Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2016, n. 2453

Tributi - IRAP - Banche - Maggiorazione aliquote per le annualità 2003 e 2004 - Sospensione dell'efficacia degli aumenti ex Legge n. 289 del 2002 - Inapplicabilità

 

Considerato in fatto

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto, rigettandone l'appello contro la decisione di primo grado, ha confermato l’accoglimento dell'impugnazione da parte della Banca di Credito Cooperativo del Polesine - Rovigo del silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione ad istanze di rimborso delle somme versate a titolo di maggiorazione dell'IRAP per le annualità 2003 e 2004, sospesa con la legge n. 289 del 2002.

In particolare, la C.T.R, alla luce della normativa di riferimento e dell'orientamento espresso nella materia da questa Corte, riteneva che per gli anni 2003 e 2004 rimaneva sospeso il potere regionale di disporre incrementi dell'aliquota Irap e che rimaneva, comunque, sospesa l'efficacia degli aumenti già disposti: in particolare, quindi, era privo di effetto l'incremento di quell'aliquota disposto dalla Regione Veneto con la legge regionale n. 34 del 2002 e con la L. 38 del 2003, con conseguente applicabilità dell'aliquota del 4,25%. Aggiungeva, poi, di non potere prendere in considerazione il rilievo proposto oralmente all'udienza dall'Ufficio appellante, circa l'applicabilità al caso dell'aliquota del 4,75% prevista dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di motivo nuovo rispetto a quelli figuranti nell'atto di appello.

La Società resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni alle parti.

 

Ritenuto in diritto

 

L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - , censura la declaratoria da parte della C.T.R. di inammissibilità della domanda subordinata di applicazione dell’aliquota del 4,75%, siccome costituente motivo "nuovo", laddove tale questione e domanda era stata avanzata sia in sede di controdeduzione al ricorso del contribuente che in seno all'atto di appello.

La censura è ammissibile e fondata.

In ordine al primo profilo, invero, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente non paiono fondate, laddove, da un canto, nella specie, il Giudice di appello nel ritenere la "novità" della questione ha compiuto, comunque, una valutazione sull'ammissibilità della domanda con ciò dovendosi escludere l'errore revocatorio; d'altro, il ricorso appare dotato del requisito di autosufficienza solo ove si consideri che i ricorsi relativi alle due annualità (2003 e 2004) vennero trattati congiuntamente innanzi alla C.T.P. e definiti con unica sentenza. La censura è anche fondata laddove la "domanda" (o, meglio, la questione) relativa all'applicabilità al caso in esame dell'aliquota del 4,75% non poteva ritenersi inammissibile per avere formato, sin dal primo grado, oggetto del contendere.

Ciò posto, il ricorso è ammissibile e fondato, sotto il profilo della questione di diritto sottesa, anche laddove si chiede a questa Corte di "accogliere la domanda di applicazione dell'aliquota del 4,75%".

Il contrasto inizialmente esistente nella giurisprudenza di questa Corte, è stato da tempo superato dall'orientamento ormai consolidato secondo il quale "In tema di Irap, la facoltà delle Regioni di variare l'aliquota applicabile ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, fino ad un massimo di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del medesimo d.lgs., è funzionale ad obiettivi di autonomia e decentramento fiscale, coerentemente ai quali deve essere interpretato anche il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, ha voluto, comunque, limitare l'effetto sospensivo solo a quelle maggiorazioni che determinassero, e nella misura in cui determinassero, il superamento dell'aliquota in vigore per l'anno 2002". Si è così ritenuto che, in luogo dell'aliquota del 5,25 percento, prevista dall'art. 2 della legge reg. Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, per l'anno di imposta 2004, e dall'art. 2 della legge reg. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, per l'anno di imposta 2003, dovesse applicarsi l'aliquota del 4,75 percento, confermativa di quella prevista per l'anno 2002 piuttosto che quella ordinaria del 4,25" (cfr. Cass. n. 21327/2013, 17017/2014, 26263/2014, n. 8632/2015, 15123/2015).

Dalle superiori considerazioni consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito affinché provveda al riesame adeguandosi ai superiori principi ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione anche per il regolamento delle spese processuali di questo giudizio.