

Nessun criterio di priorità

Art. 7-bis comma 1 lettera a)

(organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)

Art. 7-bis comma 1 lettera b)

(superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali)

Art. 7-bis comma 1 lettera c)

(produzione biologica)

Art. 9-bis comma 1 lettera c)

(limite massimo per domanda)

(X) Ponderazione

(da 0 ad 1)

Tipologia superficie individuata 1); 2); 3); 4); 5); 6) Ponderazione

(da 0 ad 1)

Ponderazione

(da 0 ad 1)

Ettari

(fino a 50 ettari)

          "

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(1) Allegato sostituito dall’art. 1, comma 6, D.M. 13 febbraio 2018, a decorrere dal 27 aprile 2018.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 febbraio 2016, n. 33.