Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 dicembre 2015

Semplificazioni procedurali relative alle modalità di completamento di programmi agevolati ai sensi del decreto 24 aprile 2015, riguardante il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza

 

Art. 1

Ambito di applicazione e termini per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative che accedono alle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti

 

1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi che accedono alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva localizzata nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che non risultino essere stati ultimati entro il termine del 31 dicembre 2015 previsto all'art. 5, comma 4, lettera d), dello stesso decreto 24 aprile 2015, il termine di ultimazione può essere prorogato al 30 settembre 2016, previa rideterminazione delle agevolazioni concedibili secondo quanto stabilito all'art. 2.

2. Per termine di ultimazione si intende la data dell'ultimo pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

3. Ai fini della proroga di cui al comma 1, le imprese beneficiarie presentano un'apposita richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente decreto e presentata con le modalità e nei termini di cui al comma 5, in cui dichiarano l'ammontare delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015 e rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla concessione del contributo in conto impianti previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, optando per una agevolazione nella forma di finanziamento agevolato nella percentuale nominale massima stabilita all'art. 2, comma 2.

4. Alla richiesta di cui al comma 3 è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al presente decreto, concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso del finanziamento agevolato di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della richiesta di proroga, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale ed è controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. La richiesta di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale, è trasmessa, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 4, entro il 31 marzo 2016 al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) poie-efficienza@pec.mise.gov.it.

6. Il Ministero dello sviluppo economico può approvare la richiesta di cui al comma 3 solo previo svolgimento delle verifiche relative alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato previste dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015. Per ciascuna richiesta approvata, con una specifica nota del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono indicate le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di erogazione sulla base della rideterminazione delle agevolazioni concedibili di cui all'art. 2, fermo restando che la rendicontazione finale di spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine di ultimazione dell'investimento.

 

Art. 2

Rideterminazione delle agevolazioni concedibili

 

1. Per i programmi che beneficiano della proroga di cui all'art. 1, comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, l'ammontare complessivo delle agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti è rideterminato, sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento delle previste attività di verifica.

2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni comprende anche una quota di finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al 50 per cento delle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2015 e, comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 1.

3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 2, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria secondo le modalità stabilite all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015.

 

 

Allegato 1

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

 

(Testo dell’allegato)

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 febbraio 2016, n. 33.