Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NOVARA - Ordinanza 26 ottobre 2015, n. 18

Tributi - IMU - Istituzione, anticipazione sperimentale e disciplina - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 in relazione agli articoli 2, 3, 47 primo comma, 42, secondo comma, 53 della Carta Costituzionale

 

Con ricorso iscritto al NRG n. 166/13 il signor P. E. C., premesso di avere presentato istanza di rimborso al Comune di Miasino (NO) di quanto pagato a titolo di IMU per l'anno 2012 deducendo la incostituzionalità di tale imposizione, di non avere ricevuto riscontro alcuno, impugnava il silenzio-rifiuto, chiedendo che la Commissione Tributaria Provinciale di Novara condannasse l'ente al rimborso o provvedesse a sollevare la questione di costituzionalità delle norme istitutive della detta imposta.

 In assenza di controparte, la causa veniva assunta in decisione.

 La Commissione ritiene che la questione di costituzionalità prospettata dal contribuente non sia manifestamente infondata e meriti, quindi, di essere esaminata dalla Corte Costituzionale alla quale viene con la presente ordinanza rimessa.

 Si rileva, in via pregiudiziale, che la detta questione si presenta come rilevante ai fini della decisione nel merito della causa, essendo evidente che il diritto del contribuente di ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di IMU non può che dipendere dalla riconosciuta contrarietà della normativa di riferimento all'ordinamento costituzionale, normativa che, al contrario, manterrebbe definitiva stabilità nel sistema, determinando la conseguente negazione del diritto al rimborso.

 Non esistono espliciti precedenti sul punto.

 Infatti, le decisioni che si citano in proposito come confermative della costituzionalità della normativa, in realtà non hanno affatto affrontato la questione.

 Per quanto riguarda la sentenza TAR del Lazio dep. il 20 marzo 2013, n. 02843/2013, il rigetto del ricorso attiene ad aspetti preliminari di inammissibilità. In essa, il TAR si limitava a negare che l'associazione Codacons avesse una «legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto o indiretto sui cittadini» e che tale legittimazione possedessero le persone fisiche che avevano sottoscritto lo stesso ricorso. In tali presupposti, e evidente che il giudice adito non ha avuto alcuna possibilità nemmeno di porsi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle norme concernenti l'imposta IMU.

 Diverso è il caso avanzato alla CTP di Brescia, del tutto analogo a quello oggetto del giudizio qui avviato, ove un contribuente aveva richiesto al Comune di residenza il rimborso di quanto pagato a tale titolo e, avendone ottenuto il rifiuto, aveva proposto ricorso alla CTP. Questa lo rigettava con l'ovvia osservazione che l'imposta non avrebbe potuto essere restituita finché la Corte Costituzionale non avesse emesso pronuncia di illegittimità; tuttavia, non si poneva d'ufficio la questione, che ben avrebbe potuto sollevare, circa la manifesta o non manifesta infondatezza di essa, pur risultando dal dispositivo la dichiarazione «di manifesta infondatezza della questione di illegittimità».

 Ciò premesso, la questione che viene da questa Commissione sottoposta all'esame di legittimità costituzionale riguarda la norma istituiva della imposta IMU di cui all'art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, anticipata in via sperimentale a partire dall'anno 2012 dall'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014.

L'IMU, a norma dell'art. 1 del citato art.8, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili ICI e per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.lgs. 23, cui fa invio l'art. 13 comma 1 del d.l. n. 201 del 2011, sono individuati i soggetti passivi;

l'art. 13, comma 3 d.l. n. 201 determina la base imponibile, il comma 6 stabilisce l'aliquota di base consentendo ai consigli comunali di effettuare modifiche in aumento o diminuzione.

 Come si desume dalle norme indicate, a parità di base imponibile e di aliquota (base o emendata dalle delibere comunali), l'imposta si applica a tutti i contribuenti a prescindere dalle singole posizioni economiche o reddituali.

 In tale meccanismo, si ravvisa la possibile trasgressione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Carta Costituzionale, a tenore del quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività, essendo pacifico, che dal principio di progressività di cui al comma 2, discende, con la forza cogente del diritto, il limite quantitativo del prelievo.

 Pur non dubitandosi, che il possesso di beni immobili sia indizio di «agio economico», non è possibile tuttavia, inferire, dal solo possesso del bene, anche la capacità economica del titolare, la quale ha la sua fonte primaria nella capacità reddituale, quale flusso più o meno costante di entità monetaria.

