Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 dicembre 2015

Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato dell'intervento in favore di programmi di ricerca e sviluppo delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano, di cui al decreto 22 ottobre 2013, e assegnazione allo stesso di risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS

 

Art. 1

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013 alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014

 

1. Al decreto ministeriale 22 ottobre 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche";

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) "Sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti";

4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) "Organismo di ricerca": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati";

b) all'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I soggetti di cui al comma 1 non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno un'unità produttiva attiva nel territorio del cratere sismico aquilano";

c) all'art. 5, comma 2, lettera a), le parole: "Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio di attività del personale interno" sono sostituite dalle seguenti: "Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima";

d) all'art. 6, comma 1, le parole: "nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento GBER" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del Regolamento GBER";

e) all'art. 9, comma 2, la lettera b) è abrogata.

2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono applicate a partire dal 1° gennaio 2015. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale 22 ottobre 2013 non espressamente modificato.

 

Art. 2

Utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR

 

1. All'intervento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2013, sono assegnate risorse per un importo massimo pari a € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) a valere sulle disponibilità del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano istruiti positivamente ma esclusi, anche parzialmente, per mancanza di risorse, dalla concessione delle agevolazioni disposta con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 5750 del 23 dicembre 2014, purché coerenti con gli obiettivi e i criteri di selezione della sopra citata Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR.

3. Su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria di cui al comma 1 può essere aumentata, integrata o ridotta in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione e spesa ai sensi delle norme comunitarie in vigore, di eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili, di mutamenti nelle priorità programmatiche comunitarie o nazionali.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 09 febbraio 2016, n. 32.