Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 febbraio 2016, n. 2352

Tributi - Condono ex art. 9-bis della L. 289/2002 - Omesso versamento delle rate successive alla prima - Decadenza

 

Svolgimento del processo

 

La controversia promossa da S.G. s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto il diniego di condono ex L. 289/2002 di cui alla cartella n. 29320070062106882. La CTR, con la decisione in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Catania n. 772/2/08 che aveva accolto il ricorso della società. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 20/1/2016 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite. La controricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L. 289/2002 laddove la CTR ha statuito che all’omesso versamento delle rate successive non consegua la decadenza dal beneficio.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 20745/2010; Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Quanto dedotto dalla contro ricorrente in ordine ai pagamenti effettuati sarà oggetto di valutazione da parte della CTR.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR della Sicilia.