 Il possesso di bene immobile, di per sé, non garantisce alcun flusso reddituale, mentre, da un lato, qualora esso venga prodotto, viene sottoposto alla tassazione delle persone fisiche o giuridiche o assimilabili che lo recepiscono, e, dall'altro, l'«agio economico» di cui esso è indicativo, può indurre le autorità fiscali a indagare sulla fonte della sua provenienza, ricostruire il reddito del possessore e come tale sottoporlo a tassazione.

 Nel sistema vigente, come anzidetto, pagano la stessa imposta, a eguali condizioni di base imponibile, contribuenti di alto reddito e contribuenti di basso reddito, il quale viene comunque decurtato del corrispondente eguale importo.

 L'eguaglianza impositiva, in realtà, si traduce, nel caso in esame, in un'effettiva disparità economica, in quanto la «capacità contributiva» deve essere valutata nel suo complesso, di flusso monetario e di altri indizi tra cui quello immobiliare, ritenendosi che la sola astratta considerazione del possesso immobiliare comporti una ricostruzione distorta della sua entità.

 Sotto questo aspetto, pertanto, risulta violato l'art. 3 della Carta in tema di uguaglianza fra cittadini, violazione che tanto più emerge se si considera, che la sottrazione del reddito alla possibilità di risparmio è tanto più elevata quanto più il reddito stesso è basso e in sostanza, a fronte della stessa imposta IMU, il percettore di reddito inferiore risulta penalizzato; ne risulta altresì violato l'art. 47 della Carta, per il quale «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme», in considerazione anche del fatto che la fissità dell'imposta non tiene in alcun conto la variabilità della situazione economica generale del paese, caratterizzata da una persistente crisi tale da incidere pesantemente sul reddito dei contribuenti e da determinare un costante calo nel valore degli immobili.

 Si consideri, anche, che la disponibilità di beni immobili costituisce un accumulo di ricchezza, quale ne sia la provenienza, successoria o per acquisto difetto, equiparabile ad una forma di risparmio statico, ma utilizzabile per future necessità della famiglia o della persona.

 Alle stesse esigenze assolvono la disponibilità liquida di denaro o gli investimenti mobiliari; peraltro, almeno questi ultimi, vengono tassati non già per il solo fatto della loro esistenza, ma in funzione del reddito che producono e del momento in cui lo producono.

 L'imposta in questione, al contrario, sembra colpire, più che l'aspetto economico, il diritto in sé di mantenere la proprietà privata e ciò anche in contrasto con gli art. 47, primo comma, 42, secondo comma della Carta.

 La mancata previsione, nel sistema applicativo della imposta, di meccanismi idonei ad adattarla alla capacità contributiva specifica ed effettiva dei contribuenti è tale da violare altresì il principio solidaristico di cui all'art.2 della Carta, che viene in tal modo sacrificato ad un preteso «interesse fiscale» di ordine superiore, che però non riveste alcun carattere di pregio costituzionale in conflitto coi principi di eguaglianza e solidarietà, i quali legittimano trattamenti differenziati a fronte di situazioni solo apparentemente identiche, qui rappresentate dal valore catastale degli immobili.

 Il possesso di bene immobile rappresenta una «attitudine alla contribuzione», ma essa è priva, isolatamente considerata, di valore immediato sottoponibile a tassazione indipendentemente dalla considerazione di ulteriori cespiti, essendo ignoto se detto possesso sia produttivo di ulteriore ricchezza giuridicamente apprezzabile per avere oggettiva idoneità alla contribuzione. Va del resto ricordato, che, nel sistema previgente di tassazione degli immobili, per una parte, l'imposta Ici, pur essa tacciata di incostituzionalità, si applicava sul valore catastale del bene ma in misura più ridotta rispetto all'IMU, per l'altra si assoggettava alla tassazione IRPEF la presunta potenzialità reddituale del bene non bacato con effetto, pertanto, di progressività.

 Si ricorda, altresì, che la capacità contributiva deve corrispondere a criteri di effettività, nel senso che la tassazione deve cadere su ricchezze effettive e non fittizie, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale (C.cost. 28 luglio 1976, n. 200).

Tale criterio non sembra rispettato della contribuzione in esame, dove la base imponibile è determinata catastalmente e il valore che si ottiene è al lordo dei costi che il titolare affronta per il suo mantenimento, né si tiene conto a tal fine dell'eventuale mutuo acceso per l'acquisto.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

- Dichiara rilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate nella presente ordinanza ai fini della decisione della pendente causa, di cui viene disposta la sospensione;

- Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.8 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dell'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 in relazione agli articoli 2, 3, 47 primo comma, 42, secondo comma, 53 della Carta Costituzionale;

- Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato; notificata alle parti;

- Dispone che la Segreteria della Commissione provveda agli adempimenti indicati e trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 10 febbraio 2016, n. 6