Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 10 febbraio 2016, n. 16660/RU

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" - Articolo 1, comma 911

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 30 dicembre 2015 Serie generale - Supplemento ordinario n. 70/L - è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

In particolare, il comma 911 dell’art. 1 dispone che "l’articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni".

Si segnala, quindi, che, con tale disposizione normativa di portata innovativa, il legislatore ha inteso estendere, a partire dal 1° gennaio 2016, l’esenzione dal pagamento dell’accisa, disciplinata dall’art. 52, comma 3, lettera b) del TUA, anche all’energia elettrica consumata, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica individuate dall'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, limitatamente all’elettricità prodotta dalle medesime società mediante propri impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Sostanzialmente, l’estensione del trattamento agevolato riguarda - con le stesse limitazioni previste dal citato art. 52, comma 3, lettera b) - l’energia elettrica prodotta dalle c.d. "cooperative storiche", costituite tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 nell’ambito di comunità montane dell’arco alpino, al fine di utilizzare locali disponibilità di risorse idroelettriche.

Pertanto, può fruire dell’esenzione in parola esclusivamente l’energia elettrica prodotta e distribuita dalle società cooperative preesistenti alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche") che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 4, numero 8) della medesima legge, non erano state, a suo tempo, soggette a nazionalizzazione mediante trasferimento all'ENEL.

Codeste Strutture territoriali vorranno vigilare sulla conforme ed uniforme applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti uffici, non mancando di segnalare eventuali difficoltà concernenti l’applicazione della normativa in parola.