Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2016, n. 2495

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Termine di impugnazione per la proposizione dell’appello - Applicazione del termine breve introdotto dall’art. 46, co.17, Legge n. 69/2009 - Ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009

 

In fatto e in diritto

 

La CTR della Puglia, con sentenza n. 58/3/13, depositata il 6.5.2013 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla CTP di Potenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla società I.P. spa contro l’avviso di accertamento relativo alla rideterminazione della rendita di un immobile.

Il giudice di appello, rilevava che l’appello era stato proposto tardivamente con atto notificato il 31.8.2011, ben oltre il termine di sei mesi decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado, emessa il 29.3.2010, applicandosi ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.7.2009 il termine di sei mesi alla stregua del novellato art. 327 c.p.c. in forza dell’art. 58 l. n. 69/2009.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale la società intimata ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. c. 1 come modificato dall’art. 46 c.17 l. n. 69/2009 e 58 l. ult. cit. Lamenta che la CTR aveva applicato il termine ridotto di impugnazione ad un procedimento iniziato con la notifica del 2.7.2009, in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 69/2009.

La controricorrente ha dedotto l’infondatezza del ricorso, non valendo la notifica del ricorso ad instaurare il rapporto processuale, occorrendo a tal fine la costituzione del ricorrente ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546/1992.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Giova premettere, per una più chiara comprensione della vicenda, che secondo l’art. 46 c. 17 l. n. 69/2009 "..All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi". L’art. 58 l. n. 69/2009 dispone poi che "... Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore." Coincidente con il 4 luglio 2009, tenuto conto della data di pubblicazione della l. n. 69/2009, avvenuta sulla (GU n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95)-.

In sostanza, il nuovo quadro normativo introdotto nel corso dell’anno 2009 ha previsto che il più breve termine di impugnazione per la proposizione dell’appello si applica ai giudizio instaurati dopo il 4 luglio 2009.

Orbene, nel caso di specie è pacifico fra le parti che la notifica del ricorso introduttivo innanzi al giudice di primo grado avvenne, a cura della parte contribuente, in data 2.7.2009 - v. pag. 1 ricorso per cassazione e pag. 1 controricorso- e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore del termine ridotto.

Deve invero escludersi che il termine di instaurazione del giudizio tributario vada a coincidere, come prospettato dalla parte controricorrente, con la costituzione del ricorrente in giudizio, disciplinata dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992.

In direzione opposta a tale conclusione depone, infatti, l’art. 20 d.lgs. n. 546/1992, a cui tenore "Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16." Deve dunque ritenersi che la previsione contemplata dall’art. 22 d.lgs.ult.cit. attiene unicamente agli oneri che il ricorrente deve osservare ai fini dell’ammissibilità del ricorso e rappresenta pur sempre un adempimento ulteriore, logicamente supponente che una lite sia già pendente, nemmeno rilevando in senso contrario, il contenuto precettivo di cui all’art. 18 dlgs. cit.

In questa direzione, del resto, si è di recente espressa Cass. n. 26535/2014, la quale- occupandosi di una questione nella quale era rilevante l’individuazione della pendenza del giudizio- ha ritenuto, con un percorso motivazione particolarmente elaborato e convincente che merita di essere integralmente condiviso- in quanto correlato alla sostanziale assimilazione delle modalità di instaurazione dei giudizio tributario a quello civile di cognizione ordinaria, che nel giudizio tributario, ai sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la notifica del ricorso determina la litispendenza.

Sulla base di tali considerazioni la censura esposta dall’Agenzia è fondata, avendo la CTR erroneamente applicato al giudizio iniziato in epoca anteriore al 4.7.2009 il termine ridotto di impugnazione, facendo discendere la tardività dell’appello.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza appellata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rimettendo le parti innanzi alla CTR della Basilicata.